Min. Interno - Circ. 24/12/2018 n. 9742 - Modifica art. 193 Codice della Strada. Modifica art. 126-bis Codice della strada

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI

Prot. 300/A/9742/18/149/2018/07

24/12/2018

OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Modifica art. 193 Codice della Strada. Modifica art. 126-bis Codice della strada.

 

In data 13 dicembre 2018 è stato approvata in via definitiva la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 201 8, n. 119 recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria". La legge di conversione 17.12.2018 n. 136, è stata pubblicata sulla G.U n. 293 del 18.12.2018 ed è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul la Gazzetta Ufficiale.

In sede di conversione, l'art. 23-bis della predetta norma, ha introdotto modifiche all'art. 193 e all'art. 126-bis del Codice della strada.

In particolare, nell'art. 193 C.d.S. è stato inserito il comma 2-bis che prevede l'ipotesi di recidiva per i soggetti che siano incorsi, per più di una volta in un periodo di due anni, nella violazione prevista dal comma 2.

Come per tutte le altre ipotesi previste dal Codice della Strada, la possibilità di applicazione della recidiva, che è riferita alla ripetizione del comportamento del conducente anche quando ciascun illecito è commesso con veicoli diversi, richiede che la prima violazione sia già stata definita nel momento in cui è commessa la seconda, per la quale, invece, non si richiede la definizione. In termini pratici, il procedimento potrà dirsi definito nel caso in cui per la prima violazione di cui all'art. 193, comma 2, il trasgressore abbia provveduto al pagamento (anche in forma scontata) ovvero non vi abbia provveduto entro i termini prescritti, quando siano decorsi inutilmente i termini per presentare il ricorso ovvero, infine, in caso di presentazione dello stesso, questo sia stato respinto con provvedi mento definitivo.

La recidiva può operare anche se, per la prima violazione o per la seconda, il trasgressore si sia avvalso della riduzione della sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 193 C.d.S. ed anche nel caso in cui il veicolo con il quale è stata commessa la prima violazione è stato confiscato ai sensi dell'art. 193, comma 4, C.d.S.

In caso di applicazione della recidiva, si prevede il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'ipotesi base (cioè la sanzione dell'art. 193, comma 2 C.d.S.), la sospensione della patente di guida da uno a due mesi ed il fermo ammnistrativo del veicolo per 45 giorni, dopo la definizione dell'illecito. Ovviamente, essendo prevista la sospensione della patente di guida, nel caso di recidiva non è ammessone il pagamento in forma agevolata con lo sconto del 30%.

Secondo in principi generali di applicazione delle sanzioni amministrative, la recidiva opera solo con riferimento alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della novella richiamata con la conseguenza che, per consentire l'applicazione delle conseguenze derivanti dalla recidiva, sia la prima che la seconda violazione o le successive, devono essere state commesse dopo tale data.

L'accertamento della recidiva potrà essere agevolato dalla circostanza che, come meglio precisato di seguito, la modifica normativa di cui al richiamato DL n. 119/2018 ha previsto che per la circolazione senza copertura assicurativa il conducente subisca decurtazione di punti. Infatti, la presenza di decurtazione di punti per tale violazione nell'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 C.d.S., riferita ai due anni precedenti, può essere sicuro indice della presenza di una precedente violazione definita e consentire, solo sulla base di tale risultanza, l'applicazione delle conseguenze previste per la recidi va direttamente al momento dell'accertamento della seconda violazione.

Il ritiro della patente di guida, secondo quanto previsto dall'art. 218 C.d.S., è disposto dall'operatore di Polizia che accerta la seconda violazione quando, in quel momento, ha contezza che il conducente ha commesso, nei due anni precedenti, una violazione della stessa specie che è stata definita. In caso diverso, la patente non è immediatamente ritirata e la sospensione della patente è disposta dalla Prefettura a seguito di segnalazione circostanziata da parte dell'Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato la seconda violazione.

Il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni, invece, è disposto dal l'Ufficio o Comando procedente solo successivamente alla definizione della seconda violazione, dopo il dissequestro del veicolo. Infatti, la norma dell'art. 193, c. 2 bis C.d.S., stabilisce che il fermo decorra dal momento in cui l'interessato ha provveduto alle formalità per il dissequestro con il pagamento della sanzione pecuniaria d i cui al comma 2 dell'art. 193 C.d.S. e l'attivazione della polizza di assicurazione per almeno sei mesi. Il fermo del veicolo è attuato con le procedure di cui all'art. 214 C.d.S. ed è affidato, salvo i casi di impossibilità, al proprietario del veicolo, al conducente al momento dell'accertamento dell'illecito, ovvero ad altro obbligato in solido.

La sanzione accessoria del fermo amministrativo non si applica nel caso in cui il soggetto si avvalga delle facoltà previste dal comma 3 chiedendo la rottamazione del veicolo.

Secondo le indicazioni dell'ultimo periodo del nuovo comma 2 bis dell'art. 193 C.d.S., limitatamente alle ipotesi di recidiva disciplinate dalla richiamata norma, in caso di applicazione del sequestro e del successivo fermo amministrativo, le eventuali spese di trasporto e custodia del veicolo, quando questo non è stato affidato al proprietario, al conducente ovvero ad altro obbligato in solido ed al cui pagamento è subordinata la restituzione del mezzo, sono dovute soltanto se i l conducente coincide con il proprietario del veicolo. Pertanto, ove il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, la restituzione del mezzo sottoposto a fermo amministrativo al proprietario non è subordinata alla verifica del pagamento delle spese di custodia da parte di questi.

Con la modifica del comma 3 dell'art. 193 C.d.S., è stata limitata la possibilità di pagare in forma agevolata e più ridotta la sanzione pecuniaria per chi riatti va la copertura assicurativa entro trenta giorni dalla scadenza precedente ovvero chiede la rottamazione del veicolo. Infatti, in tali casi, la riduzione della sanzione passa da un quarto, prevista in precedenza, alla metà dell'importo dovuto ai sensi del comma 2 dell'art. 193 C.d.S.

Infine, si segnala che lo stesso art. 23-bis del decreto-legge 119/2018, ha modificata la tabella allegata all'art. 126-bis C.d.S., inserendo la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida nelle ipotesi d i violazione dell'art. 193, comma 2 C.d.S. La decurtazione si applica per tutte le violazioni, anche al di fuori del campo di applicazione della recidiva. Pertanto, la decurtazione di punti è disposta anche quando il trasgressore si sia avvalso del pagamento in misura agevolata e più ridotta prevista dall'art. 193, comma 3, C.d.S. ovvero nel caso di circolazione con certificato di assicurazione falso o contraffatto.

Naturalmente, la decurtazione di punteggio sarà possibile solo con riferimento alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della novella richiamata. Non si potrà applicare, invece, per le violazioni commesse in precedenza anche se sono definite in tempo successivo all'entrata in vigore.

Per pronto riferimento, si allega il testo dell'art. 193 C.d.S. con le modifiche in parola.

***

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

 

Tags: art.193 cds, art.126bis cds

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