Min. Interno - Circ. 26/03/2019 n. 16/2019 - Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Cetrale dei Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 16 / 2019

OGGETTO: Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 e 06 della Circoscrizione Trentino-Alto Adige. Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Convocazione dei comizi. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Primi adempimenti dei procedimenti elettorali.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019, rispettivamente, di convocazione, per il giorno di domenica 26 maggio p.v., dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro Paese, complessivamente pari a 76.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale è stato altresì pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019 di convocazione, per il medesimo giorno di domenica 26 maggio 2019, dei comizi per le elezioni suppletive nei collegi uninominali n. 04 (Trento) e n. 06 (Pergine Valsugana) della XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 marzo 2019, come già comunicato con circolare n. 14 del 21 marzo scorso, è stata fissata, per il medesimo giorno di domenica 26 maggio, la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali) nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 9 giugno 2019.

* * *

Per tutte le anzidette consultazioni, le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti avranno inizio le operazioni di scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo e immediatamente a seguire le operazioni di scrutinio per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei comuni interessati della provincia di Trento. Le operazioni di scrutinio, per le elezioni regionali e comunali, verranno rinviate alle ore 14 di lunedì 27 maggio, dando la precedenza allo spoglio dei voti per le elezioni regionali.

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Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i primi adempimenti per l'organizzazione dei procedimenti per le elezioni europee, per le elezioni politiche suppletive e per le elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.

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Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

 

Costituzione dell'Ufficio elettorale nazionale, degli Uffici elettorali circoscrizionali e degli Uffici elettorali provinciali per le elezioni europee

Entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto presidenziale di convocazione dei comizi per le elezioni europee, e quindi entro il 28 marzo 2019, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, presso la Corte di Cassazione si costituisce l'Ufficio elettorale nazionale.

Entro cinque giorni dalla medesima pubblicazione, e quindi entro il 30 marzo 2019, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge n. 18/1979, presso le Corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, si costituiscono gli Uffici elettorali circoscrizionali. Presso tali Corti d'appello, nei giorni 16 e 17 aprile 2019, dalle ore 8 alle ore 20, saranno depositate le liste dei candidati per ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali. Inoltre, a cura dei medesimi Uffici elettorali circoscrizionali, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, saranno costituiti dei seggi elettorali per lo spoglio e scrutinio dei voti espressi dai nostri connazionali presso le sezioni istituite dagli Uffici consolari negli altri Paesi dell'Unione europea. In particolare, il presidente di ogni Ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè entro l'11 maggio 2019, richiederà al presidente della competente Corte d'appello e al sindaco del comune ove ha sede la Corte d'appello stessa (cioè Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo) la nomina, rispettivamente, del presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio.

Non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, e quindi non prima del 16 e non oltre il 21 maggio 2019, presso i tribunali nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia si costituiscono gli Uffici elettorali provinciali.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, vorranno pertanto assumere contatti con le cinque Corti d'appello capoluogo di circoscrizione e, a tempo debito, con i predetti tribunali nell'ambito di ogni provincia.

 

Costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni suppletive della Camera dei deputati

Entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto presidenziale di convocazione dei comizi per le elezioni suppletive della Camera, e quindi entro il 28 marzo 2019, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, presso la Corte d'appello di Trento si costituisce l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Presso tale Ufficio, nei giorni 21 e 22 aprile 2019, dalle ore 8 alle ore 20, saranno depositate le dichiarazioni di presentazione delle candidature uninominali, con i relativi contrassegni.

Il Sig. Commissario del Governo nella provincia di Trento vorrà pertanto assumere opportuni contatti con la citata Corte d'appello.

 

Revisione straordinaria delle liste elettorali

In vista delle consultazioni elettorali in oggetto, si dispone in tutti i comuni della Repubblica l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione in oggetto, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà entro martedì 9 aprile 2019, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro giovedì 11 aprile 2019, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Entro l'anzidetto termine dell'11 aprile 2019, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.

Entro domenica 21 aprile 2019, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (domenica 26 maggio 2019) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio online e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Entro venerdì 26 aprile 2019, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/1967, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

Entro sabato 11 maggio 2019, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

Entro lo stesso termine di sabato 11 maggio 2019, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. n.299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

 

Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per arredamento seggi

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello dell'anzidetta pubblicazione, e quindi entro il 9 aprile 2019, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, i Sindaci, o gli Assessori delegati, di tutti i comuni, con l'assistenza del segretario comunale, devono accertare l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

Le cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata, dovrà provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, alla applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di votazione per ogni consultazione elettorale contemporaneamente in svolgimento e che recherà una dicitura riferita alla consultazione stessa, la cui fornitura sarà approntata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

 

Affissione del manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni europee e per le elezioni suppletive della Camera

Ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957, il giorno di giovedì 11 aprile 2019 (45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei sindaci di tutti i comuni, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio online e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma del sindaco (o altro organo di vertice del comune), con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi per le elezioni europee nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.

Il manifesto sarà inviato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e sarà distribuito da codeste Prefetture ai comuni della provincia in ragione di tre esemplari per sezione, ai fini della conseguente affissione in luoghi pubblici del comune, dopo l'inserimento sullo stesso delle necessarie indicazioni relative alla denominazione del comune, nome del sindaco, etc.

Il manifesto, il cui modello si trasmette anche in formato word, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dovrà essere altresì pubblicato dai comuni nei rispettivi albi pretori online.

