Spetta al dirigente e non al Sindaco adottare le ordinanze sulla circolazione stradale

I provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco.

Anche se gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada continuano ad individuare il Sindaco quale autorità competente ad adottare ordinanze per la regolamentazione del traffico, in realtà sono diventati di competenza dei dirigenti con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali.

Il T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 13/04/2018, con la sentenza n. 1012, evidenzia che la natura propria di tali provvedimenti non giustifica quindi alcuna deroga al riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale. Si potrebbe ritenere la sussistenza della competenza del Sindaco solo ove l’intervento rivestisse carattere di necessità e urgenza, ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEELL.

 

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