Min. Interno - Circ. 17/07/2020 n. 5141 - Ord. del Ministro della salute del 16 luglio 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/5141/20/115/28

Roma, 17 luglio 2020

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della salute del 16 luglio 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale.

 

Sulla gazzetta ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, è stato pubblicata l'Ordinanza del Ministro della salute del 16 luglio 2020 (di seguito solo Ordinanza), immediatamente vigente ed in vigore sino al 31 luglio 2020, con la quale sono state impartite nuove disposizione inerenti l'ingresso ed il transito nel territorio nazionale. In particolare l'Ordinanza contiene il divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale da parte di chiunque nei quattordici giorni precedenti abbia soggiornato o transitato nei paese elencati nell'Ordinanza stessa. Inoltre, l'ordinanza ha abrogato la precedente ordinanza del Ministro della salute del 9 luglio 2020.

Facendo seguito alla circolare n. 300/A/5077/20/115/28 del 15 luglio 2020, con la quale si era richiamata l'attenzione sul contenuto delle ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno e 9 luglio 2020, solo per gli aspetti connessi la trasporto stradale, si segnala che nell'ordinanza sono previste delle deroghe nei confronti degli equipaggi dei mezzi di trasporto e del personale viaggiante che deve entrare in Italia, esclusivamente per motivi di lavoro, proveniente dalla Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nell'art. 5, commi da 5 a 7 del DPCM dell'11 giugno 2020 a cui si rimanda.

Inoltre, l'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza prevede una deroghe al divieto di ingresso e transito nel territorio italiano nei casi di cui alle lettere e), g) e i) degli artt. 4, comma 9 e 5, comma 10 del DPCM dell'11 giugno 2020, tra i quali, per gli aspetti connessi alla circolazione stradale, si segnalano i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale che abbiano comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.

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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

Tags: ministero interno, coronavirus

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