Min. Interno - Circ. 10/01/2019 n. 300/A/245/19/149/2018/06 - La circolare sul decreto sicurezza ed immigrazione - MODIFICATA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06

Roma, 10 gennaio 2019

OGGETTO: Legge 1° dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate". Prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale.

 

La legge 1 dicembre 2018, n. 132 (S.O.G.U. n. 281 del 03.12.2018) in vigore dal 4 dicembre 2018, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.".

La norma ha inciso su numerose disposizioni in materia di immigrazione, sicurezza urbana, Forze di Polizia, lotta al terrorismo, lotta alle mafie, prevedendo diverse modifiche ed integrazioni alle norme del Codice Penale che riguardano tali tematiche nonché alcune modifiche ed integrazioni alle norme del Codice della Strada in materia di circolazione stradale.

Infatti, con gli artt. 17, 21-sexies, 23, 23-bis e 29-bis del decreto-legge sono state previste modifiche e integrazioni a disposizioni del Codice della Strada che interessano materie di strategica importanza per le Forze di Polizia e le Polizie Locali, quali noleggio dei veicoli, sequestro e fermo amministrativo, circolazione dei veicoli esteri, blocco stradale e parcheggiatori abusivi.

La complessità del tema relativo alla circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero che ha un significativo impatto sulle attività quotidiane delle Forze di Polizia, impone di fornire un indirizzo operativo che possa andare incontro alle molte richieste di chiarimenti pervenute dal territorio, nonché garantire, soprattutto in questa prima fase di vigenza delle nuove norme, la loro uniforme applicazione.

Rimandando, per una visione d'insieme di tutte le novità introdotte, alla lettura della circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno, n. 0083774 del 18.12.2018 (in appendice, doc. 2) e della circolare dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/LEG/240.524.2 del 21.12.2018 (in appendice, doc. 3), con la presente si forniscono le prime indicazioni operative necessarie alla immediata applicazione delle nuove disposizioni normative in materia di circolazione stradale, facendo riserva di ulteriori istruzioni.

Per ragioni di sistematicità e per la specificità degli argomenti, gli aspetti relativi alle nuove disposizioni sull'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo e della misura cautelare del sequestro amministrativo dei veicoli, di cui ai nuovi artt. 213, 214, 214-bis e 215-bis CdS, sono oggetto di separata circolare.

 

1. Contratto di noleggio di autoveicoli.

L'art. 17 del decreto-legge n. 113, per finalità di prevenzione del terrorismo, introduce particolari prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli, prevedendo l'obbligo per gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 (attività di noleggio di veicoli senza conducente) di comunicare alle forze di polizia i dati identificativi dei soggetti che noleggiano i veicoli, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati. Sui contenuti della norma in argomento, si rimanda a specifiche disposizioni che saranno fornite da questo Dipartimento e all'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno sulle modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni.

Salvo diverse indicazioni che saranno fornite dai sopraindicati provvedimenti, per quanto di specifica competenza, si ritiene che la disposizione in parola non si applichi alle fattispecie di locazione aventi ad oggetto veicoli con peso complessivo superiore a 6 tonnellate, che vengono locati da imprese che esercitano l'attività di autotrasporto merci in conto terzi, nonché autobus sopra i nove posti che vengono locati con conducente da parte di imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori. Le fattispecie, disciplinate dall'art. 84, commi 2 e 3-bis, CdS, rappresentano una deroga rispetto alle regole generali sul noleggio, pertanto, le citate imprese non sono soggette all'obbligo di comunicazione introdotto dall'art. 17 del decreto-legge n. 113.

 

2. Parcheggiatori abusivi

Con l'art. 21-sexies del decreto-legge n. 113/2018, è stato sostituito il comma 15-bis dell'art. 7 CdS, introducendo alcune novità, che riguardano l'entità della sanzione amministrativa applicabile e gli effetti della recidiva nella violazione. Nella scheda allegata (ALL. 1), sono illustrate le modifiche e la loro portata rispetto alle procedure di accertamento dell'illecito amministrativo.

 

3. Reato di blocco stradale

L'art. 23 del decreto-legge n. 113/2018 ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio in materia di blocco stradale, disciplinato dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, prevedendo che l'ipotesi di blocco di strada ordinaria (diversa da quella ferrata) torni ad essere inquadrato come reato anziché come illecito amministrativo [1]. È stato, inoltre, introdotto un nuovo illecito amministrativo relativo al blocco stradale realizzato con la semplice presenza della persona sulla strada.

La nuova configurazione penale della condotta è stata disposta dal legislatore al fine di rispondere compiutamente all'esigenza di garantire, ai massimi livelli, il diritto alla libertà di circolazione di cui all'articolo 16 della Costituzione, mediandone il disagio o la compressione derivante dall'esercizio di altri interessi e libertà contrapposti, quali la libertà di manifestazione o di sciopero. Di tali diritti, ovviamente, non può non tenersi conto nell'attribuire illiceità alle condotte di blocco stradale sopradescritte.

Nell'allegata scheda illustrativa (ALL. 2) sono precisati l'ambito della modifica normativa ed i suoi riflessi sull'attività operativa degli organi di polizia stradale.

 

4. Circolazione dei veicoli immatricolati all'estero

L'art. 29-bis del decreto-legge n. 113/2018 ha modificato gli artt. 93, 132 e 196 CdS, introducendo novità di rilievo per la circolazione di veicoli immatricolati all'estero ed in particolare:

  • divieto di circolazione per i residenti in Italia da più di 60 gg alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo limitate e documentate eccezioni legate a veicoli concessi in leasing, locazione o comodato a dipendenti e collaboratori da parte di imprese comunitarie non aventi sede legale in Italia;
  • divieto di circolazione oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia, anche se condotto da persona non residente.

Per tutti i veicoli sopraindicati, per i quali, al momento dell'accertamento delle violazioni richiamate è disposto il sequestro amministrativo, si prevede alternativamente l'obbligo di reimmatricolazione in Italia ai sensi dell'art. 93 CdS oppure l'esportazione con le procedure di cui all'art. 99 CdS, entro 180 giorni ovvero, in mancanza, la confisca del veicolo [2].

In ragione della complessità che caratterizza le procedure per l'applicazione delle sanzioni correlate alla violazione dei divieti suddetti, si rinvia alla lettura dell'allegata scheda illustrativa (ALL. 3).

Alcune particolari circostanze per le quali la nuova normativa deve essere raccordata con altre disposizioni (cfr. paragrafo 13 della scheda illustrativa allegato 3), sono in corso approfondimenti con i Dicasteri competenti e, al riguardo si fa riserva di specifiche istruzioni all'esito delle verifiche che saranno compiute durante la fase di approfondimento delle nuove norme.

Per l'applicazione della misura del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 CdS a seguito della violazione di cui agli artt. 93, comma 7-bis, e 132, comma 5, CdS, sono stati predisposti degli appositi stampati allegati alla presente (ALL. 5 per custode acquirente; ALL. 6 per deposito autorizzato ai sensi del DPR 571/82).

 

5. Modifiche in materia di responsabilità solidale nelle violazioni stradali

L'art. 29-bis del decreto-legge n. 113/2018 ha introdotto significative modifiche anche all'art. 196 CdS in materia di responsabilità solidale per le violazioni amministrative in materia di circolazione stradale. Infatti, con la modifica del comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 196 CdS, si sono previste nuove ipotesi di responsabilità solidale operanti quali deroghe al criterio generale della responsabilità solidale del proprietario. In particolare, si è previsto che:

  • nei casi di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Tale previsione amplia notevolmente l'elenco dei soggetti obbligati in solido in vece del proprietario del veicolo (la cui responsabilità resta perciò esclusa). Sono chiamati a rispondere il locatario, il comodatario, il custode di veicolo sequestrato, l'erede in attesa di definizione dell'eredità, il responsabile del trust e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 247-bis Reg. Esec. CdS quando il veicolo risulti essere utilizzato da tali soggetti diversi dal proprietario per più di 30 giorni consecutivi;
  • particolare caso di responsabilità solidale è previsto nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-bis (violazione del divieto di circolazione con veicolo estero da parte di residente in Italia da più di 60 giorni) e 1-ter (violazione dell'obbligo di documentare il titolo del possesso del veicolo locato, in leasing o in comodato a lavoratore o collaboratore da parte di impresa europea non avente sede in Italia), e dall'articolo 132, comma 3, CdS (circolazione oltre un anno con veicolo estero) nelle quali ipotesi, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

Nell'allegata scheda illustrativa (ALL. 4) sono precisati l'ambito della modifica normativa ed i suoi riflessi sull'attività operativa degli organi di polizia stradale.

Attesa la complessità delle tematiche disciplinate dalla nuova normativa, codesti Uffici vorranno comunicare eventuali, particolari, casistiche emerse sul territorio, meritevoli di approfondimenti.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

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[1] La norma era stata depenalizzata a seguito dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Il decreto legislativo n. 66 del 1948, nella sua originaria formulazione (precedente al 1999), prevedeva quali reati sia il blocco della strada ferrata e l'ostacolo alla navigazione, sia il blocco della strada ordinaria, punendo entrambe le condotte illecite con la reclusione da uno a sei anni. L'articolo 1-bis, introdotto nel medesimo decreto legislativo n. 66 del 1948 a seguito della riforma del sistema sanzionatorio del 1999, aveva previsto di depenalizzare l'ipotesi penale del blocco di strada ordinaria, lasciando solo il blocco ferroviario nell'alveo del diritto penale. La norma conseguente alla riforma del 1999 puniva con una sanzione amministrativa pecuniaria tutte le condotte intese a impedire o comunque a ostacolare la libera circolazione sulle strade ordinarie, salvo che il fatto integrasse un'altra fattispecie penalmente sanzionata.

[2] Per gli aspetti relativi alle procedure per ottenere la nazionalizzazione (immatricolazione italiana) ovvero il foglio di via per l'esportazione, si rinvia alla circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione, n. 0033292 del 20.12.2018 (in appendice - doc. 1).

Allegato 1

SCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA (ALL. 1)

ATTIVITÀ DI PARCHEGGIATORE ABUSIVO

Testo integrato dell'art. 7 del DLG 30.4.1992 n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

Art. 7 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati (v. c. 15-bis)

ILLUSTRAZIONE MODIFICHE

1 Modifiche all'entità della sanzione amministrativa pecuniaria

1.1 Pur essendo rimasta invariata l'ipotesi di violazione amministrativa prevista nel primo capoverso, relativa all'attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine, che, si precisa, può concretizzarsi anche in aree private aperte all'uso pubblico, è stata prevista una diminuzione della sanzione pecuniaria.

1.2 I nuovi importi della sanzione sono stati fissati nel minimo in 771 euro e nel massimo in 3.101 euro. L'importo scontato con pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione corrisponde a 539,70 euro.

