M.I.T. - D.M. 24/03/2020 n. 127 - Riduzione servizi ferroviari

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

Il Ministero della Salute

VISTO la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;

VISTI i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020; quali misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare, l'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020, con il quale sono stati individuati gli aeroporti presso i quali continua ad essere garantito il trasporto aereo;

VISTO il Decreto interministeriale n. 113 del 13 marzo 2020, con il ,quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario;

VISTO il Decreto interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020, con il quale sono stati ridotti i servizi automobilistici interregionali;

VISTO il Decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020. con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

VISTO il Decreto interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sardegna;

VISTO il Decreto interministeriale n. 118 del 16 marzo 2020, con il quale sono state previste riduzioni e soppressioni di servizi aerei e marittimi da e per la Sicilia;

VISTO il Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure d'ingresso delle persone fisiche in Italia e le relative prescrizioni al fine di evitare la diffusione e il contagio del COVID-19;

VISTO il Decreto interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le misure di ingresso in Italia di particolari categorie di persone, previste ulteriori riduzioni del trasporto marittimo e ferroviario e disciplinati i voli privati;

VISTO il Decreto interministeriale n. 125 del 1 9 marzo 2020, con il quale sono state disciplinate le misure di ingresso dei passeggeri e dell'equipaggio di navi di bandiera italiana o estera impegnati in servizi di crociera;

RITENUTO necessario ridurre ulteriormente i servizi di trasporto ferroviario, nonché escludere dall'ambito di applicazione del Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020, l'equipaggio dei mezzi di trasporto;

RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, la proroga fino al 3 aprile 2020 dell'efficacia di tutti i Decreti interministeriali adottati in attuazione dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e con scadenza 25 marzo 2020;

DECRETA

Art. 1

Riduzione servizi ferroviari e disposizioni in materia di ingresso in Italia

1. I servizi ferroviari di cui al Decreto interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020 sono ulteriormente ridotti come da tabelle allegate.

2. All'articolo 1 del Decreto interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020, il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni previste dai precedenti commi non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia".

Art. 2

Proroga efficacia dei Decreti Interministeriali

1. È prorogata fino al 3 aprile 2020 l'efficacia dei seguenti decreti:

a) decreto Interministeriale n. 112 del 12 marzo 2020;

b) decreto Interministeriale n. 113 del 13 marzo 2020;

e) decreto Interministeriale n. 114 del 13 marzo 2020;

d) decreto Interministeriale n. 116 del 14 marzo 2020;

e) decreto Interministeriale n. 117 del 14 marzo 2020;

f) decreto Interministeriale n. 118 del 16 marzo 2020;

g) decreto Interministeriale n. 120 del 17 marzo 2020;

h) decreto Interministeriale n. 122 del 18 marzo 2020;

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data della sua adozione e sino al 3 aprile 2020.

2. I contravventori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

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