C.d.S. - Art. 061 - Sagoma limite

Codice della strada

Art. 61 - Sagoma limite [1] [2] [3]

  1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
  2. a) larghezza massima non eccedente 2,55 m;[4] nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
  3. b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
  4. c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati.[5] Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima[6] secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri [7] [8].[9]
  5. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [10] [11].[12]
  6. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti [13] [14].
  7. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
  8. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.[15]
  9. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento [16].
  10. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9 [17].

 

[1]        Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 216 e 217.

[2]       L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.09.1993 n. 360; D.L. 04.10.1996 n. 517 conv. nella legge 04.12.1996 n. 611; D.Lgs. 15.01.2002 n. 9; legge 11.01.2018 n. 2.

[3]      Pur non essendo espressamente previsto nel presente articolo, le disposizioni in esso contenute devono armonizzarsi con le direttive della UE.

[4]        Parole così sostituite, rispetto alle precedenti "2,50 m", dal D.L. 4.10.1996 n. 517 conv. nella legge 04.12.1996 n. 611.

[5]       Parole così sostituite, rispetto alle precedenti "7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati a due o più assi." dal D.L. 04.10.1996 n. 517 conv. nella legge 04.12.1996 n. 611.

[6]    Le parole “Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima” sono state sostituite con “Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente” dall'art. 9 della legge 11.01.2018 n. 2.

[7]        Vedi D.D. 13.03.1997 del Ministero dei trasporti e della navigazione e direttiva 2002/7/CE recepita con D.M. 12.09.2003.

[8]        Periodo aggiunto dal D.L. 04.10.1996 n. 517 conv., con mod., nella legge 04.12.1996 n. 611.

[9]        Con Decreto 13.03.1997, sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.

[10]     Parole così sostituite, rispetto alle precedenti "gli autotreni e filotreni non devono eccedere", dal D.L. 04.10.1996 n. 517 conv. nella legge 04.12.1996 n. 611.

[11]     Per quanto riguarda la lunghezza degli autotreni e dei filotreni (comma 2 dell'art. 61 c.d.s. ), i valori fissati dall'art. 216 regolamento c.d.s. devono essere coordinati con quelli stabiliti con D.M. 31.10.1996 che, peraltro, sono allineati alle norme UE (vedi nota dell'art. 216 del Regolamento c.d.s.).

[12]      Con Decreto 13.03.1997, sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.

[13]      Vedi art. 54 c.d.s.

[14]      Comma così sostituito dall'art. 27 D.Lgs. 10.09.1993 n. 360.

[15]     Per quanto attiene alle condizioni di manovrabilità dei veicoli le norme della UE prescrivono, in aggiunta al requisito di inscrivibilità del veicolo nella corona circolare, che il raggio di curvatura posteriore non superi determinati valori.

[16]      Parole inserite dall'art. 27 del D.Lgs. 10.09.1993 n. 360.

[17]      Parole così sostituite dall'art. 27 D.Lgs. 10.09.1993 n. 360.

 

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