 

2 Rapporti con altri reati

2.1 Non è stata modificata la riserva che prevede l'applicazione di questa sanzione amministrativa salvo che il fatto costituisca reato. Sostanzialmente, perciò, devono essere valutate le modalità attraverso le quali il parcheggiatore riceve le somme, potendosi, ad esempio, configurare l'ipotesi di reato di estorsione quando i soldi vengono chiesti minacciando un danno ingiusto al veicolo dell'automobilista, ovvero il reato di truffa se il parcheggiatore rilascia una finta ricevuta. In tali casi, ove il fatto integri gli estremi di un reato, non trova applicazione la sanzione prevista dal comma 15 bis in esame.

 

3 Ipotesi penale in caso di recidiva o impiego di minori

3.1 Le sanzioni in caso di recidiva o impiego di minori hanno assunto natura penale, prevedendo l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È stata, inoltre, modificata la formulazione dell'ipotesi di recidiva. Nella precedente formulazione, infatti, il riferimento all'istituto della reiterazione di cui all'art. 8-bis della L. 689/81, ne aveva ridotto fortemente l'ambito concreto di attuazione, soprattutto in ragione del fatto che la reiterazione, come definita dalla richiamata norma, poteva essere applicata solo per gli illeciti commessi nel quinquennio precedente e solo nel caso in cui, per il primo illecito, non fosse stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa.

3.2 Con la nuova formulazione, che non fa riferimento alla reiterazione, l'applicazione delle sanzioni penali a seguito di recidiva, richiede che la prima violazione, di natura amministrativa ovvero penale, sia definita. In termini pratici, il procedimento potrà dirsi definito quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • nel caso in cui la prima violazione fosse di natura penale, il relativo procedimento deve essere definito con condanna passata in giudicato.
  • nel caso in cui la prima violazione fosse di natura amministrativa, il procedimento potrà considerarsi definito quando il trasgressore ha provveduto al pagamento ovvero non vi abbia provveduto entro i termini prescritti, quando siano decorsi inutilmente i termini per presentare il ricorso ovvero in caso di presentazione dello stesso, questo sia stato respinto con provvedimento definitivo.

 

 

4 Confisca dei proventi dell'attività abusiva

4.1 È rimasta, altresì, invariata la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite durante l'attività abusiva. Nella circostanza, si rimanda al contenuto della circolare di questa Direzione n. 300/A/1/21614/103/12/2 del 22 ottobre 2007, secondo la quale le somme sequestrate ai fini della confisca potranno essere convenientemente versate in "Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 - Capo XIV dello "stato di previsione" del Ministero stesso. In ipotesi di restituzione della somma, in caso di soccombenza a seguito di ricorso proposto dal parcheggiatore abusivo, l'operazione potrà essere finanziata con imputazione al Cap. 2675. Si fanno salve particolari procedure previste in sede locale dalle prefetture.

4.2 Non è ammessa la perquisizione personale per la ricerca delle somme da sottoporre a confisca.

 

Allegato 2

SCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA (ALL. 2)

REATO DI BLOCCO STRADALE

Testo integrato del DLG 22/01/1948 n. 66 risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

DLG 22.1.1948 n. 66 (v. art. c. 1, art. 1-bis c. 1)

ILLUSTRAZIONE MODIFICHE

1 Il reato di blocco stradale

1.1 Per effetto della nuova formulazione dell'art. 1 della citata norma, si prevedono due diverse tipologie di condotta illecita inquadrabile come blocco stradale:

1.1.1 deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata;

1.1.2 ostruire o ingombrare una strada ordinaria o ferrata in qualunque altro modo, intendendo che tale condotta possa essere concretizzata con azioni diverse dal deposito o abbandono di oggetti o congegni, quale, ad esempio, lasciando sulla strada veicoli in sosta irregolare per impedire la circolazione di altri veicoli.

1.2 Diversamente dalla precedente formulazione, in cui solo il blocco in ambito ferroviario era illecito penale, si è previsto che anche il blocco stradale costituisca reato.

1.3 Il delitto può essere consumato da chiunque purché, in concreto, sia dimostrata la sua intenzione di impedire o ostacolare la libera circolazione sulla strada ordinaria o ferrata attraverso le citate condotte. Perciò, la semplice sosta ovvero l'abbandono di un veicolo sulla strada non può configurare il reato di cui si parla se non è provato che la condotta sia alimentata dal dolo specifico di impedire o ostacolare la circolazione e non solo dall'esigenza di realizzare un atto della circolazione, sia pure illecito.

1.4 Il reato di blocco stradale è punito con la reclusione da uno a sei anni e le pene sono raddoppiate se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

1.5 In tali ultimi casi, naturalmente, resta impregiudicata la possibilità di denunciare il responsabile del blocco stradale anche per altri reati configurabili, quali, a titolo esemplificativo, omicidio stradale, lesioni personali, violenza privata, ecc. Tali reati infatti, avendo diversa oggettività giuridica, concorrono con quello di blocco stradale anche in ragione del fatto che il legislatore non ha fatta salva l'applicazione della disposizione di cui si parla nei casi in cui ricorrano altri o più gravi reati.

 

2 Ambito di applicazione del reato di blocco stradale

2.1 Con il termine "strada ordinaria", la norma intende qualsiasi strada diversa da quella ferrata che è destinata alla circolazione delle persone e delle cose. Sebbene non espressamente definito dal decreto legislativo n. 66 del 1948, perciò, il concetto di "strada ordinaria" deve essere interpretato sulla base delle norme che, nell'ordinamento, si interessano della materia e, in particolare, del Codice della Strada che definiscono la strada, quale "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (art. 2, comma 1, CdS).

2.2 Sulla base di tale definizione, perciò, il reato di cui si parla può essere commesso solo se le condotte criminose, da esso previste, siano poste in essere su aree ad uso pubblico escludendo, invece, le condotte che limitano la circolazione dei proprietari di fondi chiusi al traffico che, secondo le disposizioni richiamate, non sono considerate strade. Del resto, appare evidente che la finalità della norma non è quella di tutelare il diritto di fruizione di un fondo privato non aperto alla circolazione da parte del proprietario, ma quello di garantire la libera e sicura circolazione sulle strade.

 

3 Misure pre-cautelari in caso di flagranza

3.1 Trattandosi di reato non colposo i cui limiti edittali rientrano tra quelli previsti dall'art. 381 CPP, se ne ricorrono le condizioni, è sempre ammesso l'arresto in fragranza di reato. Naturalmente, questa misura pre-cautelare deve essere opportunamente valutata soprattutto in funzione della concreta compressione del diritto di libera circolazione che ha determinato la condotta del responsabile ed appare giustificata solo dalla particolare gravità della condotta posta in essere, anche in ragione dei luoghi e dei tempi in cui si sia consumata l'azione criminosa ovvero dall'impiego concomitante della violenza sulle persone o sulle cose.

 

4 Sequestro amministrativo dei veicoli utilizzati per commettere il reato

4.1 In virtù delle disposizioni di cui all'art. 213, comma 4, CdS come modificato dall'art. 23-bis del DL 113/2018, il veicolo con il quale è commesso il reato potrà essere oggetto di sequestro e confisca amministrativa, secondo la procedura dello stesso art. 213. In tali casi, perciò, il veicolo utilizzato per realizzare la condotta costituente il blocco stradale è immediatamente sottoposto a sequestro da chi ha accertato il reato e, salvo motivi ostativi soggettivi o oggettivi, è affidato in custodia alla persona che lo conduceva ovvero al proprietario o ad altro obbligato in solido prontamente reperibili che lo devono immediatamente spostare o trasportare nel luogo indicato di custodia.

4.2 Dal rapporto di strumentalità sopraindicato tra il veicolo e la condotta criminosa, ne consegue che, l'azione consapevole ed intenzionale di commettere quel reato attraverso l'uso del veicolo, debba essere provata.

4.3 Secondo la formulazione dell'art. 213, comma 5, Cds, conseguente alle modifiche introdotte dal DL 113 il trasgressore, ovvero altro obbligato in solido presente, non possono rifiutarsi di assumere la custodia del veicolo ne possono omettere di spostarlo immediatamente o di trasportarlo in luogo di custodia idoneo. Se si rifiutano ovvero, dopo aver accettato la custodia non lo spostano, sono soggetti alle sanzioni amministrative dello stesso art. 213, comma 5, CdS.

 

5 Illecito amministrativo di blocco stradale attraverso il proprio corpo

5.1 Per effetto della modifica dell'art. 1 bis del DLG 22/01/1948 n. 66, costituisce illecito amministrativo la condotta di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Si tratta di un comportamento punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa che può consistere anche in una mera resistenza passiva della persona che, in piedi o seduta, si colloca sulla strada ed ostruisce la libera circolazione.

5.2 Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per eventuali reati ipotizzabili quando, ad esempio, alla condotta passiva si associa la resistenza o la violenza contro chi tenta di far spostare la persona dalla strada (art. 336 e 337 CP), ovvero un'interruzione di pubblico servizio (art. 340 CP).

5.3 Anche tale illecito, come riferito per il reato di blocco stradale, può essere commesso unicamente sulla strada, come definita dall'art. 2 Cds.

5.4 La violazione va contestata alla persona che impedisce la libera circolazione, secondo le regole procedurali della L. 689/81.

5.5 Quando il comportamento illecito sopraindicato si inserisce all'interno di una manifestazione organizzata o promossa da persone fisiche o giuridiche, la medesima sanzione prevista per l'autore materiale sopraindicato si applica anche ai promotori e agli organizzatori. Si tratta di un'autonoma responsabilità che, perciò, impone la redazione di autonomi e distinti verbali di contestazione per ciascuno dei richiamati soggetti secondo le richiamate regole della L. 689/81. Se organizzatori o promotori sono presenti sul luogo al momento dell'accertamento dell'illecito, salvo quanto indicato al punto successivo, la violazione deve in ogni caso essere contestata loro immediatamente.

5.6 La contestazione immediata delle violazioni sopraindicate, che costituisce la regola generale degli organi di polizia procedenti, dovrà essere opportunamente adeguata ad eventuali, assorbenti, ragioni di ordine e sicurezza pubblica, secondo le indicazioni dei responsabili del servizio di OP. In ogni caso, ove non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata, i verbali di contestazione saranno inviati al domicilio del trasgressore entro i termini indicati dalla L. 689/81,

5.7 La violazione non ammette il pagamento in misura ridotta. Infatti, l'art. 1-bis, ora modificato dalla legge appena citata, era stato introdotto dall'art. 17 DLG n. 507/1999 che aveva disposto per tale violazione anche il divieto del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 L n. 689/1981. Nonostante il diverso contenuto del precetto, quale risultante dalla modifica introdotta dalla norma che si commenta, non si ha ragione per escludere che tale divieto trovi ancora applicazione e che, perciò, si estenda anche al nuovo contenuto. Il verbale, pertanto, va inviato al prefetto del luogo della commessa violazione che emetterà l'ingiunzione di pagamento con le relative modalità.

