M.I.T. - D.M. 21/12/2018 n. 549 - Proroga al 1° gennaio 2020 dell'entrata in vigore della valutazione impatto sicurezza stradale (VISS)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
21 dicembre 2018, n. 549

Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 "Sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE" che, in particolare, individua la rete stradale italiana appartenente alla rete transeuropea;
Vista la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
Vista la decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 e successivi aggiornamenti, che individua la rete transeuropea dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, che individua la rete stradale di interesse nazionale;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della citata direttiva 2008/96/CE e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina contenuta nel decreto medesimo si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico e che con decreto del Ministro per le infrastrutture e dei trasporti il suindicato termine possa essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio 2021;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", che, prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
Visto, in particolare, il comma 4, del citato articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, che attribuisce all' Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali autostradali "... le funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 ...";
Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 426 del 30 dicembre 2015 e n. 434 del 7 dicembre 2016, con i quali il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, è stato prorogato rispettivamente al 1° gennaio 2017 e al 1° gennaio 2018;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 573 del 20 dicembre 2017 che ha ulteriormente prorogato il suddetto termine al 1° gennaio 2019;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare il suindicato termine del 1° gennaio 2019, relativamente all'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, nelle more della piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, come stabilito dal richiamato articolo 12, comma 19, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
Sulla proposta del direttore generale per le strade. e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, di cui alla nota n. 13634 del 16 novembre 2018;

Decreta:

Art. 1
Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 573 del 20 dicembre 2017, è prorogato al 1° gennaio 2020, ovvero in data antecedente, corrispondente alla piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a norma dell'articolo 12, comma 19, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 21 dicembre 2018
Il Ministro: TONINELLI

 

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