T.A.R. Lazio - Sent. 27/09/2016 n. 9945

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 27/09/2016, n. 9945

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15681 del 2014, proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciatti, presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Euclide, n. 31;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Montanaro dell'Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, n. 21;

per l'annullamento

- del provvedimento di Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Dir. Edilizia U.O. Condoni prot. n. QI (...) del 28.07.2014, avente ad oggetto la comunicazione di rilascio concessione in sanatoria e la procedura di eventuale iscrizione a ruolo esattoriale in caso di mancato pagamento;

- degli atti presupposti, e in particolare della delibera di C.C. n. 59/2006 con i conseguenti provvedimenti amministrativi di recepimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2016 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Considerato in fatto e in diritto:

a) che il ricorrente ha impugnato il provvedimento di Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Dir. Edilizia - U.O. Condoni in data 28.07.2014 prot. n. QI 2014/116379, avente ad oggetto la comunicazione di rilascio della concessione edilizia in sanatoria richiesta con la domanda del 10.12.2004, nella parte in cui essa liquida gli oneri concessori a conguaglio con i relativi interessi e l'oblazione, determinando una somma dovuta residua nella misura pari a Euro 9178,36;

b) che tra i profili di censura proposti dal ricorrente riveste carattere determinante quello relativo alle modalità di calcolo degli oneri concessori e delle altre somme tuttora dovute anche a titolo di interessi;

c) che il Tribunale, in sede cautelare, ha invitato gli uffici comunali a verificare in contraddittorio con il ricorrente l'entità definitiva degli importi dovuti per la conclusione del procedimento di sanatoria edilizia;

d) che alla stregua di quanto emerso in udienza pubblica e dall'esame degli atti, detta verifica non ha avuto un esito risolutivo, tenuto altresì conto della ricostruzione offerta nella perizia di parte presentata dal ricorrente;

e) che con ordinanza n. 12458 del 2015 4 novembre 2015 il Tribunale ha disposto l'effettuazione di una verificazione, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., incaricando all'uopo il titolare preposto al Dipartimento VI "Governo del Territorio e della Mobilità" della Città Metropolitana di Roma Capitale, con facoltà di delega ad un tecnico del medesimo organismo ai sensi dell'art. 66, comma 1 c.p.a., proponendo il seguente quesito:

"dica il verificatore, previo esame della documentazione acquisita agli atti di causa e di ogni altro elemento rilevante ivi inclusa la documentazione sussistente agli atti di Roma Capitale:

- quale sia l'esatta entità della somma residuale tuttora dovuta dal ricorrente per la conclusione del procedimento di sanatoria edilizia, in relazione ai vari titoli previsti dalla normativa di settore (oneri concessori, oblazioni, interessi etc.)";

f) che in data 23 marzo 2016 è stata depositata in atti la relazione di verificazione;

g) che la causa è stata chiamata per la discussione all'udienza pubblica del 4 aprile 2016, e quindi trattenuta in decisione;

h) che il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente sostiene che la deliberazione di C.C. n. 59/2006 recante la determinazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione ai sensi dell'art. 32 della L. 24 novembre 2003, n. 326 sarebbe viziata da incompetenza trattandosi di atto estraneo all'elenco tassativo dell'art. 42 del d. Lgs. n. 267/20000, è tardiva, in quanto, come correttamente eccepito dalla difesa di Roma Capitale - essa conteneva già in se stessa, secondo l'impostazione adottata dal ricorrente, elementi di lesività, i quali si riflettevano in concreto non solo sull'importo, ma sulla stessa esigibilità degli oneri in questione;

h) che i profili motivazionali relativi al metodo di calcolo degli importi dovuti vanno esaminati per relationem all'intera documentazione rilevante, alla luce delle conclusioni della disposta verificazione;

i) che detta relazione reca l'analitico riesame, in esito alle indagini documentali e all'esame delle questioni in contraddittorio tra le parti, di tutta la procedura, con i connessi calcoli, in esito ai quali viene determinato l'importo ancora dovuto come segue:

1) Euro 8.354,79 a titolo di quota residuale del contributo di concessione;

2) Euro4.439,09 a titolo di "mora" sulla predetta somma, ai sensi dell' art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001;

3) Euro 4.439,09 (alla data della relazione di verificazione) ovvero Euro 3.381,58 (alla data del ricorso) a titolo di interessi sul mancato pagamento del contributo concessorio, fissati nella misura del 10% annuo ai sensi della deliberazione n. 72/2012 dell'Assembela Capitolina e dell' art. 39, comma 10, della L. n. 724 del 1994;

4) Euro 0,99 a titolo di interessi maturati sul versamento posticipato della terza rata dell'oblazione da corrispondere allo Stato;

5) Euro 0,99 a titolo di interessi maturati sul versamento posticipato della terza rata dell'oblazione da corrispondere al Comune;

6) Euro 263, 25 a titolo di diritti di Segreteria suppletivi;

7) eventuale detrazione , in sede esecutiva, della somma relativa alla terza rata del contributo concessorio e relativi interessi, pari a Euro 934,50, ove venga allegato l'originale del bollettino edi pagamento non leggibile in copia nella parte relativa alla data del versamento;

l) che in assenza di puntuali deduzioni delle parti a seguito della verificazione, di motivi aggiunti o domande riconvenzionali, il Collegio ritiene di non poter farsi carico ex officio di alcuni profili ipoteticamente relativi all'applicazione degli importi di cui all' art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001, di cui al n. 2 della precedente lettera i): si tratta infatti di somme estranee al thema decidendum, in quanto non richieste dall'Amministrazione con l'atto impugnato;

m) che per quanto attiene alla quota concernente il contributo concessorio e ai relativi interessi ai sensi dell' art.39, comma 10 della L. n. 724 del 1994, nonché delle ulteriori somme di cui alla precedente lettera i), il Collegio non può che prendere atto, in assenza di ulteriori deduzioni specifiche delle parti, delle conclusioni cui è pervenuto il verificatore, le quali comportano complessivamente un debito residuo, a carico dell'odierno ricorrente, ampiamente superiore a quello richiesto dall'Amministrazione;

n) che detta conclusione non muta anche qualora si ritenesse prescritta - in accoglimento della relativa eccezione - la quota relativa al conguaglio dell'oblazione, trattandosi di importi estremamente ridotti;

o) che il ricorso deve quindi complessivamente essere respinto;

p) che la complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio; mentre il compenso del verificatore, la cui quantificazione resta confermata nella misura fissata con l'ordinanza istruttoria e indicata in dispositivo, viene definitivamente posto a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione.

Dispone la compensazione delle spese e delle competenze di giudizio.

Determina il compenso del verificatore Arch. Giorgio Graviglia nella misura pari a Euro1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla segreteria per la comunicazione alle parti e al verificatore Arch. Giorgio Graviglia presso la Città Metropolitana di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Stampa Email

Documenti correlati

  1. News
  2. Approfondimenti
  3. Normativa
  4. Giurisprudenza
  5. Prassi
  6. Quesiti
  7. Articoli