C.p. - Art. 614 - Violazione di domicilio

Codice penale

Sezione IV
Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

Art. 614 - Violazione di domicilio (1).

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29] (2).

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].

La pena è da uno a cinque anni [c.p. 32; c.p.p. 50], e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [c.p. 392], o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato [Cost. 14; c.p. 585] (3).

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(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia). Aumenti di pena sono previsti, anche, dall'art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette. La cognizione per questo reato appartiene al pretore, anche, nell'ipotesi di violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale; secondo quanto dispone l'art. 31, ultimo comma c.p.p.

(2) Comma così modificato dal comma 24 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.».

(3) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Tags: art.614 cp, cp

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