M.I.T. - Circ. 24/06/2016 n. 14557 - Chiarimenti in ordine alle istruzioni operative contenute nella circolare 4699/M363 del 04/02/2004 in materia di autorizzazione alla circolazione di prova

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 14557

Roma, 24 giugno 2016

OGGETTO: Autorizzazione alla circolazione di prova - Chiarimenti in ordine alle istruzioni operative contenute nella circolare prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004.

 

Pervengono a questa sede numerose segnalazioni relative al diniego o alla revoca di autorizzazioni alla circolazione di prova sulla scorta di una erronea interpretazione delle istruzioni operative contenute nel paragrafo 2.2) della circolare in oggetto, nella parte in cui recita:

"2. 2) - Richiesta e documentazione
Per ottenere l'autorizzazione per la circolazione di prova, gli interessati devono presentare apposita domanda, compilata utilizzando il modello unificato TT2119:

• all'Ufficio della Motorizzazione della provincia in cui è ubicata la sede principale o la sede secondaria dell'impresa richiedente (non rilevano viceversa le mere unità locali, non essendo possibile il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova rispetto a queste ultime);

• ovvero, ad uno studio di consulenza che abbia ottenuto l'abilitazione di cui al successivo al paragrafo 7).".

La questione interpretativa si pone, in particolare, nell'ipotesi in cui l'impresa interessata svolga l'attività che legittima il rilascio di una autorizzazione alla circolazione di prova unicamente in una unità locale e non anche nella sede principale o secondaria.

Ciò premesso, si chiarisce che, in coerenza con le norme di riferimento, il paragrafo 2.2) della circolare in commento deve essere correttamente interpretato ed applicato secondo i seguenti criteri:

1. gli UMC debbono anzitutto verificare se, in base alle risultanze camerali o alle autocertificazioni prodotte, l'impresa richiedente svolge una delle attività tassativamente previste dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 474/2001 (es. fabbricazione o commercio di veicoli);

2. se l'impresa non dispone in Italia di una sede principale o secondaria, ma soltanto di unità locali, l'autorizzazione alla circolazione di prova non può essere rilasciata;

3. se l'impresa dispone in Italia di una sede principale o secondaria, ma l'attività che legittima il rilascio della autorizzazione alla circolazione di prova è svolta solo presso una unità locale, l'autorizzazione stessa può essere rilasciata ma con l'annotazione dell'indirizzo della sede principale o secondaria e non quello della unità locale;

4. conseguentemente, la competenza territoriale degli UMC è sempre riferita al luogo in cui è stabilita la sede principale o secondaria dell'impresa e non a quello in cui è stabilita l'unità locale;

5. resta fermo, viceversa, che per gli Studi di consulenza, abilitati al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle relative targhe, non sussiste alcun vincolo territoriale di competenza in relazione al luogo in cui si trova la sede dell'impresa che richiede il rilascio della predetta autorizzazione e delle predette targhe; lo Studio di consulenza abilitato è però tenuto, lo si rammenta, a consegnare la documentazione, relativa alle operazioni effettuate, presso l'UMC della provincia nella quale è ubicata la sede dello Studio stesso.

Si invitano le DGT in indirizzo ad assicurare che gli UMC si attengano uniformemente alle istruzioni contenute nella presente circolare, al fine di prevenire inutili ed onerosi contenziosi.

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli

 

Tags: circolazione di prova

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