Procura di Pistoia - Circ. 05/04/2019 n. 486/2019 - Direttive operative per l'applicazione dell'art. 11 c. 4 Codice della Strada

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA

Prot. n. 486/2019

Pistoia, 5 aprile 2019

Oggetto: Direttive operative per l'applicazione dell'art. 11 c. 4 Codice della Strada.

 

Con la presente si intende regolamentare la casistica in merito alla richiesta di accesso a copie di rilievi effettuati dalla Polizia Giudiziaria in occasione di incidenti stradali.

In caso di incidente stradale, ai sensi dell'articolo 11 c. 4 Codice della Strada gli interessati possono difatti richiedere, anche a fini assicurativi e tramite la propria Compagnia assicurativa, agli Organi di Polizia che hanno proceduto alla rilevazione dell'incidente, le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, con esclusione dei verbali di sommarie informazioni.

Onde evitare incertezze e prassi difformi, nonché per una più celere definizione delle relative procedure, questo Procuratore f.f.

AUTORIZZA la Polizia Giudiziaria in premessa

IN VIA PREVENTIVA e senza specifico provvedimento da parte della Procura della Repubblica, al rilascio ad istanza di parte e nei casi descritti di seguito delle informazioni e copie di atti previsti dall'articolo 11 co. 4 del Codice della Strada indipendentemente dal decorso di termini dal fatto e dalla presentazione di querela.

CASISTICA DI RILASCIO AD ISTANZA SENZA AUTORIZZAZIONE

• nei casi di incidenti stradali con feriti con lesioni lievi, per cui è prevista, la querela di parte e quindi con prognosi rilasciata nell'immediatezza del fatto INFERIORE O PARI a 40 giorni (artt. 116 c.p.p. 11, comma 4, del Codice della Strada e 21, comma 6, del relativo Regolamento di esecuzione).

DIVERSAMENTE

gli Organi di P.G. provvederanno al rilascio delle informazioni e di copie degli atti consentiti, relativi a procedimenti penali già iscritti, solo in presenza di una specifica autorizzazione del Sostituto Procuratore titolare del fascicolo NEI SEGUENTI CASI:
• nei casi di incidenti stradali con esito mortale (art. 589 bis c.p.).
• nei casi di incidenti stradali con feriti in prognosi riservata o con prognosi rilasciata nella immediatezza del fatto SUPERIORE ai 40 giorni (lesioni gravi e gravissime art. 590 bis c.p.);
• nei casi di incidenti stradali con feriti - qualunque sia la prognosi - in cui sia stato contestato anche UN REATO PREVISTO dal Codice della Strada perseguibile d'ufficio.

Si precisa che la richiesta può essere presentata da:
• Soggetti direttamente coinvolti nel sinistro stradale: conducenti, passeggeri, pedoni (parti: indagato, imputato, persona offesa);
• Difensori nominati dalle parti;
• Terzi (Soggetti privati quali ad esempio Compagnie assicurative, titolari di diritti sui veicoli, proprietari, locatori o locatari di veicoli in leasing, etc) purché muniti di delega dell'avente diritto.

IL PROCURATORE F.F.
Giuseppe Grieco

 

Tags: accesso agli atti dei sinistri, art.11 cds

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