 

Allegato 3

SCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA (ALL. 3)

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI STRANIERI IN ITALIA

Testo integrato degli urti. 93 e 132 del DLG 30.4.1992 n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

Art. 93 - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (v. cc. 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter)

Art. 132 - Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri (v. cc. 1 e 5)

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLI ESTERI (art. 93 CDS)

1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Principio generale: è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

Deroghe: il residente in Italia può circolare con veicolo estero solo se il veicolo è concesso in leasing oppure in locazione senza conducente da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia ovvero se è stato dato in comodato ad un lavoratore o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera (UE o SEE) non avente sede in Italia.

1.1 La norma si riferisce alla circolazione e, quindi, si applica a chiunque si trova alla guida di un veicolo immatricolato all'estero (o anche semplicemente in fermata o in sosta purché il residente sia presente a bordo e ne abbia l'esclusiva disponibilità in quel momento).

1.2 Și può trattare di un veicolo immatricolato in Stato UE ovvero Stato Extra-UE. Il trattamento giuridico è il medesimo.

1.3 La violazione non presuppone che il conducente residente da più di 60 gg abbia la proprietà o altra forma di disponibilità giuridicamente rilevante del mezzo: la sanzione si applica indistintamente a chiunque lo detiene a qualsiasi titolo e lo conduce, anche occasionalmente o a titolo di cortesia (salve le deroghe indicate per veicoli in leasing, locazione o comodato - v. oltre).

1.4 Si applica certamente anche al proprietario ovvero usufruttuario del veicolo estero che risiede in Italia da più di 60 gg. che guida il suo veicolo.

1.5 Il presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità. Si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini europei non si fa riferimento alla residenza normale. Le disposizioni dell'art. 93 ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non possono trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che hanno residenza temporanea ovvero normale in Italia. Restano esclusi da tale valutazione, naturalmente, coloro che, nelle condizioni sopraindicate, acquisiscano la residenza anagrafica in Italia. [1].

1.6 In occasione del controllo sulla strada, la residenza è riscontrata sulla base documenti di identità italiani ovvero della patente di guida italiana che contengono questa informazione o che consentono, consultando gli archivi, di ottenerla immediatamente [2]. In caso di mancanza di questi documenti, di mancanza dell'indicazione della residenza sugli stessi, ovvero in tutti i casi in cui, per le incoerenti dichiarazioni della persona controllata o per altri indizi, sorgano dubbi sull'effettiva residenza in Italia o sul tempo di permanenza, l'interessato sarà invitato a dichiarare (attraverso il modulo allegato - ALL. 7) la propria residenza attuale ed il tempo dal quale essa è effettiva ovvero, nei casi previsti dalla legge, ad autocertificarla. Se dichiara di non essere residente in Italia, nella dichiarazione ovvero autocertificazione suddette, dovrà essere indicata anche tale circostanza con attestazione da parte dell'interessato del luogo di temporanea dimora o di domicilio in Italia. Sulla base di tale dichiarazione ovvero autocertificazione potranno essere compiuti gli opportuni accertamenti presso il comune del luogo di residenza o domicilio indicato dall'interessato con possibile applicazione successiva oltre che delle sanzioni per dichiarazioni false o mendaci rese o autocertificate nei confronti del pubblico ufficiale, anche delle sanzioni previste dal presente articolo.

1.7 Ai fini dell'applicazione di questa norma (diversamente da quella dell'art. 132 CDS) non importa da quanto tempo il veicolo è presente in Italia quello che conta è solo la residenza del conducente.

1.8 Non è parimenti rilevante che il veicolo sia stato portato in Italia da altra persona, anche in regime di circolazione internazionale e che, solo occasionalmente, sia condotto da residente in Italia.

1.9 Al di fuori delle deroghe indicate (v. oltre) la circolazione è vietata anche se c'é a bordo un documento che autorizza la conduzione alla persona residente in Italia (es. atto di comodato dell'intestatario straniero).

1.10 Ai fini dell'applicazione del divieto non è rilevante la presenza di residenza anche in altro Paese (Ue o extra UE). Se la persona è iscritta da più di 60 gg. nei registri anagrafici italiani, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del divieto, egli è residente in Italia e solo tale iscrizione rileva ai fini della norma di cui si parla. La sanzione prevista, in tali casi, trova applicazione anche se circola con veicolo a lui stesso intestato all'estero, ottenuto beneficiando di altra residenza nel Paese di immatricolazione [3].

1.11 Per i cittadini italiani iscritti all'AIRE, non ricorre il divieto di circolazione perché essi sono considerati residenti all'estero. Per essi, la normativa vigente consente la possibilità di mantenere in Italia veicoli italiani a loro intestati che possono essere utilizzati nei periodi di soggiorno in Italia (v. art. 134, c. 1 bis CdS).

1.12 In termini pratici, possono dirsi CERTAMENTE SOTTOPOSTI AL DIVIETO, i seguenti comportamenti:

1.12.1 La guida del proprio veicolo estero da parte di persona che, dai registri anagrafici, risulti residente in Italia da più di 60 gg (non assume nessuna rilevanza l'eventuale presenza di altra residenza all'estero: il divieto di circolazione permane comunque);

1.12.2 La guida del veicolo estero intestato a familiare residente in Italia da parte di congiunto residente in Italia da più di 60 gg;

1.12.3 La guida del veicolo estero intestato a familiare non residente in Italia da parte di congiunto residente in Italia da più di 60 gg;

1.12.4 La guida del veicolo estero da parte di persona residente in Italia da più di 60 gg a cui è stato concesso in comodato o in affidamento di cortesia (salvo che il conducente non sia dipendente o collaboratore dell'impresa intestataria straniera);

1.12.5 Guida, da parte di residente in Italia da più di 60 gg, di veicolo estero concesso in locazione senza conducente, leasing o comodato a dipendente o collaboratore da parte di impresa intestataria straniera che ha sede secondaria o effettiva in Italia.

1.13 Sono esclusi dal divieto i veicoli appartenenti a persone, enti o organizzazioni stranieri che sono muniti di targa CD, CC, EE e AFI Official. Tali veicoli, infatti, sono assimilati a tutti gli effetti ai veicoli italiani.

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[1] Punto così sostituito dalla circolare 04/06/2019 prot. n. 300/A/4983/19/149/2018/06.

[2] La patente di guida non contiene più la residenza dell'interessato. Tuttavia, questa informazione ed il suo successivo ed eventuale aggiornamento per cambio di residenza, sono riportate nell'Anagrafe Nazionale dei Veicoli gestita dalla Motorizzazione Civile che, in caso di dubbio, deve essere consultata.

[3] Il fenomeno della doppia residenza, legato spesso a doppia cittadinanza, può essere indice sintomatico di tentativi elusivi, spesso per finalità fiscali, attraverso i quali si cerca di fruire in Italia dei benefici della cittadinanza italiana ed in altro Paese della relativa cittadinanza. Nel nostro ordinamento, tuttavia, la residenza anagrafica è unica ed esclusiva perché collegata alla dimora abituale e alla dichiarazione resa in tal senso dalla persona all'anagrafe al momento dell'iscrizione. A conferma di ciò, occorre considerare che se persona iscritta all'anagrafe italiana è cittadino italiano che sia effettivamente dimorante all'estero, occorre provvedere all'iscrizione AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) o, in difetto, alla cancellazione per irreperibilità (circ. Ministero Interno n. 12 del 26/6/1990). La cancellazione della residenza in Italia è parimenti prevista per chi, a seguito di controllo di polizia locale, non risulta più effettivamente dimorante stabilmente in Italia.

 

2 CONCORSO CON NORME DOGANALI

2.1 Per i veicoli immatricolati in Stati UE non ci sono vincoli doganali. Si applica, perciò, solo la sanzione prevista da tale norma.

2.2 Per veicoli immatricolati in Stati Extra-UE, invece, valgono anche le norme doganali che consentono, solo a determinate condizioni e per periodi limitati, la conduzione da parte di persona residente in Italia. Si può avere, perciò, concorso tra questa violazione e quelle doganali.

2.3 Dal punto di vista pratico, occorre considerare che, in caso di concorso, soprattutto per l'ambito procedurale particolare, le norme doganali, hanno sempre preminenza rispetto a quelle del Codice della Strada e si applicano con le procedure previste per la violazione delle norme contenute nel T.U.L.D. di cui al DPR 43/73 (combinato disposto dell'art. 216 co 2-2° e artt. 282, 292 e 295 bis T.U.L.D.).

2.4 In occasione dell'accertamento dell'illecito, che può essere compiuto solo da ufficiali o agenti di polizia tributaria o dell'amministrazione delle Dogane, è disposto da quei soggetti anche il sequestro amministrativo del mezzo ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, con la sua consegna alla dogana che provvede a disporne il deposito in luogo di custodia idoneo. In questi casi l'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento dell'illecito di cui all'art. 93, c. 7 bis CDS, non procede al sequestro amministrativo del veicolo fino a quando non sono completate le formalità doganali.

2.5 Per evitare la dispersione del mezzo, appare utile avvisare il competente Ufficio dell'Amministrazione delle dogane che, qualora l'iter presso di loro si concluda favorevolmente con la restituzione del veicolo, questo non dovrà essere materialmente restituito all'avente diritto perché, a cura dell'organo di polizia procedente, deve essere sottoposto a sequestro amministrativo in attuazione delle procedure previste dall'art. 93, c. 7 bis CDS. Se, invece, l'Amministrazione delle Dogane provvede alla confisca del veicolo, non è più necessario disporre anche quella amministrativa ai sensi dell'art. 93, c. 7 bis CDS.

 

3 VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

3.1 Chiunque, essendo residente in Italia da più di 60 giorni, circola con un veicolo immatricolato all'estero che non può guidare secondo le regole sopraindicate, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. Il verbale è redatto indicando chi circola come trasgressore e come obbligato in solido, salvo che dimostri che il veicolo sia a qualunque titolo nella disponibilità di una persona diversa.

3.2 Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio [4].

3.3 Il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo fino a quando non sia reimmatricolato o, in mancanza, fino al momento dell'esportazione definitiva (attivando la procedura di cui all'art. 99 CDS). Sebbene la norma dell'art. 93 c. 7-bis CDS non qualifichi espressamente la misura applicata (ordine di fare cessare la circolazione e ricovero in luogo non soggetto a pubblico passaggio) come sequestro amministrativo, si ritiene che la misura applicata in attuazione di questa disposizione sia comunque riferibile a quella disciplinata dall'art. 213 CDS (a cui, peraltro, l'art. 93 CDS fa rinvio per le procedure). Da ciò consegue che, in caso di abusiva circolazione successiva all'affidamento in custodia, nei confronti del custode si applicano le sanzioni previste dall'art. 213 CDS.

