DPR 495/92 - Art. 017 (Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

17. (Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno ed a mesi tre.

2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi sei. Per le categorie individuate all'articolo 13, comma 2, punto B), l'autorizzazione ha validità annuale.[1]

3. Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno, di norma, validità di un anno e, comunque, non superiore ad un anno.[2]

4. È facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.

5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 15, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

[2] Comma così modificato dall'art. 15, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

Tags: reg cds - titolo 1, dpr 495/1992, art.10 cds

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