Cass. civ, sez. II - Sent. 16/09/2019 n. 22991 - Mancato uso della cintura di sicurezza - Impossibilità della contestazione immediata per allontanamento del trasgressore

Cassazione Civile sez. II - Sentenza 16/9/2019 n. 22991

Quando durante l'accertamento per mancato uso della cintura di sicurezza, la contestazione immediata viene resa impossibile dall'allontanamento del trasgressore, se l'allontanamento avvenga senza l'autorizzazione dei verbalizzanti, o viceversa, avvenga con l'autorizzazione di costoro, all'esito di una richiesta in tal senso formulata dal trasgressore, è tutt'affatto irrilevante ai fini dell'integrazione della situazione - descritta nell'articolo 384, lettera f) del Regolamento del codice della strada.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato: che il dott. Omissis ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Torino, confermando la decine del giudice di pace di Chieri, ha rigettato la sua opposizione avverso l'ordinanza d'ingiunzione del prefetto di Torino che lo aveva sanzionato per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre era alla guida di una automobile;
che l'impugnata sentenza ha ritenuto che il mancato uso delle cinture di sicurezza potesse essere contestato solo con querela di falso, giacché solo al giudizio di falso sarebbe stata riservata "la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti"(pag.3 della sentenza);
che con il primo motivo di ricorso, riferito al vizio di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 172 cod. strada e 2700 c.c.), il ricorrente césura la sentenza impugnata per aver statuito che la constatazione che il sig. Omissis circolava alla guida di autoveicolo senza indossare le cinture di sturezza, contenuta nel verbale impugnato, facesse fede fino a querela di falso ex art.2700 c.c. ancorché, si sottolinea nel mezzo di impugnazione, concernesse una circostanza oggetto di percezione sensoriale, come tale suscettibile di errore di fatto; che con il secondo motivo si lamenta l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. o, in via gradata, l' omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla omissione della contestazione immediata da parte dei verbalizzanti, in difetto di motivi che rendessero la stessa impossibile; che con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 cod. strada e dell'art. 384 del relativo Regolamento di esecuzione, in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che l'omissione della contestazione immediata fosse legittimata dalla circostanza, emergente dal verbale, che trasgressore "richiedeva notifica del verbale a casa perché aveva fretta"; nel mezzo di ricorso si argomenta che la "fretta" addotta dal trasgressore non potrebbe farsi rientrare nell'elenco dei motivi che consentono per legge l'omissione della contestazione immediata e che la richiesta del trasgressore di a ricevere la notifica casa non sarebbe assimilabile al rifiuto di ricevere la notifica, costituendo una semplice richiesta alla quale le forze dell'ordine avrebbero potuto e dovuto opporsi; che la Prefettura di Torino non ha spiegato attività difensiva in questa sede;
che la causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 18.1.18, per la quale non sono state depositate memorie illustrative; ritenuto: che il primo motivo non può trovare accoglimento perché le Sezioni Unite di questa corte hanno già avuto modo di chiarire che l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata (sent. n.17355/09, in conformità, Cass. n. 25842/08); che il secondo motivo di ricorso coglie un'effettiva omissione di pronuncia del tribunale sul motivo di appello con cui l'odierno ricorrente aveva riproposto in secondo grado la questione dell'inidoneità della richiesta del trasgressore a giustificare l'omissione di contestazione immediata della violazione; il motivo, tuttavia, non può trovare accoglimento perché la questione su cui il primo giudice non si è pronunciato va risolta, come si vedrà nell'esame del terzo motivo di ricorso, in senso sfavorevole all'odierno ricorrente (cfr. Cass. n. 8561/06: «In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il ricorso per cassazione che denunzi il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un motivo dell'opposizione può condurre alla cassazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che, nel caso di sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l'enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto, senza necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinché dichiari infondato il motivo non esaminato» (conf., da ultimo, SSUU 2731/17);
che il terzo motivo di ricorso va infine rigettate( perché la contestazione immediata viene resa impossibile dall'allontanamento del trasgressore; che poi tale allontanamento avvenga senza l'autorizzazione dei verbalizzanti, o viceversa, avvenga con l'autorizzazione di costoro, all'esito di una richiesta in tal senso formulata dal trasgressore, è tutt'affatto irrilevante ai fini dell'integrazione della situazione - descritta nell'articolo 384, lettera f) del Regolamento del codice della strada - dell'accertamento in assenza del trasgressore; che pertanto il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola; che non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo la Prefettura di Torino spiegato difese in questo giudizio di legittimità; che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'articolo 1-bis dello stesso articolo 13.

 

Tags: art.172 cds, contestazione differita verbale

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