Min. Interno - Circ. 03/08/2020 n. 5457 - Proroghe di validità per le patenti di guida

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/5457/20/115/2

Roma, 3 agosto 2020

OGGETTO: Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto legge 9 maggio 2020 n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Si fa seguito alla precedente nota Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stata pubblicata la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 del DL 9 maggio 2020, n. 34 che, all'art. 157, comma 7 ter, ha modificato l'articolo 104, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, con cui si prevedeva la proroga di validità dei documenti d'identità scaduti, sostituendo la data di scadenza del 31 agosto 2020 originariamente prevista con quella del 31 dicembre 2020.

Tale norma si riferisce a tutti i documenti di identità e quindi, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, anche alla patente di guida che, in ambito nazionale, è assimilata ai documenti di identità.

Tale disposizione, che ha effetto solo per la circolazione in Italia, deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni del Regolamento (UE) 2020/698 che, per i sette mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 per l'intero territorio dell'Unione. Infatti, per la circolazione in ambito europeo, diverso dall'Italia, non è possibile beneficiare di proroghe di validità per le patenti di guida che scadono dopo il 31 agosto 2020.

In ragione di tale necessaria operazione di coordinamento normativo, la disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti, risulta così modificata:

Per immediata evidenza, si allega una tabella riepilogativa sintetica (allegato 1).

Il punto 2 della Circolare Prot. n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020 è abrogato e sostituito dalle indicazioni contenute nella presente.

***

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

 

Scadenza patente

Norma di riferimento

Consente di circolare con documento scaduto fino:

Dal 31.1.2020 al 31.5.2020

Art. 104 del DL 7 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 157, comma 7 ter, del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

31.12.2020 [1]

Dal 1.6.2020 al 31.8.2020

Articolo 3 Regolamento (UE) 2020/698

Sette mesi dopo la scadenza indicata sulla patente [1]

Dal 1.9.2020 al 31.12.2020

Art. 104 del DL 7 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall' art. 157, comma 7 ter, del Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

31.12.2020

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[1] Le patenti che scadono nel periodo compreso tra il 1.2.2020 e 31.8.2020 consentono di guidare con patente scaduta, per i sette mesi successivi la data di scadenza indicata sulla patente, nel territorio dell'intera UE. Per la circolazione in Italia, resta ferma, invece, la scadenza prorogata fino al 31.12.2020.

Tags: proroghe, ministero interno, coronavirus, patente di guida

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