3.4 Se non reimmatricolato o esportato entro 180 giorni, il veicolo sequestrato è sottoposto a confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS.

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[4] La trasmissione alla MCTC è finalizzata a consentire al trasgressore di provvedere alla regolarizzazione della sua posizione (reimmatricolazione ovvero esportazione definitiva) e deve essere fatta immediatamente anche se il veicolo è sottoposto a fermo per mancato pagamento della sanzione pecuniaria a seguito dell'applicazione della procedura di cui all'art. 207 CDS.

 

4 PROCEDURA OPERATIVA PRATICA PER CIRCOLAZIONE VIETATA CON VEICOLO ESTERO (art. 93, comma 7 bis, CDS)

4.1 Valutazione preliminare dell'ambito applicativo della norma

4.1.1 Se il conducente risiede in Italia da meno di 60 giorni, la circolazione con veicoli esteri è libera ai sensi di questa norma, salvo, tuttavia, valutazione dell'applicabilità della norma dell'art. 132 CDS se il veicolo risulta stazionare in Italia da più di un anno.

4.2 Pagamento in misura ridotta e agevolazione 30%

4.2.1 Il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall'art. 93 c. 7 bis CDS è sempre ammesso perché la confisca amministrativa, che dovrebbe rappresentare una misura ostativa ad esso, non consegue direttamente all'accertamento della violazione per la circolazione abusiva di cui all'art. 93 c. 2-bis CDS, ma è applicata in modo eventuale solo al verificarsi di condizioni successive.

4.2.2 È altresì ammesso il pagamento in forma scontata del 30% entro i 5 giorni dalla contestazione o notificazione. Tuttavia, qualora il pagamento in forma scontata sia avvenuto entro i 5 giorni ma, successivamente, per il verificarsi delle condizioni richieste dalla norma (mancanza di reimmatricolazione o di esportazione definitiva all'estero) sia disposta la confisca amministrativa, il pagamento effettuato in forma scontata non può più considerarsi estintivo dell'illecito ne sufficiente e, nel disporre la confisca, dovrà procedersi anche al recupero della parte di sanzione pecuniaria non corrisposta. La somma già pagata costituirà pagamento parziale da incamerare quale anticipo e dovrà essere disposto il pagamento della somma residua con l'ordinanza ingiunzione conseguente alla confisca.

 

5 APPLICAZIONE DELL'ART. 207 CDS

5.1 Trattandosi di veicolo immatricolato all'estero, al momento dell'accertamento e contestazione della violazione, è sempre imposto il pagamento immediato della sanzione nelle mani dell'accertatore secondo le disposizioni dell'art. 207 CDS. In pratica, si possono avere diverse situazioni:

5.1.1 Il trasgressore non paga subito la sanzione amministrativa ne presta cauzione. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 CDS e fatto trasportare e custodire presso un custode acquirente dove è trattenuto fino al pagamento ovvero, in mancanza, per i 60 giorni successivi. Occorre considerare che:

  1. a) Sebbene il fermo concorra con il sequestro, è preferibile applicare esclusivamente la procedura prevista dall'art. 207 CDS, affidando il veicolo in custodia alla depositeria. L'applicazione della procedura del sequestro, prevedendo l'affidamento all'interessato, sarebbe meramente virtuale e determinerebbe l'impossibilità di redigere un verbale di sequestro con un contenuto coerente con la realtà di fatto. In tal caso, perciò, la procedura del fermo amministrativo ex art. 207 CDS prevale, momentaneamente, su quella del sequestro amministrativo che resta congelata fino al pagamento o fino alla scadenza del termine del fermo previsto dall'art. 207 CDS. Questa momentanea sospensione dell'applicazione della procedura di sequestro ed il trascorrere di questo tempo, tuttavia, non determina la sospensione dei termini della procedura di confisca eventuale per mancata regolarizzazione che decorrono, come previsto dall'art. 93, c. 7 bis, dal giorno dell'accertamento della violazione.
  2. b) Il trasgressore, deve essere autorizzato, sin dal momento dell'accertamento, a prelevare dal veicolo sequestrato le targhe di immatricolazione per poter avviare le procedure della nazionalizzazione o di esportazione ex art. 99 CDS che la norma pone a suo carico. Il ritiro può avvenire anche presso il custode acquirente o deposito giudiziario se non è stato possibile smontarle contestualmente e consegnargliele al momento della contestazione della violazione.

In tali casi, inoltre, la procedura si diversifica a seconda che, scaduto detto termine, sia o meno stata attivata la procedura di regolarizzazione del veicolo estero.

5.1.1.1 Se, al momento del pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 207 CDS ovvero trascorsi i 60 gg. dall'accertamento, il veicolo è stato reimmatricolato, ovvero se sono state attivate le procedure di esportazione ai sensi dell'art. 99 CDS, il veicolo che si trova presso il custode acquirente o il deposito autorizzato deve essere recuperato dal conducente o da altro avente diritto.

  1. a) Se non è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di deposito, prevista dal comma 5 dell'art. 213 CDS, il veicolo depositato presso il custode acquirente è alienato a vantaggio del custode acquirente stesso.
  2. b) Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione sopraindicata, può circolare liberamente. Non c'è necessità, infatti, di disporre il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis, CDS, perché è stato reimmatricolato ovvero è stato autorizzato, per la via più breve e con le modalità imposte, a raggiungere il confine per fare rientro nel proprio paese di immatricolazione (v. oltre).

5.1.1.2 Se al momento del pagamento ovvero trascorsi i 60 gg. di cui all'art. 207 CDS, il veicolo non è stato ancora reimmatricolato ovvero non sono state attivate le procedure di esportazione ai sensi dell'art. 99 CDS, il veicolo che si trova presso il custode acquirente deve essere recuperato e preso in custodia dal conducente o da altro avente diritto previo pagamento delle spese dovute alla depositeria.

  1. a) Se non è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di deposito, prevista dal comma 5 dell'art. 213, è alienato a vantaggio del custode acquirente.
  2. b) Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 5 giorni successivi e preso sotto la propria custodia, l'organo di polizia procedente, prima di riconsegnarlo all'avente diritto, dispone il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis CDS e lo affida a persona idonea ai sensi dell'art. 213 CDS [5]. Il sequestro resta operativo fino alla reimmatricolazione del veicolo, alla definitiva esportazione, ovvero, in mancanza, per 180 giorni successivi, termine oltre il quale interviene la confisca.

5.1.2 il trasgressore paga subito la sanzione al momento dell'accertamento ovvero presta cauzione.

Il veicolo è sottoposto direttamente a sequestro amministrativo ed è affidato in custodia al conducente ovvero ad altro obbligato in solido reperibile ai sensi dell'art. 213 CDS. Infatti, in tale caso, l'organo accertatore ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui la persona nominata custode ha la disponibilità. Per il sequestro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 CDS.

Il sequestro dura al massimo 180 giorni dalla data della violazione. Trascorsi 180 giorni dalla data della violazione, si possono verificare 3 diverse situazioni:

5.1.2.1 il veicolo è stato reimmatricolato in Italia. Con l'esibizione del nuovo documento di circolazione italiano all'organo accertatore, è disposto il suo dissequestro e rimossi i sigilli. Il veicolo è finalmente libero di circolare in Italia.

5.1.2.2 il veicolo non è reimmatricolato in Italia ma viene attivata la procedura di esportazione di cui all'art. 99 CDS. Riconsegnando le targhe alla MCTC, che ha già il documento di circolazione (trasmesso dagli organi di polizia), vengono rilasciati da questo Ufficio un documento di circolazione provvisorio (foglio di via) ed un numero di targa provvisorio secondo le disposizioni dell'art. 99 CDS. Il veicolo, rimossi i sigilli da parte dell'organo accertatore, è autorizzato a fare rientro, nei tempi, percorso e modi indicati dal documento provvisorio, nel proprio Paese ovvero, comunque, oltre il confine Italiano. Se circola in modo difforme o non lascia il territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 99, commi 3, 4 e 5, CDS.

5.1.2.3 il veicolo non è reimmatricolato in Italia ne viene attivata la procedura di esportazione (non è, cioè, richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine). L'organo di polizia procedente chiede alla Prefettura di applicare la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS. Dopo, la notifica del provvedimento di confisca, il veicolo è recuperato ed alienato secondo le procedure di quella norma. Nelle more della definizione del provvedimento, la sua circolazione abusiva è punita secondo le disposizioni dell'art. 213, c. 8, CDS.

5.2 Procedura alternativa qualora non sia presente il custode acquirente

Se nel territorio in cui avviene l'accertamento della violazione non è stato ancora attivato il custode acquirente, il veicolo sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 207 CDS ovvero a successivo sequestro deve essere fatto ricoverare presso la depositeria autorizzata dal prefetto, ai sensi del DPR 571/82.

Dopo la contestazione della violazione, se il conducente non paga immediatamente e non presta cauzione, ai sensi dell'art. 207 CDS, il veicolo è affidato al deposito autorizzato ai sensi dell'art. 8 DPR 571/82 e si possono avere diverse opzioni procedurali:

  1. A) Se al momento del pagamento ovvero trascorsi i 60 gg previsti dall'art. 207, il veicolo è stato già reimmatricolato ovvero se sono state attivate le procedure di esportazione ai sensi dell'art. 99 CDS, il veicolo che si trova presso il deposito giudiziario, deve essere recuperato e preso in custodia dal conducente o da altro avente diritto, previo pagamento delle spese dovute alla depositeria, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ai sensi dell'art. 215 bis CDS.
  2. Se interviene il pagamento prima dei 60 giorni previsti dall'art. 207, generalmente è l'interessato che si attiva per la restituzione del veicolo. In questo caso l'ufficio procederà alla restituzione redigendo il relativo verbale nel quale si farà menzione del fatto che, se l'interessato non provvederà al ritiro entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ai sensi dell'art. 215 bis CDS il veicolo sarà confiscato.
  3. Se decorrono i 60 giorni previsti dall'art. 207 senza che l'interessato abbia provveduto al pagamento e a richiedere la restituzione del veicolo, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura ai sensi dell'art. 215 bis CDS, il veicolo è confiscato.
  4. Se il veicolo è recuperato dall'avente diritto, può circolare liberamente. In tali casi, infatti, non è necessario disporre il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis CDS, perché è stato reimmatricolato ovvero è stato autorizzato, per la via più breve e con le modalità imposte, a raggiungere il confine per fare rientro nel proprio paese di immatricolazione.
  5. B) Se al momento del pagamento ovvero trascorsi i 60 gg, il veicolo non è stato ancora reimmatricolato ovvero non sono state attivate le procedure di esportazione, occorre distinguere:
  6. se interviene il pagamento prima dei 60 giorni, generalmente è l'interessato che si attiva per la restituzione del veicolo. In questo caso, cessando gli effetti del fermo, l'ufficio di polizia procede con il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7-bis, CdS, con affidamento del veicolo all'interessato, avvisandolo che, in caso di mancato ritiro entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito della Prefettura, ai sensi dell'art. 215-bis Cds, il veicolo è confiscato;
  7. se sono decorsi i 60 giorni senza che l'interessato abbia provveduto al pagamento e a richiedere la restituzione del veicolo, lo stesso è confiscato decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito della Prefettura, ai sensi dell'art. 215-bis CdS;
  8. se il veicolo è recuperato dall'avente diritto entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito della Prefettura ai sensi dell'art. 215-bis CDS, l'organo di polizia procedente dispone il sequestro ai sensi dell'art. 93, comma 7 bis, CDS e lo affida a persona idonea ai sensi dell'art. 213 CDS. Il sequestro resta operativo fino alla reimmatricolazione del veicolo, alla definitiva esportazione, ovvero, in mancanza, per 180 giorni successivi ai sensi dell'art. 93, comma 7-bis, CDS

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[5] Il veicolo resta in stato di sequestro amministrativo, ma viene affidato al conducente o ad altro avente diritto che lo ha ritirato dal custode acquirente o dal deposito autorizzato in cui si trovava.

