M.I.T. - Circ. 26/05/2020 n. 14724 - Applicazione di divisori sui veicoli destinati al trasporto di persone

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione

Prot. n. 14724

Roma, 26 maggio 2020

OGGETTO: Applicazione di divisori sui veicoli destinati al trasporto di persone.

 

0. PREMESSA

L'emergenza sanitaria determinata dal COVID - 19 ha indotto misure di protezione individuali e di distanziamento sociale al fine di limitare la diffusione del virus.

Tali misure riguardano anche gli autoveicoli destinati al trasporto di persone.

Con l'art. 93 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 sono stati previsti incentivi per l'eventuale installazione sui veicoli destinati agli autoservizi pubblici non di linea (in genere taxi e veicoli NCC) di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.

Con la circolare prot. n. 0010830 del 14.04.2020 la scrivente Direzione ha fornito le prescrizioni tecniche necessarie al fine di individuare le tipologie di pareti divisorie e i requisiti per l'installazione. In tale contesto è stata indicato il vetro in plastica flessibile, omologato secondo il Regolamento UNECE 43, quale unico materiale idoneo allo scopo.

Con successiva circolare prot. n. 0011169 del 20.04.2020, in considerazione della momentanea difficoltà di reperire sul mercato vetri in plastica flessibile omologati come sopra detto, è stato consentito, in via del tutto temporanea e provvisoria, di utilizzare paratie in policarbonato o PVC, leggere e flessibili, pur nel rispetto delle prescrizioni di montaggio indicate nelle circolari a riferimento.

Viene ora richiesto da più parti quali siano le modalità e prescrizioni per il montaggio di paratie divisorie su altre categorie di veicoli, sia destinati a servizi pubblici per trasporto di persone, sia destinati ad uso privato (quali le autovetture per uso scuola guida).

Si ritiene pertanto necessario fornire le indicazioni seguenti, con la precisazione che le stesse sono intese ad individuare le prescrizioni per una corretta installazione delle paratie in relazione alle norme di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, significando che la valutazione dell'efficacia delle paratie, quale misura di "distanziamento" sociale ai fini sanitari e della diffusione del virus, esula dalle competenze di questa Amministrazione.

 

1. Autovetture (autoveicoli di categoria M1 per il trasporto di persone fino ad un massimo di 8 escluso il conducente)

Per tutti gli autoveicoli di categoria M1, si intendono confermate in via generale le prescrizioni indicate nella già richiamata Circolare 0010830 e - in via transitoria - nella successiva Circolare 0011169.

Tuttavia, ulteriori verifiche ed approfondimenti tecnici esperiti con i rappresentanti dei costruttori di veicoli e componenti consentono di individuare nei vetri in plastica rigida di cui al punto 2.6.1 del Regolamento UNECE 43, limitatamente al tipo "A" (lettera inserita nel marchio di omologazione in quanto garantisce l'avvenuto superamento delle prove di impatto della testa), un'alternativa all'utilizzo della plastica flessibile.

I veicoli di categoria M1, infatti, sono generalmente destinatari di più severe norme di progettazione al fine di garantire la sicurezza degli occupanti a seguito di urti frontali e laterali. Per tali veicoli, pertanto, l'installazione di paratie non deve compromettere i criteri di progettazione del costruttore del veicolo, criteri che hanno consentito il superamento delle prove d'urto, quando prescritte. Rientrano in tale ambito per esempio i dispositivi airbag del tipo "a tendina", inseriti nella longherina del tetto, il cui dispiegamento non deve essere in alcun modo ostacolato, indipendentemente dal materiale con cui è costruita la paratia divisoria.

In definitiva, si ritiene idoneo, per le paratie installate after-market sui veicoli della categoria M1, l'utilizzo di vetri in plastica, sia rigida che flessibile, omologati secondo il Regolamento UNECE 43, ferma restando la possibilità, in via provvisoria, dell'utilizzo di paratie realizzate in policarbonato o PVC.

 

2. Autobus (autoveicoli di categoria M2 e M3 destinati al trasporto collettivo di persone con un numero di posti superiore ad 8 escluso il conducente)

Gli autobus sono disciplinati, per quanto riguarda i criteri di sicurezza per il trasporto di persone, da specifiche norme che devono garantire adeguate condizioni di utilizzo (spazi minimi disponibili per i posti, accesso al posto, ecc.) e misure di sicurezza (uscite di sicurezza, ubicazione ed utilizzo, ecc.).

La normativa di riferimento è al momento il Regolamento UNECE 107 "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione generale".

Poiché la finalità prioritaria, dovuta all'emergenza sanitaria in corso, è quella di garantire un'adeguata separazione fra lo spazio destinato al conducente e lo spazio destinato ai passeggeri, si prendono in considerazioni solo paratie destinate a tale scopo, rinviando ad un eventuale successivo provvedimento le linee guida per garantire appropriate misure per i passeggeri, da adottare nell'ambito delle disposizioni emanate in proposito dalle Autorità di governo.

Ciò premesso, si osserva che numerosi autobus in circolazione sono già muniti di vani per il conducente adeguatamente separati dalla parte riservata agli utenti con soluzioni presenti sin dall'origine (omologazione) o anche oggetto di successivi adeguamenti, realizzati per garantire la sicurezza del conducente medesimo rispetto a possibili atti vandalici. Le seguenti prescrizioni riguardano, pertanto, le separazioni realizzate ex novo ovvero l'adeguamento di quelle già presenti.

