Min. Giustizia - Circ. 26/11/2012 n. 1783 - Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti ex art. 143 c.p.c. - Risposta a quesito

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/1783/03-1/2012/CA

Al Presidente
della Corte di Appello di
MILANO
(Rif. Prot. 2852/UG/2012 dell’1.10.2012)

E,p.c. All’Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA

Oggetto: Ufficio NEP di Cassano d’Adda – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti ex art. 143 c.p.c. – Risposta a quesito.

 

Con il quesito sulla materia in oggetto, viene chiesto se, per la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., “sia indispensabile una notifica effettuata dall’Ufficiale Giudiziario e/o Funzionario U.N.E.P. competente per territorio o sia sufficiente la mancata notifica a mezzo posta con la dicitura dell’Agente postale attestante l’impossibilità di recapitare il plico postale perché il destinatario dell’atto risulta, al predetto Agente in sede di recapito, sconosciuto o irreperibile, essendo sempre più diffusa la pratica in tal senso da parte dei richiedenti e nulla rilevando nell’art. citato e/o in altre fonti.”

In proposito, si osserva che i presupposti affinché il notificante possa richiedere all’ufficiale giudiziario la notificazione nella forma prevista dall’art. 143 c.p.c., sono la relazione negativa di notifica redatta dal dipendente UNEP e la dimostrazione, da parte del notificante, di aver effettuato le ricerche suggerite dalla “normale diligenza” e di non essere riuscito ad individuare il luogo di nuova residenza, dimora e domicilio del destinatario dell’atto.

Inoltre, è importante evidenziare che in tale fattispecie – a pena di nullità – l’ufficiale giudiziario deve riportare, nella relata di notifica negativa, tutte le indicazioni relative alle ricerche ed indagini compiute per cercare di accertare la nuova residenza – dimora e domicilio – del destinatario.

Quindi, anche nel caso in cui in primis sia stata eseguita una notificazione a mezzo del servizio postale con esito negativo, per procedere alla successiva notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., non può rilevare unicamente l’attestazione dell’agente postale, circa l’impossibilità di recapitare il plico al destinatario dell’atto, in quanto al momento dell’accesso presso l’indirizzo indicato dal notificante, il predetto è risultato irreperibile o sconosciuto.

L’attestazione dell’agente postale può valere alla stregua di un elemento utile così come il certificato rilasciato dall’ufficiale dell’Anagrafe civile (dal quale risulti che il destinatario dell’atto da notificarsi si è trasferito per ignota dimora dalla sua ultima residenza conosciuta), ma alla stessa devono seguire le ricerche sopra specificate ed una notifica effettuata a mani, nella cui relata di notifica negativa l’ufficiale giudiziario annoterà tutte le informazioni raccolte in ordine alla residenza – domicilio e dimora – del destinatario dell’atto.

Si prega di comunicare l’orientamento espresso in materia al dirigente dell’Ufficio NEP di Cassano d’Adda.

Roma, 26 novembre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli

 

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