Cass. pen. sez. feriale - Sent. 01/08/2019 n. 35398 - Diritto all'assistenza legale in caso di prelievo ematico per l'accertamento del tasso alcolemico

Cassazione Penale – Sez. feriale Sentenza n. 35398 del 01/08/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -
Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere -
Dott. BRUNO Mariarosaria - rel. Consigliere -
Dott. MOROSINI Elisabetta Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.G.D.B.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso chiedendo;

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa in data 4/2/2019, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Napoli con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2000 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 lett. b), commi 2 bis e 2 sexies - così riqualificata la originaria imputazione - per essersi posto alla guida dell'autoveicolo Nissan in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato pari a g/l 1,26, con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale e di avere commesso il fatto dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00.

2. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo di difensore, formulando i motivi di doglianza di seguito indicati.

Nel primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 354 e 356 c.p.p., art. 114 disp. att. c.p.p.; vizio di motivazione sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità; mancata assunzione di una prova decisiva.

La difesa richiama il consolidato principio elaborato in sede di legittimità, in base al quale l'esito dell'accertamento del tasso alcolemico effettuato mediante prelievo ematico presso una struttura ospedaliera, su richiesta della Polizia giudiziaria, in assenza del previo avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., è inutilizzabile. Lamenta quindi che l'accertamento effettuato sulla persona del ricorrente fu sollecitato dalla Polizia giudiziaria e che il ricorrente non fu avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il Giudice di prime cure e la Corte di appello, investite della questione, avrebbero fornito sul punto una motivazione apodittica, non fondata su dati oggettivi, ma su presunzioni.

La motivazione si porrebbe in contrasto con quanto venne riferito in udienza dal verbalizzante D.P., il quale ebbe a dichiarare che l'accertamento fu sollecitato dallo stesso corpo di Polizia presso il personale medico.

Lamenta inoltre di avere richiesto, alla luce della testimonianza resa dal teste qualificato D.P., la rinnovazione della istruttoria dibattimentale al fine di acquisire l'integrale cartella clinica riguardante la persona dell'imputato, onde stabilire, in relazione alle condizioni fisiche presenti all'atto del ricovero, se costui abbisognasse di esami diagnostici approfonditi o di un semplice esame obiettivo. La Corte di merito avrebbe trascurato totalmente la decisività di tale acquisizione, negando la richiesta.

Nel secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p..

Il diniego dell'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, secondo la difesa, si fonderebbe su argomentazioni erronee. La passeggera presente nell'autoveicolo, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di merito, non riportò lesioni in seguito all'incidente. Invero, al fascicolo processuale non risultano acquisite certificazioni mediche che riguardano la sua persona.

Non sussisterebbero ragioni ostative all'applicazione dell'istituto, sia in considerazione dell'assoluta episodicità della condotta, confermata dalla incensuratezza del ricorrente, sia in considerazione delle circostanze del fatto, essendo la collisione avvenuta con un'autovettura parcheggiata, in zona scarsamente trafficata ed a velocità ridotta.

Nel terzo motivo si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, della severità del trattamento sanzionatorio più benevolo.

Motivi della decisione

1. Si osserva, con rilievo di ordine assorbente rispetto agli ulteriori motivi di doglianza, che è fondato il primo motivo di ricorso.

La Corte di merito, investita della questione circa la inutilizzabilità del risultato delle analisi concernenti il tasso alcolemico, riportandosi integralmente alla motivazione espressa dal primo giudice, ha ritenuto che tale risultato fosse utilizzabile in quanto il prelievo era stato effettuato nella struttura sanitaria in cui era stato trasferito d'urgenza l'imputato, per ragioni di diagnosi e cura. Ha desunto tale circostanza dal fatto che il certificato di analisi non conteneva soltanto l'indicazione del tasso alcolemico ma una serie di altri valori relativi a voci diverse, quali il "tempo di protrombina", il "fibrinogeno", il "glucosio", l'"ematocito". Ha aggiunto che il verbalizzante D.P., il quale ha riferito che la Polizia giudiziaria si era attivata perchè il personale sanitario verificasse il tasso alcolemico, "non ha escluso che gli esami del sangue siano stati fatti anche per ragioni sanitarie".

2. E' d'uopo rilevare come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente chiarito che "In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 c.p.p., e art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 5" (così, da ultimo, Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, P.G. in proc. Lirussi, Rv. 27193501; conformi: Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 27222501; Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 23/01/2017, Rv. 268885; Sez. F, n. 34886 del 06/08/2015, Rv. 264728). Di contro si è affermato che ove l'esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come una longa manus della polizia giudiziaria per cui, anche rispetto a tale accertamento, dovranno essere attuate le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. (cfr., in termini, Sez. 4 n. 3340 del 22/12/2016 (dep. 23 /01/2017), Tolazzi). In tale ipotesi, invero, la polizia giudiziaria farebbe ricorso alla facoltà attribuitagli dall'art. 348 c.p.p., comma 4, il quale prevede che "La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera".

Punto nodale della questione, dunque, è quello di comprendere quando l'accertamento sia scaturito da un'autonoma richiesta da parte della Polizia giudiziaria e quando esso sia invece conseguenza di una iniziativa del personale sanitario, specie nei casi, non infrequenti, nei quali vi sia una contestualità di interventi.

In argomento, proprio recentemente, si è affermato che il discrimine posto dalle decisioni sopra richiamate "è quello della provenienza, o se si vuole della titolarità, della decisione di eseguire il prelievo: se essa è stata presa dai sanitari non è richiesto l'avviso; se essa è stata assunta dagli investigatori occorre dare l'avviso" (così in motivazione Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Rv. 275281 - 01).

Seguendo tale impostazione, anche nel caso, non infrequente, di una contestualità o sovrapposizione di iniziative (della Polizia giudiziarie per fini investigativi e del personale sanitario per ragioni di cura) dovrà procedersi alla verifica della titolarità della decisione di fare luogo all'accertamento del tasso alcolemico, enucleando dagli atti gli elementi che possano rivelare in modo soddisfacente tale aspetto e, se del caso, procedere ad opportune verifiche in questo senso, esaminando, ad esempio, il personale medico che ha dato la disposizione di procedere alla rilevazione di tale dato ed acquisendo eventuale documentazione sanitaria attestante le condizioni di salute della persona giunta in ospedale.

3. Nel caso in esame, tale accertamento è mancato e l'osservazione della Corte di merito, circa la riconducibilità della iniziativa al personale sanitario, unicamente desunta dagli ulteriori valori presenti nel certificato di analisi, non può ritenersi soddisfacente, a fronte della testimonianza raccolta dal verbalizzante, il quale ha dichiarato che il corpo di Polizia aveva richiesto al personale medico di procedere all'accertamento del tasso alcolemico.

4. Alla luce di tali considerazioni, si deve pervenire all'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli perchè provveda ai necessari approfondimenti in ordine alla titolarità della decisione di procedere all'accertamento del tasso alcolemico. Dall'esito di tale verifica discenderà, come evidenziato in precedenza, la utilizzabilità o meno del certificato di analisi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 30 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2019

 

Tags: accertamento sanitario ebbrezza

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