M.I.T. - Circ. 04/09/2019 n. 27021 - Durata minima dei corsi di formazione professionale per il conseguimento ed il rinnovo del c.f.p. ADR

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3

Prot. 0027021

Roma, 4 settembre 2019

Oggetto: Durata minima dei corsi di formazione professionale per il conseguimento ed il rinnovo del c.f.p. ADR.

 

Con circolari prot. 28990 del 26.03.2007 e prot. 7480 del 21.03.2013 sono state impartite le disposizioni concernenti la durata minima dei corsi di formazione professionale per il conseguimento e\o il rinnovo del certificato di formazione professionale c.f.p. ADR.

Al fine di uniformare lo svolgimento dei corsi per il conseguimento ed il rinnovo dei certificati di formazione professionale per i conducenti di merci pericolose in regime ADR, si dispone che la durata minima degli stessi nonché il numero massimo delle unità di insegnamento per giornata di corso siano conformi ai punti 8.2.2.3, 8.2.2.4 e 8.2.2.5 dell’ADR.

Per quanto attiene le unità di insegnamento supplementari per le esercitazioni pratiche, da rapportare al numero di conducenti che seguono la formazione, appare congruo prevedere almeno una unità di insegnamento per ogni sei iscritti ai fini del computo per l’intero corso.

Considerato che le esercitazioni pratiche sono generalmente somministrate ai singoli iscritti o a piccoli gruppi, queste concorreranno al cumulo delle otto unità massime giornaliere, limitatamente all’impegno richiesto per ogni singolo iscritto, che in ogni caso non potrà essere inferiore all’unita.

Gli esami, qualora effettuati nelle stesse giornate di corso, non saranno da conteggiare tra le unità massime previste per ogni giornata di formazione.

Al fine di uniformare altresì l’attività amministrativa, si precisa che un allievo è da considerarsi assente trascorsi 15 minuti dall’inizio della lezione. Le assenze che non superano il 25% della durata dei singoli corsi possono essere recuperate previa approvazione di un calendario dei recuperi che dovrà essere presentato, con l’elenco dei candidati e con gli argomenti da recuperare, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. Le lezioni di recupero dovranno essere effettuate entro 30 giorni dal termine del corso.

Le circolari prot. 28990 del 26.03.2007 e prot. 7480 del 21.03.2013 sono abrogate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini

 

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