Min. Salute - Circ. 15/05/2020 n. 11185 - Emergenza COVID19 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali

Ministero della salute
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Ufficio 6

15 maggio 2020

Prot. n. 11185

Oggetto: Emergenza COVID19 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali.

 

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti pervenute dal territorio, si ritiene necessario fornire precisazioni attinenti alla salute e al benessere degli animali alla luce del DPCM del 26 aprile 2020.

A questo approfondimento è doveroso premettere che l'accudimento e la cura degli animali di cui si ha la detenzione/la proprietà/la responsabilità sono essenziali per garantirne la salute e il benessere, quindi, coloro che si occupano di animali zootecnici e non, in concentramenti di animali autorizzati ai sensi dell'art. 24 del DPR 320/54, negli allevamenti registrati in BDN, nelle anagrafi regionali, o presso le ASL, ivi compresi cani di quartiere e colonie feline ai sensi della L. 281/1991, in giardini zoologici licenziati ai sensi del Dlgs 73/2005, nelle mostre faunistiche e nei circhi, devono continuare ad assicurarne la salute ed il benessere.

Anche le attività svolte dalle organizzazioni per la promozione, la difesa e la tutela degli animali risultano fondamentali per l'accudimento e il mantenimento delle condizioni di benessere su tutto il territorio nazionale.

A tal fine, si premette che tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle norme di distanziamento sociale previste dal DPCM del 26 aprile 2020 e nel rispetto di altre norme di settore ove previste, sottolineando, inoltre, che gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto questi si intendono estesi anche alla sanità animale.

Si precisa, inoltre, che tutte le strutture deputate al ricovero di animali (come ad esempio i canili, maneggi etc.) dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020, in particolare a quanto previsto dagli allegati 4, 5 e 6, nelle parti che richiamano la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro, la regolamentazione degli ingressi e l'informazione agli utenti, nonché le misure necessarie per la protezione del personale negli ambienti di lavoro.

Pertanto, al fine di adottare misure omogenee all'interno del territorio italiano relative alla gestione delle attività che incidono sul benessere animale, si forniscono le seguenti precisazioni.

 

1. Attività ludico sportive

Per quanto concerne gli equini destinati all'attività ludico sportiva, ivi compresi quelli i cui proprietari e affidatari non rientrano nella definizione di atleti professionisti e non, di cui all'art. 1, lett. g del DPCM 26/2020, dev'essere consentita la movimentazione a terra o montati al fine di garantire un'adeguata condizione psico - fisica necessaria al mantenimento del benessere degli animali stessi. Per cui, laddove, gli animali vengono detenuti in strutture quali ad esempio circoli sportivi e maneggi, dovrà essere permesso l'accesso agli affidatari e ai proprietari degli equini. I titolari degli impianti, pertanto, disciplineranno le modalità d'accesso alla struttura prevedendo le misure di distanziamento ed ogni altra misura prevista dalla sopra richiamata normativa, nonché l'accesso per appuntamento per evitare picchi d'affluenza e comunque per ciascun cavallo non potranno essere ammesse contemporaneamente più persone dedicate all' accudimento.

Analogamente, anche per le attività ludico sportive che coinvolgono cani (ad esempio agility o sleddog), queste devono essere svolte nel rispetto delle norme di distanziamento evitando gli assembramenti. I titolari degli impianti, pertanto, applicheranno le regole ed indicazioni sopra descritte.

 

2. Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali

Premesso che, gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute, le attività delle organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali rientranti sotto il CODICE ATECO 94 sono permesse, ivi compresi gli spostamenti volti all'accudimento e alla cura degli animali, da parte del personale delle associazioni le cui attività statutarie ricomprendono anche la cura degli animali, nel rispetto della L. 281/91 e delle leggi regionali di recepimento.

 

3. Vendita al dettaglio di piccoli animali domestici

Le attività di vendita al dettaglio di piccoli animali domestici sono espressamente consentite dall'Allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2020 e a tal fine sono consentiti i movimenti a ciò connessi.

 

4. Servizi per gli animali da compagnia

4.1.Toelettatura

Le attività di toelettatura non sono espressamente autorizzate dal DPCM in parola, però molte Regioni ne hanno autorizzato l'apertura nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

 

4.2.Attività nei canili e accalappiacani

L'accudimento e la cura degli animali detenuti nei canili devono essere garantiti così come il servizio di accalappiacani.

 

5. Allevamento di animali da compagnia (codice ATECO 01.49)

Le attività di allevamenti professionali di animali da compagnia (e le attività connesse) sono espressamente autorizzate in quanto rientranti negli allegati del DPCM del 26 aprile 2020.

 

6. Allevamenti amatoriali di animali da compagnia e adozioni

Al fine di garantire il benessere degli animali è opportuno che siano non solo consentite ma favorite le adozioni degli animali ospitati in canili/rifugi e negli allevamenti amatoriali. In tale ottica gli ingressi nelle strutture da parte degli adottanti devono essere disciplinati nel rispetto delle norme comuni, volte a garantire il distanziamento sociale ed evitando assembramenti. Nel caso in cui l'animale sia destinato ad una adozione in altra Regione o Stato membro, devono essere utilizzati trasportatori autorizzati e per quanto riguarda le adozioni dai canili verso cittadini residenti all'interno dell'Unione Europea, le modalità devono rispettare quanto indicato nella procedura operativa per le adozioni internazionali emanata con nota prot. n. 1462 del 23 gennaio u.s..

In ogni caso, le adozioni possono avvenire solo se gli animali:

a) sono regolarmente identificati e registrati;

b) per la movimentazione degli animali la ASL competente rilascia, il Modello A delle Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione, ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni 24 gennaio 2013, adattandolo allo spostamento degli animali per motivi di benessere animale;

c) sono trasportati con mezzi idonei o tramite corrieri, nel pieno rispetto delle norme sul benessere durante il trasporto. La targa del mezzo utilizzato per trasportare gli animali deve essere riportata sul modello A.

 

7. Trasporto animali

Con riferimento al trasporto degli animali si evidenzia che, sono autorizzati tutti i trasporti attinenti e connessi alle attività permesse dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché tutte quelle motivate dalla necessità di tutelare la salute e il benessere animale. Si evidenzia che rientrano tra le movimentazioni ammesse, anche a livello extra-regionale, quelle idonee a permettere il corretto svolgimento delle attività di allenamento degli atleti professionisti e non, di cui alla lettera g) dell'art. 1 del DPCM del 26 aprile 2020, nonché quelle relative allo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso di animali vivi, rientranti sotto il CODICE ATECO 46.23.

 

8. Terapie assistite con gli animali

Sono, inoltre, consentite le terapie assistite con gli animali (TAA), che, come riportato nelle relative Linee Guida nazionali, richiedono apposita prescrizione medica. Le TAA devono essere erogate da personale idoneo presso strutture o centri in possesso di nulla osta ed iscritti negli elenchi Regionali (o Digital Pet) e devono operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal DPCM sopra citato.

Resta inteso che queste attività devono essere vietate a soggetti, ivi compresi i conduttori e pazienti, sottoposti a provvedimenti sanitari per COVID-19 o con l'utilizzo di animali che provengano da nuclei dove sono stati sospettati o confermati casi della suddetta malattia, come riportato nella nota emanata dalla scrivente Direzione generale n. 9224 del 17 aprile 2020.

 

Il Direttore generale
Dott. Silvio Borrello

Tags: coronavirus, salute, animali

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