DPR 495/92 - Art. 318 (Art. 118 Cod. Str.) - Rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 318 (Art. 118 Cod. Str.) - Rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli

1. Il direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filoveicoli, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, che è valido solo se accompagnato dalla patente di guida per autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2, del codice. I certificati di idoneità rilasciati in base alla normativa precedentemente in vigore conservano la loro validità. (544)

2. Il certificato di idoneità abilita a condurre filoveicoli presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli USTIF di cui all'art. 12 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.


(544) Comma così modificato dall'art. 178, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Tags: reg cds - titolo 4, dpr 495/1992, art.118 cds

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