Min. Interno - Circ. 02/03/2018 n. 300/A/1720/18/127/9 - Art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis). C.d.S., modalità operative e contestazione della violazione

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/1720/18/127/9

Roma, 2 marzo 2018

OGGETTO: Art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis). C.d.S., modalità operative e contestazione della violazione.

 

Si fa riferimento alla nota n. 003359 del 19.01.2018, concernente l'oggetto, che si allega in copia per gli uffici cui la presente, è diretta per opportuna conoscenza (All. 1).

Dal contenuto della predetta nota, in particolare dalla documentazione ad essa allegata, si rileva che le violazioni in esame sono accertate a mezzo di impianto di videosorveglianza collegato automaticamente con il database della Motorizzazione Civile, senza la presenza sul posto della violazione dell'organo accertatore.

Poiché i predetti impianti sono utilizzati per finalità di ordine e sicurezza pubblica e non risulta che siano omologati o approvati per l'accertamento di violazioni alla disciplina della circolazione stradale, tantomeno per il funzionamento in modo completamente automatico, nelle circostanze rappresentate, stante l'assenza sul posto dell'organo accertatore, non può ritenersi legittimo l'accertamento da remoto della violazione degli articoli 193 e 80 C.d.S. né la loro contestazione differita.

In ordine al quesito se sussistono differenze nell'accertamento delle due infrazioni, si osserva quanto segue:

- L'accertamento della violazione dell'art. 80 C.d.S., senza la presenza degli organi di polizia stradale, è previsto dal combinato disposto dei commi 1-bis, lettera g-bis), e 1-quater dell'art. 201 del C.d.S., ed ha come necessaria condizione l'utilizzo di dispositivi o apparecchiature approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Non è il caso rappresentato.

- L'accertamento della violazione dell'art. 193 C.d.S. è previsto da una serie di norme [1], nessuna delle quali, per motivi diversi [2], è applicabile alla fattispecie descritta nella nota di codesto Ufficio. L'unica procedura che potrebbe attagliarsi è quella delineata dai commi 4-ter e seguenti dell'art. 193 C.d.S., se le risultanze relative alla circolazione dei veicoli provenissero dai dispositivi o dalle apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

Le apparecchiature fisse, omologate per la rilevazione delle violazioni degli eccessi di velocità, non possono ritenersi omologate anche per l'accertamento della violazione degli articoli 80 e 193 C.d.S.. Tuttavia, le loro risultanze possono essere utilizzate per l'accertamento della sola violazione dell'art. 193 C.d.S., in attuazione e secondo le previsioni della procedura di cui all'art. 193, comma 4-ter e seguenti, C.d.S.

Alla Polizia locale di Oriolo Romano, in relazione alla nota n. 75 del 31.01.2018 (All. 2), i cui quesiti hanno stretto attinenza con le suesposte argomentazioni, si rappresenta che l'apparecchiatura c.d. Targa System non risulta essere omologata o approvata per l'accertamento di violazioni alla disciplina della circolazione stradale, tantomeno per il funzionamento in modo completamente automatico. Pertanto, non può essere assimilata ai dispositivi previsti dall'art. 201 C.d.S.; può costituire solo un ausilio per l'operatore di polizia stradale.

Se la violazione è accertata dall'organo di polizia stradale in occasione di controlli su strada, sia pure avvalendosi di tale apparecchiatura e ferma restando la successiva notificazione solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dall'art. 201, è irrilevante che eventuali, ulteriori, verifiche siano effettuate sui documenti di circolazione esibiti ex art. 180 C.d.S. o direttamente attraverso i pubblici registri.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

Allegati: omissis
___
[1] Dall'art. 31 della legge n. 27 del 2012; dai commi 4-ter e seguenti dell'art. 193 C.d.S.; dalla lettera g-bis) del comma 1-bis dell'art. 201 C.d.S.; dal combinato disposto dei commi 1-bis, lettera g-ter), e l-quinquies dell'art. 201 C.d.S.

[2] La modalità di accertamento prevista dall'art. 31 della legge n. 27 del 2012 non è attuabile in quanto il decreto attuativo previsto dal medesimo articolo non è stato ancora emanato. Negli altri casi (fatta eccezione per l'art. 193, comma 4-ter e seguenti, di cui si è detto sopra) perché manca tuttora il Regolamento che definisca le caratteristiche e i requisiti dei sistemi che possono essere utilizzati per accertare tali violazioni.

 

Tags: art.201 cds, art.193 cds, art.80 cds, videosorveglianza

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