C.d.S. - Art. 011 - Servizi di polizia stradale

Codice della strada

Art. 11 - Servizi di polizia stradale [1] [2]

1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati [3].

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

 


[1] Vedi regolamento c.d.s. art. 21.

[2] L'ISTAT, che attualmente elabora, con il supporto dell'ACI, i dati forniti dagli operatori di polizia, con circolare 11.11.2011 n. 22 prot. 8242, ha fornito istruzioni per la rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone.

Vedi anche direttiva 2008/96/CE del 19.11.2008 relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, recepita con D.Lgs. 15.3.2011, n. 35, all'art. 7.

L'art. 56 della legge 29.7.2010 n. 120 recante Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale ha previsto che: ”1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conv., con mod., dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”

[3] Vedi istituzione presso il Ministero dell'Interno del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, denominato "Viabilità Italia", a seguito del D.M. 27.1.2005, come modificato dal D.M. 15.11.2011.

Tags: soccorso stradale, art.11 cds

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