 

6 DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLI ESTERI

6.1 Può circolare in Italia anche se condotto da persona residente da oltre 60 gg:

  1. a) Il veicolo estero concesso in leasing o in locazione senza conducente a soggetto residente in Italia da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.
  2. b) Il veicolo estero concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa, intestataria del veicolo estero, costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.

6.2 Ai fini del controllo, occorre precisare che:

a) Il veicolo in leasing o in locazione senza conducente può essere concesso sia a persona fisica residente in Italia che a persona giuridica con sede in Italia. In quest'ultimo caso, perciò, può essere materialmente condotto da persone che hanno cariche sociali documentate, da qualsiasi dipendente, socio o collaboratore della persona giuridica, autorizzati a rappresentarla secondo le norme nazionali. Al momento del controllo, tuttavia, queste persone, che come detto devono essere residenti in Italia da più di 60 giorni, dovranno adeguatamente dimostrare il titolo in base al quale stanno conducendo il veicolo attraverso idonea documentazione redatta in lingua italiana [6] che possa dar contezza all'agente di controllo del loro ruolo all'interno della persona giuridica o impresa a cui il veicolo è stato concesso in locazione o leasing. Nel caso in cui dal documento di leasing non sia possibile acquisire queste informazioni, pur non essendo previsto dalle norme il possesso a bordo di tali documenti, può essere comunque richiesta la loro esibizione ai sensi dell'art. 180, comma 8, CDS. Se i documenti non sono esibiti, si applica la sanzione per circolazione abusiva di cui all'art. 93, comma 7-bis [7].

b) Il veicolo in comodato, invece, può essere concesso solo a persona fisica residente (individuata nel documento che deve trovarsi a bordo) che ha rapporto di lavoro o di collaborazione con l'impresa intestataria straniera (UE o SEE). Non può essere, perciò, condotto dai suoi familiari o collaboratori. Infatti, secondo la norma dell'art. 93 comma 1-ter, non è sufficiente un qualsiasi atto di comodato ma occorre che si tratti di un comodato d'uso ben definito: deve essere destinato a un lavoratore dipendente o un collaboratore dell'impresa straniera proprietaria del veicolo estero. Non costituiscono, perciò, ipotesi di deroga altri titoli di possesso o detenzione del veicolo estero diversi da quelli indicati (comodato a familiare, concessione di guida di cortesia, usufrutto del veicolo, patto di riservato dominio, ecc.) anche se adeguatamente assistiti da atto in forma scritta avente data certa. Tuttavia, la norma non richiede che l'attività del lavoratore o collaboratore che ha il veicolo in comodato sia svolta per conto dell'impresa straniera sul territorio Italiano. Ciò che rileva, invero, è la sua residenza in Italia e, quindi, può ritenersi lecita la circolazione di tali soggetti residenti anche se il veicolo sia loro concesso in comodato unicamente per raggiungere il luogo di lavoro (e viceversa) che è ubicato all'estero o comunque per garantire loro libertà di movimento, anche se non svolgono attività lavorativa o collaborazione in Italia.

 

7 CONTENUTO DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

7.1 Il veicolo estero concesso in leasing, in locazione senza conducente o in comodato a lavoratore (o collaboratore) può circolare liberamente in Italia anche se condotto da persona residente da oltre 60 giorni purché abbia a bordo documento che attesti la sua provenienza e legittimi il possesso del conducente.

7.2 Se trattasi di veicolo immatricolato in un Paese Extra-UE, concesso in locazione, leasing o comodato da impresa UE O SEE, devono essere rispettate comunque anche le disposizioni contenute nel codice doganale comunitario.

7.3 Un veicolo estero non può essere concesso in leasing, locazione o comodato a soggetto residente in Italia da parte di un'impresa costituita in Stato Extra-UE non aderente allo SEE.

7.4 L'impresa UE o SEE che ha locato, ceduto in leasing o in comodato il veicolo estero non deve avere sede secondaria od altra sede effettiva in Italia. Se ciò accade, la locazione, il leasing o il comodato del veicolo estero non consentono di superare il divieto generale di guida da parte di persona residente in Italia da più di 60 gg, anche in presenza di un documento idoneo ad attestarne il possesso.

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[6] Si tratta di documentazione diversa da quella prevista dall'art. 93, comma 1-ter, CDS di cui si dirà più avanti. In sostanza, queste persone per guidare il veicolo immatricolato all'estero in deroga, perché concesso in leasing o locazione senza conducente, devono dimostrare di far parte della società che ha sottoscritto il contratto di leasing o di noleggio, altrimenti rientrerebbero nella previsione generale del comma 1 bis dell'art. 93 CDS che prevede un divieto assoluto di guida da parte di residente.

[7] Infatti, ai sensi dell'art. 180), comma 8, ultimo periodo CDS, alla violazione del comma 8 per omessa esibizione dei documenti consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

 

8 DOCUMENTO CHE DEVE ESSERE A BORDO IN CASO DI DEROGHE

8.1 È da considerare valido qualsiasi documento redatto in lingua italiana (compresa la copia del contratto di leasing o locazione a lungo termine), sottoscritto dall'intestatario e recante data certa antecedente dal quale risulti il titolo del possesso (cioè locazione, leasing o comodato nei confronti di un soggetto individuato) [8] e la durata della disponibilità del veicolo. Nel caso di veicolo in comodato a lavoratore o collaboratore residente in Italia, il documento da tenere a bordo è il relativo contratto di comodato intestato al lavoratore o collaboratore.

8.2 Il documento deve contenere l'espressa indicazione dell'identità del locatario autorizzato alla circolazione (sia esso persona fisica o giuridica) ovvero del comodatario residente in Italia (il comodato è ammesso, infatti, solo a persona fisica).

8.3 Il titolo in base al quale la persona può possedere il veicolo condiziona in modo rilevante la legittimazione alla guida. Se, perciò, sono imposti dal locatore o dal comodante divieti di utilizzo in determinati modi (es. divieto di sub-locazione o di cessione a terzi del comodato), chi lo conduce in violazione di questi divieti non ha più titolo legale ai sensi ed ai fini della norma che si commenta.

8.4 Il documento deve essere sempre tenuto a bordo durante la circolazione ed esibito a richiesta in occasione di ogni controllo stradale.

8.5 Non è richiesto che l'atto sia prodotto in originale. Può essere anche in copia, purché rispetti le condizioni richieste ed in particolare, la presenza di data certa. La prova della data certa deve essere in originale e non in copia.

8.6 L'atto può essere esibito anche in formato digitale, purché siano rispettate le regole del Codice per l'Amministrazione Digitale. L'atto deve, perciò, avere firma digitale e data certificata o certificabile digitalmente.

8.7 Data certa del documento. La data certa del documento è lo strumento fondamentale per rendere la legittimità del titolo di possesso del veicolo certo e opponibile a terzi e ciò è stato imposto, evidentemente, per evitare abusi nell'utilizzo del veicolo. La data certa, infatti, permette di dimostrare giuridicamente che il documento è stato con certezza formato o comunque sussisteva a una determinata data e, in particolare, prima del momento della circolazione in Italia. Essa risulta necessaria, a fini probatori, solo con riferimento ai casi in cui le firme apposte sul documento non sono state autenticate. Perciò:

  1. a) se la scrittura privata ha sottoscrizione autenticata, la data dell'autenticazione della sottoscrizione è data certa. Lo stesso dicasi nel caso in cui si tratti di atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale).
  2. b) se la scrittura privata non ha sottoscrizione autentica o non è atto pubblico, la data certa può risultare dalla registrazione dell'atto all'Ufficio del Registro [9] o dall'opposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione dei documenti per mezzo posta [10].
  3. c) se l'atto è sottoscritto digitalmente, si può fare riferimento anche alla marca temporale presente nella firma digitale.
  4. d) se l'atto è stato spedito tramite PEC, la certezza della data è data dalle ricevute di consegna e di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, che devono essere stampate e conservate in forma cartacea per essere esibite al momento del controllo, ma conservate anche in maniera digitale per fini probatori.
  5. e) se non c'è nessuna delle forme sopraindicate, la prova della data certa può essere comunque fornita dall'interessato con qualsiasi altro mezzo [11]. La prova potrà essere, tuttavia, liberamente valutata dall'organo di Polizia che visiona l'atto.

8.8 Se i documenti di circolazione del veicolo riportano i dati sopraindicati (cioè il titolo del possesso, le generalità del soggetto a cui è ceduto il veicolo e durata), essi sono certamente idonei a soddisfare le esigenze poste dalla norma e non occorre avere a bordo altro documento. La data certa, in tale caso, coincide con quella di rilascio del documento di circolazione del veicolo estero.

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[8] L'aver previsto nel documento l'espressa indicazione del titolo del possesso del bene lascia intendere che il possesso legittimo o la semplice detenzione debbano comunque risultare dal documento. Infatti, il possesso si può definire titolato in base all'esistenza o meno di una giustificazione giuridica e cioè quando trae origine da un atto o da una fattispecie giuridica comunque idonea a trasferire la situazione possessoria stessa. In altre parole, se, ad esempio, nel contratto di locazione del veicolo estero c'è l'espressa previsione del divieto di cessione e di detenzione da parte di terzi diversi dal destinatario del contratto, la conduzione del mezzo locato, per questi soggetti, è senza titolo del possesso e, quindi, il documento presente a bordo del veicolo è inidoneo a soddisfare le esigenze di cui all'art. 93 comma 1 ter CDS. Non sembra infatti ammesso un possesso non titolato, cioè una situazione che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico costitutivo della situazione soggettiva possessoria.

