DPR 495/92 - Art. 019 (Art. 10 Cod. Str.) Oneri a carico del richiedente

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

19. (Art. 10 Cod. Str.) Oneri a carico del richiedente.

1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.

2. L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.[1]

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 17, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Tags: reg cds - titolo 1, dpr 495/1992, art.10 cds

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