Min. Interno - Circ. 30/01/2017 n. 756 - Art. 521bis c.p.c. - Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/756/17/101/20/21/4

Roma, 30 gennaio 2017

Oggetto: Art. 521bis c.p.c. - Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni.

 

A seguito delle richieste di chiarimento qui pervenute sull'argomento in oggetto, si rende necessario fare qualche precisazione sul contenuto della circolare n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 del 8.8.2016 con la quale erano state dettate disposizioni operative per l'ipotesi di rinvenimento di veicoli sottoposti a pignoramento.

Occorre, anzitutto, premettere che l'art. 521bis cpc è stato oggetto di modifica ad opera del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 che, per quanto di specifico interesse, ha inciso sulle modalità di accertamento della circolazione del veicolo e sull'individuazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie competente.

Il nuovo testo del comma 4 dell'art. 521bis cpc, accanto all'ipotesi di accertamento della circolazione, ha previsto che gli organi di polizia si attivino anche nel caso in cui il veicolo sia da questi "comunque rinvenuto", sostanzialmente confermando quanto indicato nella circolare in riferimento al concetto di circolazione, che si era ritenuto di estendere anche all'ipotesi di veicoli fermi o in sosta sulla strada. A tal proposito, si ritiene che l'inciso risolva qualsiasi residuo dubbio sorto in merito sotto la vigenza della precedente generica formulazione: se il legislatore avesse inteso estendere l'ambito di operatività degli organi di polizia, lo avrebbe fatto espressamente approfittando della modifica apportata.

Inoltre, la modifica consente di consegnare il veicolo sottoposto a pignoramento all'Istituto Vendite Giudiziarie "più vicino" al luogo in cui è stato rinvenuto, eliminando il riferimento al territorio del circondario ove è autorizzato ad operare il medesimo Istituto che poteva comportare lunghe ed, a volte, infruttuose ricerche.

Tanto premesso, qualora gli organi di polizia rinvengano in qualunque modo un veicolo sul quale grava un pignoramento, dopo aver verificato che siano trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell'atto al debitore [1], procederanno a ritirare la carta di circolazione ed il certificato di proprietà ed a consegnare il veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie più vicino che, da quel momento, assumerà la custodia del bene.

Il ritiro della carta di circolazione e dei documenti di proprietà non comporta l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214 C.d.S.; si precisa, pertanto, che il riferimento ad esso contenuto nella circolare indicata in premessa non è da intendersi in senso tecnico.

Da ciò deriva che gli operatori, all'atto dell'accertamento, dovranno redigere verbale di rinvenimento e recupero del veicolo, nonché di affidamento in custodia all'I.V.G. competente che si prenderà in carico il veicolo secondo le modalità già precedentemente concordate a livello locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

___

[1] La sequenza degli adempimenti che il creditore pignorante deve compiere prevede la notificazione dell'atto al debitore, con contestuale intimazione a consegnare il veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie entro dieci giorni e la successiva trascrizione al P.R.A. dell'atto medesimo con gli estremi della notificazione.

 

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