[9] La registrazione dell'atto, sebbene non obbligatoria, appare lo strumento più valido ed efficace per consentire il controllo da parte delle Forze di Polizia. Un atto che è stato formato all'estero se viene enunciato in Italia è soggetto a registrazione secondo le regole generali, esattamente come accade per i contratti stipulati in Italia. L'articolo 11 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/1986 (Testo unico sull'imposta di registro) prevede che gli alti formati all'estero sono soggetti a registrazione al verificarsi del caso d'uso. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento. L'enunciazione in Italia richiede che l'atto sia registrato a norma di quanto disposto dall'articolo 22 del citato DPR 131/1986. Tale disposizione dispone, infatti, che "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate". La data certa, oltre che con la registrazione, può essere prevista con l'apposizione di marche temporali anche elettroniche.

[10] L'apposizione del timbro o dell'etichetta postale attestante la consegna per la spedizione può, infatti, costituire strumento per provare la data certa. In pratica, tale operazione è possibile stampando il documento, piegandolo in tre parti di modo che assuma un formato idoneo alla spedizione, spillandolo ai lati e consegnandolo all'ufficio postale per la spedizione in forma raccomandata. In quel momento, infatti, l'ufficio postale timbra o incolla direttamente sul documento il bollo adesivo utilizzato per certificare la data di spedizione della raccomandata che diviene anche data certa dell'esistenza dell'atto. La cosa vale solo se il timbro o l'etichetta sono apposti sul documento e non anche nel caso in cui il documento stesso sia contenuto in una busta. In questo caso, infatti, solo la busta ha data certa. Questa forma di datazione ammette sempre la prova contraria (che non sia stato redatto l'atto prima del timbro) perché, almeno teoricamente, sarebbe possibile apporre la marcatura temporale su un foglio non compilato e compilarlo successivamente alla bisogna.

[11] Infatti, l'art. 2704 CC afferma che la data di una scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata autenticata non è in generale certa e computabile riguardo ai terzi. Diviene tuttavia certa se la scrittura è stata registrata o da quello della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore. La certezza della data di un documento può inoltre risultare dal giorno in cui il contenuto della scrittura privata è riprodotto in un atto pubblico o da quello in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo la data anteriore della formazione del documento. In fine, se la scrittura privata contiene dichiarazioni unilaterali che non sono destinate a una persona determinata la sua data può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

 

9 PERSONE AUTORIZZATE A CONDURRE IL VEICOLO IN LOCAZIONE

9.1 Il veicolo in locazione o comodato, nei casi sopraindicati, può essere condotto solo dalla persona che, secondo il documento con data certa, vi ha titolo legale. Occorre precisare che:

  • il veicolo in comodato, invece, è utilizzabile solo dal lavoratore o collaboratore e può essere condotto solo dal comodatario indicato nel documento. Per la restrittiva formulazione della norma, infatti, non sembra che siano possibili forme di sub comodato ad altri soggetti, neanche se il proprietario straniero lo ha autorizzato. Infatti, la norma limita la possibilità di utilizzo (titolo legale di comodato) al lavoratore o al collaboratore. Un familiare di questi ovvero ad altra persona diversa non possono comunque legittimamente condurlo.
  • per il veicolo locato (leasing o locazione senza conducente), il locatario indicato nel documento può essere persona diversa da quella che conduce materialmente il veicolo (può essere, infatti, un familiare di questi, un dipendente, un collaboratore, purché con posizione documentata e con titolo legale di uso autorizzato dal soggetto che ha locato). Non sembra, però, che il veicolo locato possa essere dato in sublocazione dal locatario residente in Italia senza il permesso dell'intestatario straniero ovvero dato a sua volta in comodato ad altri non indicati nel titolo di uso contenuto nell'atto.

 

 

10 MANCANZA DEL DOCUMENTO A BORDO

In presenza di un veicolo in locazione o in leasing ovvero di asserito comodato a dipendente o collaboratore, ma in mancanza di documento attestante tali legittimi titoli di utilizzo a bordo del veicolo al momento del controllo di polizia, si procede nel modo seguente:

10.1 la disponibilità del veicolo si considera sempre in capo al conducente. Ciò significa che egli è comunque obbligato in solido delle violazioni e che, ove non potrà provare il legittimo titolo di possesso che lo abilita alla guida, sarà ritenuto responsabile dell'illecito di cui all'art. 93 comma 7 bis CDS.

10.2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 93, comma 7-ter (pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000) al conducente del veicolo.

10.3 Al momento del contesto, il verbale è redatto indicando il conducente come trasgressore e come obbligato in solido. Infatti, ai sensi dell'art. 196 comma 1, ultimo periodo, dell'illecito risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo e, pertanto, in mancanza di documento che individui chi ha la disponibilità, lo stesso conducente. Si dovrà, però, procedere ad eventuale aggiornamento successivo del nominativo dell'obbligato in solido nel verbale quando si avrà contezza, dalla lettura del documento, eventualmente esibito, chi sia il locatario o il soggetto utilizzatore in leasing (persona fisica o giuridica, residente in Italia, che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo).

10.4 il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'art. 214 CDS, in quanto compatibili.

10.5 Il fermo ha durata fino all'esibizione o, comunque, in mancanza, per 60 giorni dalla contestazione della violazione.

10.6 il documento non presente a bordo deve essere esibito agli organi di polizia entro il termine di trenta giorni. L'invito ad esibire il documento deve risultare dal verbale (ai sensi dello stesso art. 93 comma 7-ter). Non si applica, però, né l'art. 180, comma 7, CDS né il comma 8 dell'art. 180 stesso. Tuttavia, nel verbale di contestazione è comunque sempre imposto l'obbligo di esibizione del documento con le modalità di esibizione previste dall'art. 180 CDS.

10.7 Se il documento non viene esibito entro il termine di 30 gg, si applica la sanzione di cui all'art. 94, comma 3, CDS (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558) con decorrenza dei termini per la notificazione del verbale dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Il richiamo alle disposizioni di questa norma serve solo per definirne l'ammontare economico della sanzione. L'art. 94 CDS, infatti, non ha nessun collegamento né diretto né indiretto con la situazione descritta dalla nuova norma trattandosi di veicolo immatricolato all'estero. Infatti, le procedure previste da questa disposizione, comprese quelle di cui all'art. 94 comma 4-bis CDS, non si applicano ai veicoli immatricolati all'estero.

 

11 INDIVIDUAZIONE DELLA VIOLAZIONE APPLICABILE

Le norme dell'art. 93 c. 1 bis e dell'art. 93 c. 1 ter CDS hanno ambiti di sovrapposizione che meritano di essere esplorati in occasione dell'attività di controllo

11.1 Limitazione del controllo. Il presupposto per la verifica della sussistenza delle violazioni e delle deroghe è che il conducente sia residente in Italia da più di 60 giorni perché, se è residente da meno di 60 giorni, può circolare liberamente ed è inutile fare ulteriori verifiche.

11.2 Verifiche da compiere in presenza di guida di conducente residente da più di 60 gg

Ciò che rende legittima la circolazione del residente da più di 60 gg nei casi di deroga sopraindicati non è solo il documento che deve trovarsi a bordo del veicolo ma, in primo luogo, la circostanza che il veicolo sia effettivamente concesso in leasing, locazione senza conducente o comodato al lavoratore (o collaboratore). In assenza di documento che legittimi il titolo del possesso del conducente residente in Italia e, perciò, autorizzi la circolazione in deroga al divieto generale, spetta a chi circola fornire qualche prova (non la semplice dichiarazione) che può beneficiare della deroga e cioè che si trova nella condizione richiesta dalla norma dell'art. 93, c. 1- ter, anche senza avere a bordo il documento.

11.2.1 Gli elementi che consentono di discriminare questa situazione di mancanza di titolo idoneo a bordo da quella di circolazione vietata ai sensi dell'art. 93 comma 1 bis CDS sono perciò molteplici e complessi ma devono essere valutati dall'organo di polizia stradale al momento del controllo allo scopo di orientare la sua azione sanzionatoria verso l'applicazione dell'art. 93 c. 7-bis o di quella, meno grave, per la violazione prevista dall'art. 93, c. 7-ter.

11.2.2 L'operatore di polizia, al momento del controllo, deve decidere se:

  1. considerare sussistente questa violazione (art. 93, comma 7-ter, CDS) salvo ovviamente verifica successiva più adeguata in ufficio, quando:
  2. dall'esame dei documenti del veicolo estero, questo appartiene a impresa Comunitaria o SEE che loca professionalmente veicoli o che gestisce flotte di leasing che non ha sede in Italia oppure che, comunque, in ragione dell'attività che svolge, rende verosimile supporre che lo possa aver concesso in locazione o in leasing;
  3. nel caso del comodato, la persona che lo conduce è in grado di fornire prove o elementi che dimostrano che è collaboratore o lavoratore dipendente dell'impresa Comunitaria o SEE che è intestataria del veicolo (es busta paga, contratto di collaborazione, ecc.) e che la stessa non ha sedi secondarie in Italia.
  4. ipotizzare direttamente la violazione di circolazione vietata con veicolo estero di cui all'art. 93, comma 7 bis, CDS, se, invece, al momento del controllo, manca ogni riferimento a questi indizi. In tali casi, infatti, appare più coerente con il dettato normativo l'applicazione della norma generale. Così, ad esempio, salvo prove contrarie che dovrebbe fornire il conducente residente in Italia al momento del controllo, quando è verificato che egli guida un veicolo estero che appartiene ad un soggetto privato (non imprenditore) o ad un familiare residente all'estero ovvero ad impresa che non svolge, neanche in modo accessorio, attività di concessione di veicoli in leasing o in locazione.

 

12 PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE PER MANCANZA DOCUMENTO A BORDO

12.1 Trattandosi di veicolo immatricolato all'estero, al momento dell'accertamento e contestazione della violazione di cui all'art. 93 comma 7-ter CDS, è sempre imposto il pagamento immediato della sanzione nelle mani dell'accertatore secondo le procedure di cui all'art. 207 CDS. Pertanto, in pratica, si possono avere diverse situazioni:

12.1.1 il trasgressore paga subito la sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 93 comma 7 ter o presta cauzione. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ed è affidato in custodia al conducente, al proprietario o ad altro obbligato in solido reperibile secondo le regole dell'art. 214 CDS. Il fermo permane fino all'esibizione del documento che legittima il possesso, o comunque decorsi sessanta giorni.

