Cass. Pen. Sez. IV - Sent. 31/03/2021 n. 12142 - Rifiuto di essere accompagnato ad un Comando di Polizia e rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico

Cass. Pen. Sez. IV - Sentenza 31 marzo 2021, n. 12142

In assenza di accertamenti qualitativi positivi non si integra il reato di rifiuto quando il conducente si oppone all'accompagnamento in caserma o in ufficio, tuttavia secondo la Suprema Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 16 dicembre 2020 - 31 marzo 2021, n. 12142 è integrato il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico laddove il conducente, pur non opponendosi all'accompagnamento in caserma, rifuti, ivi giunto, l'alcoltest.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. CENCI Daniele - Consigliere -
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.G.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERELLI SIMONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo del 29 marzo 2017, con cui R.G.P. era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed Euro quattromila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, (rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, mentre si trovava alla guida di autovettura, al fine di accertare il suo stato di ebbrezza).

In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa operata dal Tribunale, in Melle, il 1 aprile 2015, il personale di un'auto di pattuglia dei c.c. notava un furgoncino bianco fuori strada ed estraeva dall'interno il R., palesemente ubriaco, che odorava di alcol e che non riusciva a stare in piedi.

Indi, i militari lo accompagnavano presso la compagnia dei c.c. di Saluzzo, dove si trovava l'apparecchio dell'alcoltest, ma il R. rifiutava di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza.

Nell'esaminare i rilievi difensivi, la Corte territoriale ha rilevato che effettivamente - come sostenuto dal ricorrente - l'accompagnamento coattivo non è consentito e che, tuttavia, nella fattispecie il R. non aveva opposto nessuna resistenza al suo accompagnamento a Saluzzo e vi aveva aderito volontariamente. Si è evidenziato altresì che i militari lo avevano condotto nella Caserma dei c.c. più vicina munita dell'attrezzatura necessaria per l'esame, non essendo dotate del macchinario le Stazioni più vicine al luogo del fatto.

2. Il R., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 186 C.d.S., comma 7.

Si deduce l'illegittimità della richiesta delle forze dell'ordine di recarsi nel saluzzese - cioè a venticinque chilometri di distanza dal luogo di accertamento - per la misurazione del tasso alcolemico.

L'invito non era riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., commi 3, 4 e 5 per le seguenti ragioni:

a) l'ipotesi di cui al comma 3, in quanto i militari che avevano sottoposto a controllo il R. non erano in possesso di etilometro;

b) l'ipotesi di cui al comma 4, non essendo stato effettuato il preventivo accertamento qualitativo (pre-test) e non essendo stato accompagnato il R. presso il più vicino ufficio o comando (in Venasca o Sampeyre, stazioni situate a distanza di pochi chilometri dal luogo del fatto);

c) l'ipotesi di cui al comma 5, non essendovi stato ricovero del R. presso una struttura sanitaria, in quanto non necessitava di cure mediche.

All'infuori di tali ipotesi, i Carabinieri non possono disporre l'accompagnamento coattivo del conducente, senza incorrere nella violazione del principio di libertà personale. Non ricorrono, infatti, gli estremi del reato in questione, quando l'automobilista si rifiuti di seguire gli operatori di polizia, al fine di sottoporsi a test alcolemico, salve le ipotesi di accompagnamento alla Stazione o all'Ufficio più vicino o all'ospedale, nell'ipotesi in cui si sia verificato un incidente stradale e vi sia necessità di cure sanitarie.

Nella fattispecie, il R. aveva acconsentito a sottoporsi ad etilometro. Solo quando era stato caricato in auto, il R. si era rifiutato di essere accompagnato dai Carabinieri presso la Caserma di Saluzzo, situata a circa 25 km. di distanza dal luogo in cui era stato fermato. Ciò nonostante, i carabinieri si recavano unitamente al R. proprio fino alla Caserma di Saluzzo, dove redigevano il verbale del rifiuto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Premesso che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 7 è configurabile anche nel caso di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica da parte del soggetto sottoposto ad accertamento, stante l'autonomia di detto reato rispetto alla distinta fattispecie di guida in stato di ebbrezza, disciplinata dal medesimo art. 186, comma 2 (Sez. 4, n. 13851 del 12/11/2014, dep. 2015, Fattizzo, Rv. 262870), va ricordato che, ai sensi del comma 7, è punibile il rifiuto di uno tra gli accertamenti previsti dai commi 3, 4 o 5 del medesimo articolo: cioè sia del cd. pretest che del vero e proprio test alcolimetrico.

Il ricorrente evoca il principio espresso da questa Corte, secondo cui il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186 C.d.S., comma 7) non è integrato laddove il conducente si oppone all'accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3 e 7 di detto articolo (Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Bellencin, Rv. 252736; nella specie, il conducente si era rifiutato di essere accompagnato ad un comando di polizia posto a trenta chilometri dal luogo degli accertamenti).

Il principio richiamato non è pertinente all'ipotesi in esame, in quanto concerne l'ipotesi di un mancato accompagnamento in ufficio del conducente, per essersi questo opposto.

Al contrario, nel caso in esame, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, il R. non si era opposto all'accompagnamento in Caserma e, solo una volta accompagnato in tale luogo, si era rifiutato di sottoporsi ad alcoltest. Il ricorrente accenna ad un suo iniziale consenso a sottoporsi ad alcoltest e ad un suo successivo rifiuto di essere accompagnato in Caserma espresso nel momento in cui era stato caricato in auto, ma tale descrizione della vicenda non trova conferma nelle risultanze processuali.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021.

Tags: accertamento etilometro, art.186 cds

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