Anche per le elezioni suppletive della Camera, con analoghi termini e modalità, i comuni interessati della provincia di Trento procederanno alla medesima pubblicazione e affissione degli appositi manifesti di convocazione dei comizi che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato invierà al Commissariato del Governo di quella provincia. Si trasmettono, in formato word, i modelli di manifesto per ciascuno dei due collegi uninominali interessati alla consultazione suppletiva.

 

Affissione del manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni amministrative

Lo stesso 45º giorno antecedente quello di votazione, cioè giovedì 11 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nei comuni in cui si svolgeranno le elezioni amministrative, si dovrà provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio online e all'affissione in altri luoghi pubblici del relativo manifesto di convocazione dei comizi, con la data e gli orari della votazione.

Si allega, in formato "word", il modello di manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali (modello n. 10-AR) e per le elezioni comunali e circoscrizionali (modello n. 11-AR), che il comune potrà utilizzare, come campione, per provvedere alla stampa di un numero di esemplari preferibilmente pari a due per ogni sezione elettorale, più scorta.

 

Spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee, e quindi entro il 14 aprile 2019, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 18/1979, agli elettori all'estero deve essere spedita, a cura del comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione della data e degli orari della votazione, richiamandosi le indicazioni già riportate con precedente circolare ministeriale n. 13 del 18 marzo scorso (punto 3).

 

Partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia

I comuni interessati vorranno dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali (ed eventualmente circoscrizionali) dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Dovrà essere evidenziato il termine perentorio di martedì 16 aprile 2019 (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda d'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.

Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del predetto d.lgs. n. 197/1996, il comune deve provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

 

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino, rispettivamente: per le elezioni europee, nell'ambito dell'intero territorio nazionale; per le elezioni regionali, nell'ambito del territorio della regione della quale si è elettori; per le elezioni comunali, nell'ambito del comune del quale si è elettori.

L'elettore interessato deve far pervenire al comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 aprile e lunedì 6 maggio 2019. Tale ultimo termine (6 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, e all'41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

 

Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati per le elezioni europee, gli uffici elettorali di tutti i comuni dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di martedì 16 e mercoledì 17 aprile 2019, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti sia di martedì 16 che di mercoledì 17 aprile); gli stessi Uffici dovranno rimanere aperti anche nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia sabato 13 e domenica 14 aprile, almeno nelle ore antimeridiane, e lunedì 15 aprile, anche nelle ore pomeridiane.

 

Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali per le elezioni suppletive della Camera dei deputati

Per i medesimi fini e adempimenti connessi alla presentazione dei candidati nei due collegi uninominali 04 e 06 della circoscrizione Trentino-Alto Adige per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, gli uffici elettorali dei comuni interessati della provincia di Trento vorranno assicurare l'apertura per un arco di tempo da pubblicizzare adeguatamente, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, nei giorni di domenica 21 e lunedì 22 aprile 2019, in concomitanza con i giorni e orari previsti per la presentazione stessa (cioè dalle ore otto alle ore venti sia di domenica 21 che di lunedì 22 aprile); gli stessi Uffici dovranno rimanere aperti anche nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia giovedì 18 e venerdì 19, anche nelle ore pomeridiane, e sabato 20 aprile, almeno nelle ore antimeridiane.

 

Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali e regionali

Sempre per i medesimi fini e adempimenti connessi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali e regionali, gli uffici dei comuni interessati alle relative consultazioni dovranno rimanere aperti ininterrottamente venerdì 26 e sabato 27 aprile 2019, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 26 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 27 aprile), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, anche nelle ore pomeridiane.

 

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, introdotte da ultimo con l'art. 6, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della città metropolitana o del comune.

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri che comunichino la propria disponibilità può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle pubblicazioni recanti "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" per ciascuna delle consultazioni elettorali di che trattasi (elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, elezioni comunali, elezioni suppletive della Camera dei deputati) che sono già consultabili o saranno presto rese consultabili sul sito di questo Ministero http://www.interno.gov.it/it.

 

Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

 

Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni europee e per le elezioni comunali e regionali

Per quanto riguarda le elezioni dei membri del Parlamento europeo, i Prefetti dei capoluoghi delle cinque circoscrizioni elettorali vorranno fornire con ogni tempestività, preferibilmente a mezzo PEC, notizie su eventuali ricorsi presentati avverso i provvedimenti di esclusione di liste o candidati dinanzi ai competenti Tribunali amministrativi regionali nel cui ambito territoriale insistono gli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso le Corti d'appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo o l'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione, a Roma, nonché sulle conseguenti decisioni adottate, in sede cautelare o di merito, anche in grado di appello, dagli organi di giustizia amministrativa.

Anche per quanto riguarda le elezioni regionali e comunali, i Prefetti dei rispettivi ambiti territoriali interessati vorranno a loro volta tempestivamente fornire analoghe notizie su eventuali ricorsi presentati ai tribunali amministrativi regionali, nei confronti sia dei provvedimenti di convocazione dei comizi elettorali che delle deliberazioni degli organi preposti all'esame e ammissione di liste e candidati e, in particolare, per le elezioni comunali, delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, nonché sulle conseguenti decisioni adottate, in sede cautelare o di merito, anche in grado di appello, dagli organi di giustizia amministrativa. 

***

Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai sindaci, ai segretari comunali, ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e agli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza a mezzo degli uffici elettorali provinciali affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

IL DIRETTORE CENTRALE
Caterina Amato

 

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