M.I.T. - Circ. 24/07/2018 n. 17984 - Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 17984

Roma, 24 luglio 2018

Oggetto: Decreto 26 marzo 2018 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, recante "Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria".

 

Com'è noto, con il decreto in oggetto è stato stabilito che la comunicazione dei dati relativi all'acquisto e allo scambio di veicoli di provenienza intracomunitaria debba contenere, tra l'altro, l'indicazione delle informazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), da comprovare, ove ricorra, mediante produzione in visione della carta di circolazione originale, rilasciata dalle Autorità dello Stato di provenienza, "dalla quale deve potersi rilevare l'avvenuta radiazione per esportazione".

Al riguardo, si è registrato che la predetta disposizione sta determinando gravi disagi all'utenza poiché, in un notevole numero di casi, risulta di fatto inapplicabile in quanto non tutti i Paesi della UE annotano sulla carta di circolazione l'avvenuta radiazione per esportazione.

Pertanto, per tutti i casi in cui sussiste l'oggettiva impossibilità di richiedere agli utenti di comprovare l'avvenuta radiazione per esportazione mediante l'esibizione della carta di circolazione rilasciata nel Paese di provenienza del veicolo da nazionalizzare, questa Direzione ha individuato possibili modalità alternative e, con nota del 30 maggio u.s., ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di esprimere il proprio parere al riguardo.

Poiché a tutt'oggi, non è ancora pervenuto il richiesto parere e tenuto conto che la questione sta ingenerando crescenti criticità nella regolare gestione dei procedimenti di nazionalizzazione, con conseguente aggravio dell'operatività degli UMC, e soprattutto il rischio di ricorso, da parte degli utenti, alla Corte di Giustizia Europea che vedrebbe questo Ministero presumibilmente soccombente, si ritiene improcrastinabile disporre quanto segue.

Laddove la carta di circolazione rilasciata dalle Autorità del Pese UE di provenienza nulla indichi in merito alla avvenuta radiazione per esportazione, detta circostanza può essere desunta:
- d'ufficio, attraverso l'interrogazione della banca dati Eucaris;
- da altra documentazione idonea, rilasciata dalla medesima Autorità del Paese UE che ha rilasciato la carta di circolazione;
- da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) resa dall'interessato, la cui veridicità può essere verificata dall'Amministrazione mediante lo scambio di informazioni previste dall'art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE.

Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate dovesse manifestare eventuale contrario avviso, se ne darà tempestivamente conto alle SS.LL.

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Sergio Dondolini

 

Tags: nazionalizzazione veicoli, art.93 cds, art.132 cds

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