Tutte le pareti o pannelli divisori che interessano il campo di visibilità del conducente, sia lateralmente che per la sorveglianza dell'utenza, devono essere realizzate in vetro omologato secondo il Regolamento UNECE 43, del tipo temperato ovvero di plastica flessibile o rigida, quest'ultima, la plastica rigida, deve essere del tipo "A" (lettera inserita nel marchio di omologazione) in quanto garantisce - come già in precedenza evidenziato - l'avvenuto superamento delle prove di impatto della testa.

Se i divisori sono in parte realizzati con l'utilizzo di altri materiali, da impiegare esclusivamente nelle zone al di fuori del campo di visibilità sopra specificato, gli stessi devono essere realizzati con superfici piane, prive di spigoli e parti sporgenti. Inoltre, se si tratta di autobus di Classe II e III, tali materiali devono essere omologati secondo il Regolamento UNECE 118 concernente il comportamento al fuoco dei materiali destinati agli autobus. Sono esclusi da quest'obbligo i materiali metallici o in vetro nonché le parti di materiali, anche compositi, di dimensioni ridotte aventi superficie o volume non superiore rispettivamente a 300 cm2 oppure a 120 cm3.

Deve comunque sempre essere garantito che il vano del conducente, se separato mediante divisori dalla zona relativa all'utenza, abbia le uscite di sicurezza prescritte dal Regolamento UNECE 107 (paragrafi da 7.6.1.7.1 a 7.6.1.7.5) a meno che non sia previsto per il conducente l'utilizzo delle uscite di sicurezza del vano passeggeri; pertanto se il divisorio è installato fra il sedile del conducente e una delle uscite di sicurezza già previste che il conducente può utilizzare, tale divisorio deve essere incernierato ovvero realizzato "a porta" in modo che possa essere facilmente e immediatamente apribile in caso di emergenza.

Sempre nel caso che il divisorio sia del tipo incernierato ed installato fra il sedile del conducente e l'accesso alle uscite, i montanti di sostegno del divisorio devono comunque garantire il passaggio della sagoma cilindrica di cui al citato Regolamento UNECE 107, Allegato 4, figura 6.

 

3. Installazione delle paratie

Ai fini dell'installazione delle paratie divisorie sui veicoli, per quanto riguarda i veicoli di categoria M1, si conferma che non ricorrono le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

Valgono le indicazioni di carattere generale fornite con la più volte richiamata Circolare 0010830. Tuttavia, sulla base degli approfondimenti tecnici condotti, si ritiene opportuno integrare tali disposizioni con le seguenti ulteriori indicazioni.

Particolare attenzione deve essere prestata nell'installazione delle paratie, sia che realizzate con vetro di plastica rigida che con vetro di plastica flessibile, sui veicoli dotati di airbag laterali di tipo "a tendina", assicurandosi - in tale caso - che la paratia non interferisca in alcun modo con l'apertura della tendina lungo tutta la longherina del tetto. La paratia non dovrà quindi estendersi lateralmente oltre la sagoma esterna dei poggiatesta anteriori dal tetto fino allo schienale dei sedili e nessuna sua parte dovrà essere a contatto con la finizione tetto ad esclusione di eventuali guarnizioni in materiale morbido (ad esempio schiume) tale da non ostacolare il movimento della finizione durante l'apertura della tendina.

L'installazione della paratia può avvenire anche con soluzioni tecniche che prevedano sistemi di fissaggio non permanenti purché il fissaggio al veicolo garantisca la massima stabilità e sicurezza della paratia durante la marcia.

Tutti i sistemi di fissaggio, sia nel caso di paratie inamovibili che di paratie non permanenti, devono essere realizzati con materiali e modalità che non possano presentare il rischio di lesioni per gli occupanti.

La dichiarazione che l'installatore deve rilasciare, redatta secondo il fac-simile allegato alla Circolare 0010830 e che si ripropone (allegato n. 1) opportunamente modificato per tener conto delle integrazioni apportate nella presente circolare, deve essere tenuta a bordo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione del veicolo.

Per quanto concerne gli autobus, si evidenzia che, analogamente ai veicoli M1, l'installazione di divisori non deve alterare in alcun modo le preesistenti dotazioni di bordo e non deve ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo. Valgono, in aggiunta, le medesime indicazioni esposte in precedenza circa l'utilizzo di materiali e modalità di fissaggio che non presentino rischi per gli utilizzatori dei veicoli.

Anche in questo caso è necessaria una dichiarazione di corretta installazione rilasciata da officina secondo il fac-simile allegato n.2, nonché quanto indicato in precedenza circa i materiali utilizzati e le modalità di fissaggio.

Per gli autobus però, trattandosi di veicoli adibiti a trasporto collettivo di persone e considerate le particolari cautele che la legislazione prevede per tali veicoli, si ritiene necessario l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art. 78 del Codice della Strada, che può essere effettuato, per l'attuale situazione di emergenza, in occasione della revisione annuale.

Qualora gli autobus siano oggetto degli interventi in argomento prima dell'immissione in circolazione, l'accertamento tecnico è condotto dai competenti UMC in occasione della prescritta vista visita e prova per l'immissione in circolazione ai sensi dell'art. 75, comma 4, del CdS.

Copia della dichiarazione di installazione e di un disegno quotato o una fotografia della avvenuta installazione debbono essere acquisiti agli atti in sede di visita e prova.

Infine, l'annotazione da riportare sui documenti di circolazione, sia per autobus già circolanti sia per autobus di prima immatricolazione, è la seguente: "veicolo allestito con divisorio per il conducente ai sensi della circolare .......... del .........."

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Alessandro Calchetti

Tags: ministero trasporti, coronavirus, taxi, noleggio con conducente

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