Il proprietario di un’area è responsabile per il deposito incontrollato di rifiuti da parte di terzi

Su questa linea la Cassazione in un recentissimo arresto (sentenza n. 27911 del 25 giugno 2019) ribadisce che nel caso in cui il proprietario conceda, in tutto o in parte, a terzi beni immobili in uso per l’esercizio di un’attività dalla quale scaturisca una produzione di rifiuti, detta attività debba ritenersi soggetta ad autorizzazione.

Pertanto, graverebbe sul proprietario l’obbligo di verificare che l’utilizzazione dell'immobile avvenga nel rispetto dei parametri legali, e, quindi, che il terzo, cui venga concesso in uso il bene, sia in possesso dell’autorizzazione necessaria per l’attività di gestione di rifiuti che su detto terreno venga esercitata e rispetti le prescrizioni in essa contenute.

Fonte: www.ambientelegaledigesta.it

 

Tags: rifiuti

Stampa Email

Documenti correlati

  1. News
  2. Approfondimenti
  3. Normativa
  4. Giurisprudenza
  5. Prassi
  6. Quesiti
  7. Articoli