Min. Interno - Circ. 28/02/2019 n. 300/A/1829/19/101/20/21/4 - Art. 521-bis c.p.c. - Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/1829/19/101/20/21/4

Roma, 28 febbraio 2019

Oggetto:    Art. 521-bis c.p.c. - Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Precisazioni.

 

Sono pervenute alcune richieste di chiarimento in merito agli adempimenti spettanti all'Istituto vendite giudiziarie a seguito della ricezione del veicolo pignorato rinvenuto in circolazione dagli organi di polizia, secondo le modalità indicate nelle precedenti note sul punto e, in particolare, nella circolare n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 del 8.08.2016.

Occorre, anzitutto, premettere che, a seguito delle modifiche apportate ad opera del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il nuovo pignoramento di cui all'art. 521-bis cpc non è l'unica procedura che viene obbligatoriamente attivata nel caso in cui oggetto di esecuzione mobiliare siano autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, ma rimane rimedio alternativo a quello previsto dall'art. 518 cpc, a discrezione del creditore pignorante.

Da tale circostanza discende che, per quanto riguarda gli adempimenti degli organi di polizia, non tutti i veicoli rinvenuti in circolazione e oggetto di pignoramento devono essere consegnati all'I.V.G., secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 521-bis cpc, bensì solo quelli per i quali sia stato avviato il procedimento semplificato previsto da tale norma. Pertanto, appare necessario che l'organo accertatore che rinvenga in circolazione un veicolo pignorato verifichi preliminarmente la tipologia di procedura esecutiva avviata, attraverso la consultazione del PRA ovvero, ove ciò non risulti possibile, attraverso altri accertamenti, anche per il tramite dell'I.V.G. competente.

Inoltre, per quanto riguarda gli oneri dell'Istituto vendite giudiziarie a seguito della ricezione del veicolo da parte dell'organo di polizia, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 521-bis, comma 3, cpc, allo stesso compete esclusivamente l'assunzione della custodia del bene e la successiva immediata comunicazione al creditore pignorante.

A tal proposito, si precisa che, nella nota n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 del 8.08.2016, l'inciso secondo cui "ogni adempimento connesso alla custodia e alla restituzione del bene al creditore sono a carico dell'istituto stesso" è da intendersi nel senso che nessun altro onere - oltre a quelli relativi al ritiro dei documenti di circolazione e di proprietà del veicolo e alla consegna del medesimo veicolo all'I.V.G. più vicino al luogo del rinvenimento - può essere posto in capo all'organo di polizia che ne abbia accertato la circolazione.

Non può, infatti, ritenersi che, a seguito della ricezione del veicolo, l'I.V.G. debba provvedere a proprie spese alla restituzione del bene al creditore pignorante, in quanto lo stesso istituto è, invece, per espressa previsione normativa, tenuto alla custodia e alla successiva eventuale vendita del veicolo nell'interesse del creditore.

Restano ferme le ulteriori disposizioni operative contenute nella nota n. 300/A/756/17/101/20/21/4 del 30.01.2017, con particolare riferimento alla non applicazione del fermo amministrativo del veicolo oggetto di pignoramento e alla necessità di redigere verbale di rinvenimento e recupero del veicolo, nonché di affidamento in custodia all'I.V.G. A tal proposito, si precisa che il veicolo pignorato ex art. 521-bis cpc, rinvenuto in circolazione, non può essere consegnato ad una depositeria autorizzata se ciò non sia stato preventivamente concordato con l'I.V.G. competente.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

Tags: pignoramento

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