Cass. pen. sez. IV - Sent. 22/07/2019 n. 32482 - In caso di condanna per una pluralità di violazioni che comportano l'applicazione della sospensione della patente, la durata complessiva è la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illec

Cass. pen. sez. IV - Sent. 22 luglio 2019 n. 32482

In caso di condanna per una pluralità di violazioni che comportano l'applicazione della sospensione della patente, la durata complessiva è la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Carla MENICHETTI
Rel. Consigliere: Daniele CENCI
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 15 maggio 2018 il Tribunale di Urbino, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto A. A. responsabile dei reati di fuga e di omissione di soccorso stradale (art. 189, commi 6 e 7, d.Igs. 30 aprile 1992, n. 285), commessi l'8 novembre 2015, e, in conseguenza, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed applicato l'art. 81 cod. pen., ha condannato l'imputato alla pena - sospesa - stimata di giustizia; ha altresì applicato la sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi.

2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Ancona, che lamenta, come unico motivo, violazione di legge (art. 189, commi 6 e 7, del d.Igs. n. 285 del 1992 ed art. 81 cod. pen.).
Il Tribunale, nello stabilire la durata della sospensione della patente avrebbe dovuto - opina il Requirente - non già fare applicazione dell'istituto di cui all'art. 81 cod. pen., ma invece, applicare la sospensione della patente di guida nella misura prescritta per ciascuno dei due reati commessi e poi cumulare aritmeticamente i due periodi, come ritenuto dalla Corte di legittimità, in particolare da Sez. 4, n. 31388 del 14 aprile 2010, ric. P.G. in proc. Rupa, non mass., che si richiama. In conseguenza, poiché per il reato di fuga la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida oscilla da uno a tre anni e per quello di omissione di assistenza la forbice va da un anno e sei mesi e cinque anni, la durata della misura non sarebbe mai potuta essere più breve - si ritiene - di due anni e sei mesi (infatti: un anno + un anno e sei mesi).
Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza, limitatamente al segnalato vizio, e l'adozione da parte della S.C. dei conseguenti provvedimenti.

3. Con memoria pervenuta il 6 marzo 2019 il difensore dell'imputato ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso de P.G. e, solo in via subordinata, annullarsi la sentenza con rinvio al Tribunale di Urbino.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Tribunale di Urbino, infatti, non ha tenuto conto che "In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 I. 24 novembre 1981 n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, che delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive (come nel caso dell'art. 81 cod. pen.)" (Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; in conformità, v. Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136; Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012, PG in proc. Papolini, Rv. 253503; Sez. 3, n. 42993 del 13/10/2010, Pmt in proc. Guizzo, Rv. 248667; Sez. 4, n. 25933 del 06/05/2009, El Khanza, Rv. 244230; Sez. 4, n. 15283 del 24/03/2009, P.M. in proc. Simoncini, Rv. 243877; Sez. 4, n. 33691 del 03/06/2003, dep. 2004, P.G. in proc. Consani, Rv. 229097).

2. Consegue di necessità l'annullamento, da pronunziarsi senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, durata che, ai sensi dell'art. 620, lett. l, cod. proc. pen., può essere direttamente rideterminata nella misura di due anni e sei mesi (minimo di un anno, per il reato di fuga + minimo di un anno e sei mesi, per quello di omissione di assistenza).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durate della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida che ridetermina in due anni e sei mesi.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Il Presidente: MENICHETTI
Il Consigliere estensore: CENCI

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019.

Tags: omissione di soccorso, sospensione patente violazioni penali, art.189 cds

Stampa Email

Documenti correlati

  1. News
  2. Approfondimenti
  3. Normativa
  4. Giurisprudenza
  5. Prassi
  6. Quesiti
  7. Articoli