T.A.R. Lazio - Sent. 01/08/2019 n. 10225 - Assunzione comandante Polizia Locale: requisito dell'assenza di procedimenti penali in corso

SENTENZA T.A.R. LAZIO
1° agosto 2019, n. 10225

Assunzione comandante Polizia Locale: requisito dell'assenza di procedimenti penali in corso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

Sentenza

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'atto -OMISSIS-, di decadenza dalla graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato di un comandante della Polizia locale, del presupposto Avviso pubblico, laddove interpretato in conformità alla predetta determina, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2019 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Fatto e diritto

Con determina n. -OMISSIS- del 31 maggio 2018 il Comune di Genzano emetteva avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un comandante della Polizia locale.
Con successivo atto n. -OMISSIS- del 17 ottobre 2018 l'Amministrazione approvava i verbali della relativa procedura e la graduatoria finale della selezione, nella quale risultava collocata al primo posto la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-.
Con provvedimento -OMISSIS- tuttavia l'Ente locale dichiarava decaduta la Sig.ra - OMISSIS- dalla predetta graduatoria, per difetto del requisito di ammissione relativo all'assenza di procedimenti penali in corso che impediscono il mantenimento o la costituzione del rapporto di impiego presso l'Amministrazione pubblica, riapprovando senza il suo nominativo la graduatoria medesima.
L'interessata impugnava quest'ultima determina, censurandola per violazione degli artt. 3, 21 octies della Legge n. 241 del 1990, della lex specialis (atti nn. -OMISSIS-, 340 del 2018) nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti, della carenza di motivazione e dell'arbitrarietà, unitamente al previo Avviso pubblico, laddove interpretato in conformità alla suddetta determina.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che, al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, era in servizio presso varie Amministrazioni comunali e non vi erano procedimenti penali in corso a suo carico, come risultava dal relativo certificato; che l'atto impugnato era corredato da motivazione carente, non operando una contemperazione dei contrapposti interessi, pubblico e privato, e contraddittoria, stante le risultanze del certificato dei carichi pendenti; che per i procedimenti penali relativi ai reati di omissione di atti d'ufficio e di falso ideologico, al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, non si era svolta nemmeno l'udienza preliminare; che solo per il reato di falso ideologico poteva essere condannata ad una pena, del tutto futura ed eventuale, con sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tale dunque da impedire la costituzione o la prosecuzione di un rapporto di pubblico impiego; che il provvedimento contestato era dunque da attribuire ad un autonoma e arbitraria valutazione del Comune, priva dei presupposti di legge.
L'Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendo con apposita memoria in rito l'irricevibilità per tardività dell'impugnativa dell'Avviso pubblico e nel merito l'infondatezza complessiva del ricorso.
Nella camera di consiglio del 29 aprile 2019, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art. 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il Collegio tralascia per difetto di rilevanza l'esame dell'eccezione di rito sollevata dall'Amministrazione, stante l'infondatezza nel merito del ricorso, che va dunque respinto, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che nell'Avviso pubblico di selezione era annoverato, tra i requisiti di ammissione, a pena di esclusione, l'assenza di procedimenti penali in corso, ostativi al rapporto di pubblico impiego (cfr. doc. 5 atti Comune); che i termini di presentazione della domanda di partecipazione scadevano il 23 luglio 2018 e che la stessa veniva in effetti inoltrata il 28 giugno 2018 (cfr. docc.5, 6 atti del Comune); che con riferimento all'interessata sussistono n. 2 avvisi di conclusione delle indagini preliminari del 13 marzo 2017 e del 1° giugno 2018, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, l'uno per falsità ideologia e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, l'altro per omissione di atti d'ufficio (cfr. docc.12, 13 atti Comune); che dunque, all'atto di presentazione dell'istanza di partecipazione, difettava uno dei requisiti richiesti a pena di esclusione; che pertanto il Soggetto pubblico ha provveduto a dichiarare decaduta la ricorrente dalla graduatoria finale.
Va inoltre rilevato che l'avviso all'indagato di conclusione delle indagini preliminari, emesso ex art. 415 bis c.p.p. è da farsi rientrare appieno nella fase del procedimento penale antecedente il processo (cfr., ex multis, Corte Cass. penale, V, n. 7292 del 2014); che la scelta poi dell'Amministrazione di inserire nell'Avviso pubblico di selezione, tra i requisiti di ammissione alla stessa a pena di esclusione, l'assenza di procedimenti penali in corso ostativi al rapporto di pubblico impiego, è connotata da profili di discrezionalità mista, amministrativa e tecnica, sindacabili e dunque censurabili solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza, che nel caso di specie difettano cfr. sul punto Cons. Stato, V, n. 3542 del 2016); che in particolare il Comune, nel rispetto del principio di buon andamento dell'Amministrazione pubblica di matrice costituzionale, intende in modo all'evidenza non irragionevole rispondere ad un'esigenza di "difesa avanzata" della stessa, tenuto conto dei rilevanti interessi pubblici in gioco, in relazione all'incarico da ricoprire di Comandante della Polizia locale (cfr. del pari Cons. Stato, V, n. 3542 del 2016); che nel caso di specie trattasi per giunta di reati di falso ideologico e materiale e di omissione di atto d'ufficio, seppure ancora da accertare, intimamente connessi con l'incarico da ricoprire (cfr. ancora Cons. Stato, V, n. 3542 del 2016).
Giova ancora segnalare che non rileva l'eventuale pregresso rapporto intercorso con altre Amministrazioni, trattandosi nel caso di specie di nuova assunzione presso il Comune di Genzano; che nulla poteva risultare dal certificato dei carichi pendenti in relazione alla ricorrente, atteso che lo stesso riguarda gli imputati, qualifica che si assume solo dopo la chiusura della fase delle indagini preliminari; che l'atto impugnato appare ad una piana lettura corredato da congrua e adeguata motivazione, in fatto e in diritto, anche con riferimento all'interesse pubblico preminente, sotteso alla sua emissione (cfr. doc. 14 atti Comune); che, per tutto quanto dianzi esposto, nessun rilievo può assumere, ai fini de quibus, l'esito dei procedimenti penali in questione.
Ne consegue che gli atti impugnati risultano esenti dai vizi dedotti e che pertanto l'Amministrazione ha correttamente emesso il provvedimento di decadenza sulla base del presupposto Avviso di selezione.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n. 4194/2019 indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Vista la richiesta dell'interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della medesima, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2019.

Il Presidente: STANIZZI
Il Consigliere estensore: LOMAZZI

Depositato in Cancelleria il 1° agosto 2019.

Tags: polizia locale

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