12.1.2 il trasgressore non paga subito la sanzione amministrativa ne presta cauzione. Il veicolo è sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 207 CDS ed è perciò fatto trasportare e custodire presso un custode acquirente dove è trattenuto fino al pagamento ovvero, in mancanza, per i 60 giorni successivi. In tali casi:

  1. se avviene il pagamento della sanzione entro 60 gg, il veicolo deve essere ritirato dall'avente diritto e preso in custodia da lui o da altro soggetto legittimato. Se non è ritirato entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di deposito di cui all'art. 213, c. 5 CDS (a cui l'art. 214 rinvia per la procedura) è alienato ai sensi dell'art. 213 c. 5 CDS
  2. se non avviene il pagamento della sanzione entro 60 gg il veicolo deve essere ritirato dall'avente diritto e preso in custodia da lui o da altro soggetto legittimato. Decorso tale termine, perciò, se entro i 5 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito sopraindicato non è acquisito in custodia dall'avente diritto, è alienato ai sensi dell'art. 213, c. 5 CDS
  3. in ogni caso, la restituzione del veicolo all'avente diritto è subordinata al pagamento delle spese di trasporto e custodia.

12.1.3 Se il veicolo è ritirato ed affidato in custodia all'avente diritto entro i termini indicati (entro 5 giorni dalla pubblicazione della comunicazione di deposito effettuata dopo il pagamento o dopo i 60 gg dall'applicazione del fermo) la procedura si diversifica a seconda che sia stato o meno esibito il documento che attesta la legittimità della circolazione in Italia.

12.1.3.1 Se, successivamente all'accertamento ed entro i termini sopraindicati (avvenuto pagamento o 60 giorni), il documento è esibito si possono avere due ipotesi:

  1. se, dall'esame del documento, si verifica che la circolazione era regolare (aveva sottoscrizione e data certa al momento dell'illecito), il veicolo è immediatamente riconsegnato al conducente inteso come colui che all'epoca dell'illecito era stato sorpreso alla guida) oppure al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario ed è libero da vincoli;
  2. se, dall'esame del documento si verifica la ricorrenza del divieto di circolazione al momento dell'accertamento [12], si applica nei confronti del conducente (inteso come colui che all'epoca dell'illecito era stato sorpreso alla guida) anche la sanzione per violazione del divieto di cui al nuovo art. 93 comma 1 bis CDS (con decorrenza del termine per la notifica del verbale dalla data di esibizione del documento). Il veicolo, tuttavia, in tali casi non viene sequestrato perché, al momento dell'esibizione, la circolazione in deroga al divieto è comunque legittima. Il veicolo, perciò, non passa dallo stato di fermo a quello di sequestro ma è riconsegnato, libero da vincoli, all'avente diritto.

12.1.3.2 Se il documento avente sottoscrizione e data certa non è esibito entro il termine di 60 giorni dalla contestazione:

  • il veicolo resta in stato di fermo amministrativo ma è affidato in custodia al conducente (inteso come colui che all'epoca dell'illecito era stato sorpreso alla guida) oppure al proprietario o ad altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 214. Lo stato di fermo dura per 60 giorni dalla data violazione.
  • al conducente (inteso come colui che all'epoca dell'illecito era stato sorpreso alla guida del veicolo estero) si applica la sanzione di cui all'art. 94, comma 3 CDS (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558) con decorrenza dei termini per la notificazione del verbale dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

12.1.3.3 In relazione alla diversa durata del termine di esibizione rispetto a quello del fermo amministrativo, si possono verificare due situazioni particolari:

  1. il documento non è esibito entro 60 gg. Dopo 30 gg dall'accertamento si applica la sanzione art. 94 c. 3 CDS. Il veicolo resta comunque in stato di fermo fino al 60° giorno. Solo dopo che è decorso questo termine, il veicolo è libero dal fermo. Se si trova ancora presso una depositeria, perché non è stato preso in custodia dal trasgressore al momento dell'accertamento o trascorso il termine indicato, l'organo di polizia procedente comunica alla Prefettura per la pubblicazione della comunicazione finalizzata all'alienazione del veicolo.
  2. il documento è esibito oltre i 30 gg ma prima di 60 gg. Dopo 30 gg si applica comunque la sanzione dell'art. 94 c. 3, ma il veicolo è libero dal fermo amministrativo dal momento dell'esibizione. Se il veicolo è ancora in deposito (custode acquirente) perché non preso in custodia dal trasgressore al momento dell'accertamento né ritirato dopo l'esibizione del documento, l'organo di polizia procedente, valutato che sono trascorsi infruttuosamente i 60 giorni, comunica alla Prefettura per la pubblicazione finalizzata all'alienazione del veicolo.

___

[12] Viene accertato che, al momento del controllo sulla strada, non aveva valido titolo di possesso del veicolo perché non era mai stato stipulato un contratto di locazione, leasing o comodato a dipendente o lavoratore oppure che il contratto era stato redatto in data successiva all'accertamento della circolazione.

 

13 AMBITI IN CORSO DI APPROFONDIMENTO

Per alcune particolari situazioni, di seguito indicate, in cui la nuova normativa dovrà essere raccordata con altre disposizioni, non espressamente richiamate, sono in corso approfondimenti. In linea generale, dovrà essere meglio chiarito se il veicolo estero non possa essere condotto da residente in Italia ovvero se i casi elencati, siano da considerarsi estranei al campo di applicazione delle nuove disposizioni. Al riguardo si fa riserva di istruzioni all'esito delle verifiche che saranno compiute durante la fase di approfondimento delle nuove norme.

13.1 Veicolo di impresa europea di noleggio senza conducente che loca a impresa di noleggio italiana che, a sua volta, loca a persona residente in Italia che conduce il veicolo.

13.2 Veicolo di impresa europea di leasing che concede veicolo a impresa di noleggio italiana che, a sua volta, loca a residente in Italia che conduce il veicolo.

13.3 Veicolo immatricolato a San Marino, concesso in comodato a dipendente o collaboratore di impresa Sammarinese che risiede in Italia. Infatti, pur trattandosi di comodato a favore di lavoratore o collaboratore, sembrerebbe non rientrare nella previsione di cui all'art. 9, c. 1-ter perché San Marino non appartiene all'UE o allo SEE ed è necessario tener presente l'eventuale portata della norma in relazione agli Accordi di buon vicinato in essere tra Italia e San Marino.

13.4 Veicolo dello Stato Città del Vaticano, nelle condizioni indicate dal punto precedente, in relazione agli Accordi vigenti tra il nostro Paese e quello Stato.

13.5 Veicolo immatricolato all'estero condotto da cittadino residente nel comune di Campione d'Italia.

13.6 Veicolo privato munito di targa diplomatica estera e condotto dall'agente diplomatico, residente in Italia e in servizio presso ambasciate o corpi diplomatici.

13.7 Veicolo privato, immatricolato all'estero, del personale civile e militare italiano in servizio presso gli Organismi Internazionali ed i Comandi NATO che mantiene la residenza in Italia, in relazione alle convenzioni e agli accordi bilaterali che regolano i rapporti tra la NATO e i Paesi ospitanti.

13.8 Veicolo di impresa europea di trasporto che ha sede secondaria (ovvero altra sede effettiva) in Italia che loca senza conducente a impresa di trasporto italiana per attività di trasporto in Italia che lo fa guidare a conducente dipendente (o socio, ecc.) residente in Italia (ai sensi e con limiti art. 84 CDS).

13.9 Veicolo di impresa europea di trasporto che loca senza conducente a impresa di trasporto italiana appartenente allo stesso gruppo d'impresa per attività di trasporto in Italia con conducente residente in Italia dipendente dell'impresa italiana.

 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON VEICOLO CHE SI TROVA IN ITALIA DA OLTRE 1 ANNO (art. 132 CDS)

 

14 AMBITO DEL DIVIETO

Principio generale: Il veicolo immatricolato all'estero e condotto in Italia secondo le regole della circolazione internazionale, cioè da persona non residente in Italia (ovvero residente da meno di 60 gg), può comunque permanere in Italia al massimo per un anno. Oltre questo termine la sua circolazione è vietata.

Deroghe: il veicolo estero presente sul territorio da più di un anno può circolare solo se è stato concesso a persona residente in Italia in leasing, locazione senza conducente o dato in comodato a lavoratore residente da parte di intestatario straniero non avente sede in Italia.

14.1 valgono le considerazioni di cui ai punti 1.1, 1.2 ed 1.3.

14.2 si applica anche al proprietario del veicolo estero che non risiede in Italia e lo conduce personalmente in Italia.

14.3 al di fuori delle deroghe indicate la circolazione è vietata anche se c'è a bordo il documento che autorizza la conduzione a titolo di comodato.

14.4 salvo casi di deroga, la violazione ricorre solo se è provata la permanenza del veicolo in Italia per oltre un anno.

14.5 se condotto da persona residente in Italia da oltre sessanta giorni, si applica anche la sanzione dell'art. 93 comma 7 bis CDS. Infatti, i due illeciti, avendo una diversa oggettività giuridica e diversi presupposti di fatto, possono concorrere tra di loro.

 

15 CONTENUTO DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

15.1 Scaduto il termine di un anno di permanenza continuativa in Italia, il veicolo non può più circolare sul territorio nazionale, neanche se condotto da straniero non residente e, quindi, l'intestatario straniero deve:

  • reimmatricolare il veicolo in Italia,
  • oppure, in alternativa, portarlo fuori dal territorio nazionale chiedendo al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa provvisoria, ai sensi dell'art. 99 CDS.

15.2 In tali casi, a completamento della procedura, l'ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

 

16 COSA ACCADE SE CIRCOLA DA OLTRE UN ANNO

16.1 L'intestatario o altra persona non residente in Italia che circola con veicolo straniero che si trova in Italia da oltre un anno è soggetto a sanzione amministrativa (pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848).

16.2 Il documento di circolazione è immediatamente ritirato dall'organo accertatore (ai sensi dell'art. 216 CDS) e trasmesso all'ufficio motorizzazione civile competente per territorio.

16.3 Il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo fino a quando non sia reimmatricolato o, in mancanza, fino al momento dell'esportazione definitiva (attivando la procedura di cui all'art. 99 CDS). Se non reimmatricolato o esportato entro 180 giorni è sottoposto a confisca amministrativa.

16.4 La violazione dell'art. 132, comma 5 CDS, può concorrere con quella dell'art. 93, comma 7-bis CDS, qualora il veicolo circola in Italia da oltre un anno e alla guida si trova persona residente in Italia da oltre 60 giorni.

 

17 PROCEDURA OPERATIVA PRATICA PER CIRCOLAZIONE VIETATA CON VEICOLO ESTERO OLTRE UN ANNO (art. 132, c. 5 bis CDS)

17.1 Si applica la stessa procedura operativa prevista per l'art. 93 comma 7-bis CDS per violazione del divieto di circolazione da parte di residente in Italia (v. paragrafo 4).

