Procura di Genova - Circ. 08/08/2018 n. 2595 - Reati di lesioni e omicidio stradale. Direttiva in tema di accertamenti urgenti finalizzati a verificare l'uso di dispositivi elettronici durante la guida

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

Prot. n. 2595

Genova, 8 agosto 2018

OGGETTO: Reati di lesioni e omicidio stradale. Direttiva in tema di accertamenti urgenti finalizzati a verificare l'uso di dispositivi elettronici durante la guida.

 

È stato rilevato dalla Amministrazione della Polizia Stradale che tra le cause principali degli incidenti stradali vi è oltre all'eccesso di velocità e alla guida con abuso di sostanze alcooliche, psicotrope o stupefacenti la distrazione dovuta all'uso di apparecchi cellulari, smartphone o tablet da parte del conducente.

Tale irregolarità nella condotta di guida, che configura l'illecito amministrativo di cui all'articolo 173 co. 2 e 3 bis del Codice della strada, richiede un tempestivo accertamento da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia stradale, per stabilire se vi sia nesso causale o comunque la concomitanza tra l'uso dell'apparecchio e l'evento.

1. Nel caso di incidenti stradali con lesioni procedibili di ufficio gravi o gravissime e quindi con durata della malattia sicuramente superiore ai quaranta giorni ovvero nel caso di omicidio stradale è necessario che la Polizia giudiziaria accerti l'uso indebito dei dispositivi citati ogni volta in cui le circostanze del fatto facciano ragionevolmente presumere che il sinistro sia stato causato da distrazione conseguente all'uso illecito di uno smartphone o di un tablet durante la guida.

2. Tra le circostanze oggettive indicative dell'utilizzo possono essere indicate a titolo di esempio:

la posizione del dispositivo al momento del sinistro (essendo evidente che il rinvenimento sul tappetino del posto di guida o del passeggero accanto siano indicativi di un utilizzo al momento dell'incidente mentre non lo sia la collocazione dello stesso apparecchio in una borsa o zaino)

il fatto che il dispositivo sia acceso al momento dell'intervento;

il fatto che sul veicolo non vi sia operante un impianto di viva voce connesso con l'apparecchio in questione;

la non appartenenza o meno del dispositivo a passeggeri presenti nel veicolo al momento del sinistro.

3. Verificata la sussistenza di tali elementi di fatto c.d. sintomatici di utilizzo attuale, l'ufficiale di polizia giudiziaria e in caso di urgenza anche l'agente di polizia giudiziaria ex art. 113 disp. att. c.p.p. acquisiranno l'eventuale consenso del conducente all'esame immediato del dispositivo elettronico avvisando l'interessato che ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia ove immediatamente reperibile e subito sopraggiunto ai sensi dell'artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.

4. Nel caso in cui il conducente presti il consenso la Polizia giudiziaria esaminerà immediatamente il dispositivo dando atto dell'esito dell'esame con esecuzione dei necessari e opportuni rilievi descrittivi e fotografici, e quindi della eventuale presenza di messaggi s.m.s. o whatsapp digitati anche solo parzialmente ovvero della visualizzazione di fotogrammi o pagine web aperte.

a) In caso di esito negativo il dispositivo verrà immediatamente restituito all'interessato dandosene atto a verbale.

b) In caso di esito positivo la Polizia giudiziaria eseguirà invece il sequestro ai sensi dell'art. 354 co. 2 del c.p.p. assicurando le dovute cautele perché il dispositivo sia custodito senza possibilità di manomissione.

5. Nel caso in cui il conducente non presti il consenso la Polizia giudiziaria dato atto della risposta negativa a verbale eseguirà immediatamente il sequestro trattandosi di cosa pertinente al reato a seconda dei casi di lesioni o di omicidio stradale ovvero trattandosi di cosa con cui il detto reato è stato commesso.

6. Per evitare la dispersione di dati e informazioni utili è necessario che l'apparecchio dispositivo rimanga acceso; che il conducente fornisca la Password e il pin della simcard e per evitare possibili successivi accessi al dispositivo da remoto venga attivata la modalità cd "aereo"; ovvero in alternativa, specie per i dispositivi per i quali non sia prevista la attivazione modalità "aereo"; che il dispositivo venga protetto con le cd gabbie di Faraday ovvero con un paio di fogli di alluminio (preclusivi dell'accesso da remoto): che il dispositivo venga custodito fasciato con materiale antiurto (busta imbottita o foglio mille bolle) e venga adeguatamente sigillato e protetto.

7. Nel caso di pluralità di dispositivi dovrà essere assicurata una distinta confezione e apposta su ciascuna di esse una etichetta adesiva con l'indicazione del nome del proprietario, della data di confezionamento.

Si ricorda che i messaggi contenuti nella memoria dell'apparecchio dispositivo - messaggi s.m.s. o whatsapp - sono stati equiparati da un recente arresto interpretativo della Corte di Cassazione (sez. V n. 1822 del 21.11.2017 dep. 16.1.2018) ai documenti ex art. 234 c.p.p. per cui la loro acquisizione non ricade sotto la disciplina delle intercettazioni.

8. Successivamente verrà disposta attività di accertamento ed esame del contenuto della memoria del dispositivo con consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p. o se del caso ai sensi dell'art. 360 ñ.p.p. anche al fine di recuperare i dati eventualmente cancellati dall'utente subito dopo l'evento.

Appena possibile verrà data comunicazione del o dei laboratori di indagine informatiche presso i quali sia possibile svolgere tali accertamenti in tempi rapidi.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Tags: speciale omicidio stradale, art.173 cds, incidenti stradali, art.589bis cp, art.590bis cp, incidenti con lesioni, incidenti mortali

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