Cass. pen. sez. I - Sent. 06/08/2019 n. 35772 - Il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente sorpreso alla guida è punito ai sensi dell”art. 73 del D.Lgs. n. 159, norma speciale rispetto all'art. 116 cds

Cass. pen. sez. I - Sent. 06/08/2019 n. 35772

 Il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell”art. 73 del D.Lgs. n. 159, norma quest’ultima da considerarsi speciale rispetto all’art. 116 C.d.S

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a Salvatore Severino B., su sua richiesta, la pena di mesi quattro di arresto in relazione al reato di cui all’articolo 73 decreto legislativo n. 159 del 2011 (capo B), prosciogliendolo dalla concorrente contestazione di cui all’articolo 116, comma 15, cod. strada (capo A).

2. Ricorre Salvatore Severino B., a mezzo del difensore avv. Ettore C., che chiede l’annullamento della sentenza impugnata per violazione del bis in idem tenuto conto che la medesima condotta relativa alla guida senza patente (art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011) era già stata giudicata nel medesimo contesto in relazione alla diversa qualificazione giuridica (art. 116 cod. strada).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che saranno esposte.

1.1. È opportuno premettere, per consentire una piena comprensione dello sviluppo procedimentale, che il Pubblico ministero ha richiesto al giudice dell’udienza preliminare il rinvio a giudizio dell’imputato in relazione a due contestazioni:

A) del reato previsto e punito dall’articolo 116, comma 15, cod. strada per essersi posto alla guida di un veicolo senza essere in possesso della patente di guida perché revocata;

B) del reato di cui all’articolo 75 decreto legislativo n. 159 del 2011 perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nel commettere reato di cui al capo A), violava le prescrizioni di cui alla lettera d) del provvedimento di sottoposizione alla predetta misura che recita «di vivere onestamente di rispettare le leggi »; In San Severo il 19/06/2016 con la recidiva reiterata.

1.2. Nel corso dell’udienza del 28 settembre 2017, avendo la difesa prodotto la sentenza delle Sezioni Unite n. 40.076 del 2017, il Pubblico ministero procedeva a contestare al capo A) «l’aggravante» di cui all’articolo 73 decreto legislativo n. 159 del 2011 per avere commesso il fatto quando era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di San Severo. La difesa chiedeva un breve rinvio per valutare un rito alternativo.

1.3. Alla successiva udienza del 30 novembre 2017, l’imputato e il difensore chiedevano l’applicazione della pena nella misura di mesi quattro di arresto in relazione al capo A), così come riformulato alla precedente udienza. Nel contempo il Pubblico ministero chiedeva che «l’aggravante» di cui al precedente verbale fosse riferita al capo B), così come al capo B) doveva ritenersi contestato l’articolo 73 decreto legislativo n. 159 del 2011, così modificando l’imputazione sub B): «perché con la condotta di cui al capo A) violava le prescrizioni essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di San Severo, violava inoltre le prescrizioni di cui alla lettera d)». La difesa e l’imputato chiedevano il patteggiamento alla pena di mesi quattro di arresto per il solo capo B) come modificato; il Pubblico ministero prestava il consenso. Il giudice pronunciava sentenza di proscioglimento in relazione al capo A) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed emetteva separata sentenza di applicazione della pena con motivazione contestuale in relazione al capo B), come modificato.

2. Fino al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, portante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», la condotta del sottoposto alla misura di prevenzione che conduce un veicolo senza essere in possesso della patente era sanzionata dall’art. 6 della legge n. 575 del 1965, secondo il quale: «nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell’articolo 82 e dell’articolo 91, secondo e terz’ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione». Il nuovo art. 73 d.lgs. n. 159/2011, in perfetta continuità normativa, ha previsto che: «nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale».

2.1. Si noti che la condotta in discorso, già punita dall’art. 6 I. n. 575/1965 e ora sanzionata dall’art. 73 d.l.gs. n. 159/2011, pur poggiando su un elemento comune alla violazione del codice della strada, è dotata di autonoma forza incriminatrice tanto che si è affermato che «la guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta con l’art. 116 del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione» (Sez. 1, n. 13626 del 18/02/2003, Tilenni Scaglione, Rv. 224019). La precisazione non è ultronea in quanto la condotta di guida senza patente prevista dal codice della strada non è oggi più prevista dalla legge come reato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, d.lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illecito amministrativo il reato di cui all’art. 116, comma 16, Cod. strada. Alla data del fatto, tale condotta, prevista dall’art. 116, comma 13, cod. strada, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, era così formulata: «Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica».

2.2. Conclusivamente, sul punto, deve essere ricordato il costante orientamento di legittimità secondo il quale «dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell”art. 73 del medesimo D.Lgs. n. 159, norma quest’ultima da considerarsi speciale rispetto all’art. 116 C.d.S» (Sez. 1, n. 27828 del 13/06/2013, Magliuolo, Rv. 255992).

3. Ciò premesso, non è controverso che l’accordo per l’applicazione della pena sia intercorso tra le parti con riguardo al reato di cui all’articolo 73 decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento alla guida di un autoveicolo da parte dell’imputato, privo della patente, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

3.1. E perciò infondata la deduzione concernente la violazione del principio ne bis in idem, con riguardo all’intervenuto proscioglimento dalla contestazione di cui all’articolo 116 cod. strada, perché, pur essendovi una parziale coincidenza dell’elemento materiale costituito dalla conduzione di un veicolo, l’articolo 73 decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede anche un ulteriore elemento costituito dall’essere il conducente un soggetto sottoposto a una misura di prevenzione sicché, venendo meno l’incriminazione della guida senza patente (posta in essere da chiunque), resta penalmente sanzionata la conduzione dei veicoli da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre ritenuto assorbita nella disposizione incriminatrice speciale di cui all’articolo 73 decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art. 6 legge 31 maggio 1965, n. 575), la condotta di guida senza patente prevista dall’articolo 116 del codice della strada (già art. 80 vecchio cod. strada), escludendo, semmai, l’inverso tenuto conto del carattere speciale della prima (Sez. 1, n. 11103 del 27/05/1987, Bellocco, Rv. 176887).

3.2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 giugno 2019.

 

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