C.d.S. - Art. 086 - Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

Codice della strada

Art. 86 - Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi [1] [2]

1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.[3] [4]

2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.775,00 a euro 7.101,00. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza.[5] [6]

3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 332,00.[7]


[1] Articolo modificato da: legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151.

[2] L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 prevede che: "Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio".

[3] Il servizio di piazza o taxi è quello in cui il vettore si mette a disposizione di un'utenza indifferenziata con lo scopo di soddisfarne le esigenze di trasporto. Il servizio di piazza o taxi per il trasporto di persone rientra tra i servizi pubblici non di linea, cioè tra quei servizi finalizzati a provvedere al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico, secondo orari ed itinerari non fissi ma stabiliti caso per caso.

[4] Vedi legge 15.1.1992, n. 21 che regolamenta gli autoservizi pubblici non di linea costituiti dal servizio di noleggio con conducente e di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

[5] Le licenze per l'esercizio dell'attività del servizio di piazza o taxi sono rilasciate dai comuni a seguito di pubblico concorso ai singoli che abbiano dimostrato, tra gli altri requisiti, anche la disponibilità del veicolo a titolo di proprietà o leasing. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

[6] Comma così sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[7] Comma così sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

Tags: cds, art.86 cds, trasporto persone, taxi

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