Cass. pen. sez. IV - Sent. 29/11/2019 n. 48658 - Lavoro di pubblica utilità e sospensione sanzioni amministrative accessorie

Cass. pen. sez. IV - Sent. 29 novembre 2019, n. 48658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Carla MENICHETTI
Rel. Consigliere: Donatella FERRANTI

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Lanciano con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti di A. A., in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c), comma 2 sexies, D.Igs. 285/1992, commesso in Santa Maria Imbaro il 22 luglio 2018, alle ore 23, 45. Il Giudicante ha sostituito con il lavoro di pubblica utilità la pena di mesi due e giorni 20 di arresto e di euro 1.000,00 di ammenda e ha disposto la sospensione della patente per anni 1.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila ricorre lamentando che il Tribunale aveva omesso di provvedere alla confisca del veicolo xxxxxxxx condotto dall'imputato in stato di ebbrezza e di proprietà del medesimo, come risulta dal verbale di sequestro della Polizia stradale di Chieti del 3 luglio 2018.

3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla omessa confisca che deve essere disposta dalla Corte di cassazione.

4. Va premesso che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (Sez. U. 89488 del 27/05/1998 Bosio Rv. 210981; Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, P.G. in proc. Assini, Rv. 26960501; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011 - dep. 2012, Camerlo, Rv. 25312801); l'art. 186, comma 2 quater, cod. strada, prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis del citato articolo 186, anche in caso di "applicazione della pena su richiesta delle parti". L'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La norma in esame stabilisce, inoltre, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato "salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato".
Tanto chiarito, si osserva che il Tribunale di Lanciano, nella sentenza oggi impugnata, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno ma non ha disposto la confisca dell'auto, utilizzata per la commissione del reato, in violazione della citata disposizione, posto che l'auto risulta appartenere all'imputato (cfr. verbale di sequestro in atti e documentazione allegata).
A fronte della accertata violazione di legge, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che va annullata senza rinvio la sentenza con la quale il giudice ha illegittimamente applicato ovvero omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 3, n. 29210 del 13/05/2004, dep. 06/07/2004, Rv. 229466), con la precisazione che, seppure non è di norma possibile una correzione di errori da parte della Corte di legittimità, in quanto il rapporto negoziale sottostante preclude ogni intervento che alteri i termini dell'accordo e incida sul consenso prestato, tuttavia, la possibilità di correggere l'errore di diritto ricorre ogni qual volta la sanzione amministrativa accessoria possa essere corretta.
Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente la superfluità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum e perché tali provvedimenti consequenziali possono essere adottati dalla Corte di Cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse.

4.1. Non sfugge che in caso positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice disporrà la riduzione della metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e revocherà la confisca del veicolo secondo quanto previsto dall'art. 186, 9 bis cod. strada. Si tratta peraltro di un'evenienza futura priva di incidenza rispetto alla evidente illegalità del contenuto decisorio della sentenza impugnata. In argomento occorre richiamare l'orientamento espresso da questa Corte in base al quale si è chiarito che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis sopra citato, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria e ciò in quanto proprio il comma 9 bis del richiamato art. 186, nel penultimo periodo, stabilisce che in caso di violazione degli obblighi connessi il giudice ripristini le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca (cfr. Sez. 4 n. 12262 del 8.02.2018 Rv. 2725531-01).

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa confisca del veicolo, che viene disposta. Contestualmente, questa Suprema Corte, per le ragioni sopra chiarite, ai sensi dell'art. 620, lett. /) cod. proc. pen. dispone la sospensione dell'esecuzione della predetta sanziona amministrativa accessoria, fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla omessa confisca del veicolo xxxxxxxx targato xxxxxx di proprietà dell'imputato, confisca che dispone, sospendendone l'efficacia esecutiva fino alla verifica del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Il Presidente: MENICHETTI
Il Consigliere estensore: FERRANTI

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019.

 

Tags: lavoro di pubblica utilità, art.186 cds

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