M.E.F. - Interpello 24/10/2018 n. 48 - Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Parcometri.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Agenzia delle Entrate
Divisione Contribuenti

Risposta n. 48

Roma, 24 ottobre 2018

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Parcometri.

 

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa, di seguito anche "l'interpellante" o "l'istante", è una società che produce e commercializza parcometri e sistemi di parcheggio a barriere, svolgendo anche, in maniera non prevalente, l'attività diretta di gestione di parcheggi.
Gli apparecchi citati sono omologati dal Ministero dei Trasporti in quanto conformi alla norma UNI EN 12414, la quale "non prevede registrazioni assimilabili a "giornale di fondo" ma la stampa, tramite report di scassettamento, della somma dei mezzi fisici di pagamento incassati nella sessione ed il valore complessivo storico e della memorizzazione su memoria non volatile dei totali corrispettivi storici".
Sino ad ora, per l'attività di gestione dei parcheggi, la società ha registrato sul registro dei corrispettivi l'importo incassato nello stesso giorno del suo prelevamento dai singoli parcometri, conservando "sempre gli ultimi ticket attestanti l'importo prelevato".
Considerato che, secondo la ricostruzione fornita dall'interpellante, le prestazioni certificate dagli apparecchi in esame non sono soggette ad emissione di documentazione fiscale ex articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e la stampa dei report di "scassettamento" non rientra tra i documenti menzionati dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si chiede se la conservazione di tali report sia obbligatoria.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Al quesito posto, l'istante fornisce risposta negativa, ritenendo corretto "annotare sul registro dei corrispettivi il totale della somma degli scassettamenti avvenuti nel giorno e conservare, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 600 del 1973, i registri dei corrispettivi compilati".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tenuto conto delle modifiche normative apportate dall'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - che ha previsto come obbligatorie, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei relativi corrispettivi giornalieri - l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016, ha chiarito che le nuove previsioni non riguardano i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null'altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio (cfr. gli articoli 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 giugno 1992).
Nella medesima risoluzione si è inoltre precisato che il decreto ministeriale 30 luglio 2009, nell'aggiornare le caratteristiche dei biglietti di trasporto e di sosta, ha equiparato la gestione dei dati fiscali memorizzati dalle macchine emettitrici dei titoli di trasporto a quella dei titoli di parcheggio.

In particolare, l'articolo 2 di tale decreto prevede che:
"1. L'esercente annota in apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite dei documenti di viaggio o di sosta. [...].
2. L'esercente annota sul registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), e con riferimento al mese anteriore, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore.
3. L'esercente l'attività di trasporto annota nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il primo giorno non festivo successivo e con riferimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 30 giugno 1992, relativo all'emissione o alla riutilizzazione di documenti di viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con microprocessore suscettibile di riprogrammazione. L'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio effettua, negli stessi termini, analoga annotazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o informatizzate o strumenti similari. [...]".
Dalla previsione appena richiamata si ricava che, pur in assenza di un vero e proprio giornale di fondo all'interno degli apparecchi, il gestore del parcheggio deve eseguire annotazioni similari a quelle che dallo stesso deriverebbero, assumendo rilevanza qualunque documento (come il report di "scassettamento") che consenta di giustificare tali annotazioni, nonché di controllarne la correttezza.
In senso contrario a quanto precede, nessun rilievo ha la circostanza che l'articolo 22 del d.P.R. n. 600 del 1973 non citi espressamente il documento in esame.
Infatti, la norma non solo lascia fermo "quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti", ma anche l'obbligo di conservazione delle "scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali" (cfr. i commi 1 e 2), senza contare che lo stesso articolo ha un ambito applicativo limitato alle imposte dirette, non sostituendosi, ma aggiungendosi, alle disposizioni legislative dettate in altri ambiti (quali, per l'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 39 del d.P.R. n. 633 del 1972).
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può condividersi la soluzione interpretativa proposta dall'istante, permanendo come necessaria la conservazione del più volte citato report di scassettamento.

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
firmato digitalmente

 

Tags: parcheggi

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