C.d.S. - Art. 129 - Sospensione della patente di guida

Codice della strada

Art. 129 - Sospensione della patente di guida [1] [2] [3]

1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato [4].[5]

2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici [6].[7]

3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare.[8] Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.[9]

4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.[10]


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; DPR 19.4.1994, n. 575; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214; D.L. 30.6.2005 n. 115 conv. nella legge 17.8.2005 n. 168; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59

[2] Relativamente all'applicabilità della sospensione della patente agli stranieri vedi circolare del Ministero dell'interno n. 39 del 29.5.1997.

[3] Il comma 1-bis, introdotto all'art. 5 del D.L. 30.6.2005 n. 115 conv. nella legge 17.8.2005 n. 168, ha previsto che gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori, di qualunque patente o CGC siano in possesso. Analogamente, si applicano al CIGC le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 c.d.s. La conferma di validità del CIGC avviene mediante rilascio di patente AM.

[4] Per le modalità applicative, vedi art. 218 c.d.s. e art. 224 c.d.s. .

[5] Il comma "2. L'opposizione, di cui all'art. 205, si estende alla sanzione accessoria." è stato soppresso dall'art. 67 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[6] Le parole "dei suddetti provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione generale della MCTC" sono state soppresse dall'art. 15 del DPR 19.4.1994, n. 575, con applicazione dall'1.10.1995.

[7] Comma così modificato nella numerazione dall'art. 67 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[8] Con l’art. 28 D.Lgs. 18.4.2011 n. 59, in vigore dal 19.1.2013, sono state soppresse le seguenti parole: "e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida".

[9] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 19.4.1994, n. 575, con applicazione dall'1.10.1995. Si riporta di seguito il testo previgente: "3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.".

[10] Comma così sostituito dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata all'1.9.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:"4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.".

Tags: sospensione patente, cds, art.129 cds

Stampa Email

Documenti correlati

  1. News
  2. Approfondimenti
  3. Normativa
  4. Giurisprudenza
  5. Prassi
  6. Quesiti
  7. Articoli