 

18 DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

18.1 Il veicolo immatricolato all'estero che è concesso in leasing, locazione senza conducente a persona (fisica o giuridica) residente in Italia ovvero dato in comodato a lavoratore o collaboratore residente in Italia, può circolare oltre l'anno senza procedere a reimmatricolazione o esportazione

18.2 A bordo del veicolo ci deve essere documento idoneo (v. paragrafo 8)

 

19 CONCORSO CON NORME DOGANALI

19.1 Per i veicoli immatricolati in Stati Ue non ci sono vincoli doganali. Si applica solo la sanzione prevista da tale norma.

Per veicoli immatricolati in Stati Extra Ue, invece, valgono anche le norme doganali che consentono, solo a determinate condizioni e per periodi limitati, la conduzione da parte di persona residente in Italia. Si può avere, perciò, concorso tra queste violazioni e quelle doganali.

 

Allegato 4

SCHEDA ILLUSTRATIVA ALLEGATA (ALL. 4)

RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLE VIOLAZIONI

Testo integrato dell'art. 196 del DLG 30.4.1992 n. 285 Codice della strada e successive modificazioni risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113

Art. 196 Principio di solidarietà (v. c. 1)

ILLUSTRAZIONE MODIFICHE

1 NUOVA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLE VIOLAZIONI

1.1 PRINCIPI GENERALI (IMMUTATI)

1.1.1 Delle violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria risponde come obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta:

  • il proprietario del veicolo se trattasi di veicolo isolato;
  • il proprietario del rimorchio (o semirimorchio) se trattasi di veicolo complesso (autotreno, autoarticolato autosnodato). La responsabilità solidale è esclusa se il proprietario prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà.

1.1.2 Quando il veicolo è ceduto in usufrutto, venduto con patto di riservato dominio o utilizzato a titolo di locazione finanziaria, in vece del proprietario, rispondono come obbligati in solido rispettivamente, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Tutti i soggetti sopraindicati sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provino che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la loro volontà.

1.1.3 Nelle ipotesi di locazione senza conducente (art. 84 CDS) al posto del proprietario del veicolo [1] risponde solidalmente il locatario. Per questo soggetto non sembra ammessa prova contraria della circolazione contro la sua volontà.

 

1.2 ECCEZIONI (MODIFICATE DA NUOVA NORMA)

1.2.1 La nuova norma dell'art. 196, interviene sul regime generale sopraindicato prevedendo nuovi casi di responsabilità solidale, riferibili a persone che hanno rapporto di utilizzazione non occasionale del veicolo, pur non avendo su di esso i diritti reali di cui sopra. In particolare, la nuova norma, prevede la responsabilità solidale nei confronti di:

  • Utilizzatore temporaneo registrato (art. 94, c. 4 bis)
  • Conducente del veicolo estero (artt. 93, c. 1-bis e 1-ter CdS e art. 132, c. 3, Cds)

1.2.2 Nei casi di intestazione per uso temporaneo (art. 94, comma 4-bis) [2], al posto del proprietario, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Si tratta di una casistica molto ampia ed eterogenea di soggetti che non sono proprietari ma che hanno la disponibilità temporanea del veicolo (sono diversi dall'intestatario risultante al PRA). In particolare:

1.2.2.1 in caso di variazione della denominazione dell'intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano di annotazione nel PRA, risponde in solido con l'autore della violazione non il proprietario indicato al PRA ma il soggetto che ha annotato l'operazione di variazione all'archivio veicoli della MCTC;

1.2.2.2 in caso di temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, a titolo di comodato [3], risponde in solido il comodatario fino alla data di scadenza del relativo contratto indicata nell'archivio veicoli della MCTC. Occorre precisare che:

  1. nel caso di comodato familiare, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Tuttavia, se la comunicazione alla MCTC è stata effettuata, il familiare convivente diviene obbligato in solido.
  2. nel caso di comodato di veicolo aziendale, per periodi superiori ai 30 giorni, è previsto sia annotato il comodato solo nel caso di:
  • veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in comodato, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d'impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
  • veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente che vengano da queste concessi in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti, ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell'Azienda [4].

1.2.2.3 in caso di temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale, risponde come obbligato in solido l'affidatario del veicolo riportato sulla carta di circolazione; la norma non trova applicazione in caso di sequestro o fermo amministrativo che, peraltro, non consentono l'uso del veicolo.

1.2.2.4 in caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai 30 giorni, risponde come obbligato in solido (fino scadenza del relativo contratto) il nominativo indicato come locatario nell'archivio nazionale veicoli.

1.2.2.5 in caso di veicolo intestato a persone incapaci [5] risponde come obbligato in solido il genitore o il tutore, quale risulta dal provvedimento adottato dal giudice tutelare, ed indicato nell'archivio veicoli della MCTC.

1.2.2.6 in caso di veicoli intestati a persona deceduta, nelle more della definizione della successione che definisca la proprietà del mezzo, risponde come obbligato in solido l'erede che utilizza effettivamente il veicolo da più di 30 giorni. Questa persona, infatti, è tenuta a trascrivere la sua utilizzazione temporanea nell'archivio nazionale veicoli MCTC.

1.2.2.7 in caso di veicolo con contratto "rent to buy" [6] risponde come obbligato in solido la persona indicata come utilizzatore nell'archivio nazionale veicoli MCTC.

1.2.2.8 in caso di temporanea disponibilità, per periodo superiore a 30 gg, di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 6 te immatricolati in uso proprio, conseguente ad affitto di azienda o a ramo della stessa, risponde come obbligato in solido l'imprenditore che ha affittato l'azienda o ramo di essa [7].

Anche in tutti questi casi, stando al tenore letterale della norma dell'art. 196 CDS, per escludere la responsabilità solidale, non sembra ammessa prova contraria della circolazione contro la volontà dell'intestatario temporaneo.

1.2.3 La responsabilità solidale dei soggetti sopraindicati può essere considerata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal CdS solo in presenza dalle annotazioni risultanti dalla carta di circolazione o nell'Archivio Nazionale dei veicoli, con le quali è attestato che l'avente titolo ha provveduto a registrare, prima della commissione dell'illecito, l'utilizzazione temporanea che rende legittima la responsabilità solidale da parte di questi anziché del proprietario. In caso di mancata annotazione per omissione di richiesta degli interessati entro i termini previsti dall'art. 94 CDS, si continua a considerare obbligato in solido il proprietario del veicolo risultante dall'Archivio Nazionale dei Veicoli.

1.2.4 Nel caso di veicolo estero condotto da residente in Italia da più di 60 gg (art. 93, comma 1-bis CDS) risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

1.2.5 Nel caso di veicolo estero in leasing, in locazione senza conducente ovvero ceduto in comodato a lavoratore o collaboratore risedente in Italia da parte di impresa straniera di Stato membro UE O SEE che non ha sede in Italia (art. 93 comma 2-ter), risponde solidalmente la persona residente in Italia che, sulla base del titolo riportato nel documento presente a bordo, ha la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà. TUTTAVIA, se, al momento del controllo non viene esibito il documento con il titolo di possesso del veicolo, responsabile in solido è sempre considerato il conducente.

1.2.6 Nel caso di veicolo estero presente in Italia da oltre 1 anno, condotto da persona non residente in Italia (art. 132 CDS), della violazione risponde come obbligato in solido il proprietario straniero del veicolo (o altro soggetto straniero che risponde in sua vece, se ricorre il caso).

1.2.7 Nel caso di veicolo estero presente in Italia da oltre 1 anno in leasing, in locazione senza conducente ovvero ceduto in comodato a lavoratore o collaboratore risedente in Italia da parte di impresa straniera di Stato membro UE O SEE che non ha sede in Italia (art. 132 ed art. 93 comma 1-ter), risponde solidalmente la persona residente in Italia che, sulla base del titolo riportato nel documento presente a bordo, ha la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà. TUTTAVIA, se, al momento del controllo non viene esibito il documento con il titolo di possesso del veicolo, responsabile in solido è sempre considerato il conducente.

___

[1] Ma, secondo Cass. Civ., Sez. VI, 2, 5.6.2018 n. 14452, anche la società locatrice resta obbligata in solido, in quanto la previsione di solidarietà del locatario di cui all'art. 196, c. 1 CDS, sarebbe da aggiungere e non da sostituire alla solidarietà degli altri soggetti.

[2] Secondo l'art. 94, comma 4-bis CDS. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 dello stesso art. 94, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, devono essere dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 94 CDS. Il regolamento indica in modo dettagliato quali sono i casi in cui deve essere fatta l'annotazione e chi deve farla (v. art. 247 bis CDS).

[3] Il proprietario (od il "trustee"), il locatario (nell'ipotesi di leasing, previo assenso del locatore), l'usufruttuario, l'acquirente (nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore) possono concedere a terzi l'utilizzo del veicolo a titolo di comodato essenzialmente gratuito. I veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Il comodato può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad accordo orale in quanto il codice civile non impone vincoli di forma. Tuttavia, per renderlo opponibile a terzi occorre sia redatto in forma scritta e registrato. Il subcomodato (comodatario che a sua volta concede ad altro soggetto l'uso del veicolo) non rientra tra le ipotesi contemplate.

[4] Per essere obbligatoria l'annotazione si richiede la sussistenza dell'uso esclusivo e personale del veicolo. Perciò, non danno luogo a mutamento di responsabilità solidale (perché la predetta norma dell'art. 94, comma 4 bis non si applica) nel caso di disponibilità del veicolo a titolo di:

  • fringe-benfit (retribuzioni in natura, quindi non gratuite, consistenti nell'assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro che per esigenze private),
  • utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (veicoli utilizzati per attività lavorative c utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o l'abitazione o nel tempo libero),
  • utilizzo del medesimo veicolo da parte di più dipendenti.

[5] Sono ritenuti incapaci di agire, in modo assoluto, i minori degli anni 18 e gli interdetti, giudiziali (qualora l'interdizione sia disposta con sentenza del giudice) e legali (quando ciò sia stabilito dal giudice penale quale pena accessoria a seguito della condanna per taluni reati).

[6] Prassi contrattuale caratterizzata dalla possibilità, da parte del potenziale acquirente, di acquisire immediatamente la disponibilità del bene, dietro corrispettivo di un canone periodico, e dalla possibilità di acquistarne la proprietà, a scadenza del termine prefissato, pagando una somma a saldo del prezzo che, in tutto o in parte, tiene conto di quanto già anticipato mediante il versamento dei canoni.

[7] Tale ipotesi, infatti, rientra nella fattispecie residuale di cui alla lettera c) dell'art. 247 bis regolamento CDS. Nelle more dell'attivazione di apposita procedura informatica, i dati identificativi dell'utilizzatore (nome e cognome/denominazione dell'impresa, residenza/sede) devono essere annotati nelle righe descrittive della carta di circolazione tramite, a seconda del caso, apposito tagliando di aggiornamento o emissione di un duplicato della carta di circolazione.

 

Tags: immigrazione, stranieri, art.132 cds, art.7 cds, art.93 cds

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