Cass. pen. sez. III - Sent. 27/06/2019 n. 28174 - Estinzione del reato stradale e sospensione e revoca della patente

Cass. pen. sez. III - Sent. 27 giugno 2019, n. 28174

Estinzione del reato stradale e sospensione e revoca della patente 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Grazia LAPALORCIA
Rel. Consigliere: Emanuela GAI
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ritenuto in fatto

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Modena, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disposto dalla Corte di cassazione, ha dichiarato estinto il reato, ex art. 445 cod. proc. pen., nei confronti di A. A. e, per l'effetto, ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

2. Propone ricorso per cassazione A. A., deducendo la violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 28 della legge n. 689/1981 e vizio di motivazione in relazione alla omessa dichiarazione di estinzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per intervenuta prescrizione del reato.
Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente escluso l'applicazione della causa estintiva, di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, essendo decorsi cinque anni, con conseguente estinzione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. A seguito del decorso di cinque anni, dalla data della pronuncia della sentenza, il reato si sarebbe estinto ex art 167 cod. pen., da cui l'estinzione, quale logica conseguenza, anche della sanzione amministrativa accessoria.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

4. - Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti.
La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa il 23/03/2012 dal Tribunale di Modena, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, al Tribunale di Modena, per nuovo giudizio sul punto.
Il Tribunale di Modena, con l'ordinanza impugnata, ha ritenuto non applicabile la disciplina prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, e, ritenuto il decorso del termine di cinque anni per la pronuncia di estinzione del reato, ex art. 445 cod. proc. pen., dal passaggio in giudicato della sentenza, ha dichiarato estinto il reato ed ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida.

5.- Tutto ciò premesso, in primo luogo, rileva, il Collegio, come osservato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, che il Tribunale di Modena ha erroneamente dichiarato l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., per il decorso del tempo, in quanto per effetto dell'annullamento parziale della sentenza di applicazione di pena, ex art. 444 cod. proc. pen., pronunciato dalla Corte di cassazione, la sentenza non era passata in giudicato, sicchè non decorreva il termine previsto dal citato art. 445 cod. proc. pen., per la dichiarazione di estinzione del reato.
Purtuttavia, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte di cassazione non può che prendere atto dell'intervenuta pronuncia di estinzione e valutare gli effetti, ai fini della applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Non si ritiene di aderire alla richiesta del Procuratore generale che chiede l'annullamento dell'ordinanza, senza rinvio, per violazione del disposto di cui all'ad. 627 cod. proc. pen.
È ben vero che l'annullamento della Corte di cassazione era limitato alla statuizione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e che, di conseguenza, la cognizione del Tribunale di Modena era limitata a tale punto, non di meno, ritiene il Collegio che la pronuncia estintiva, avvenuta nel corso dell'udienza camerale, su istanza del difensore e in presenza del pubblico ministero che nulla osservava, doveva essere oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, in presenza di una statuizione che non poteva essere assunta dal Tribunale, perché non ricompresa nei limiti dell'annullamento, ma che, una volta assunta, doveva essere impugnata dal Pubblico ministero che doveva far valere la violazione di legge, non vedendosi nell'ipotesi di mancata osservanza del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, che determina l'annullamento della decisione da parte della Corte di cassazione. In altri termini, qui non viene in rilievo il profilo della violazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ma l'esercizio di un potere da parte del giudice al di fuori dal circoscritto ambito dell'annullamento, sicché doveva essere oggetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministerso.

6.- Nel merito, le censure difensive sono manifestamente infondate.
Sotto un primo profilo deve rammentarsi che l'art. 28 della legge n. 689 del 1981, si applica solo alle sole sanzioni amministrative pecuniarie, non già alle sanzioni amministrative accessorie, non potendo la relativa disciplina essere oggetto di interpretazione estensiva né di applicazione analogica (Sez. 4, n. 2618 del 17/10/2018, Magnoler, non mass.). Né la pronuncia di estinzione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida può discendere dalla applicazione della disciplina ex art. 445 comma 2 cod. proc. pen.
In tale ambito, proprio con riguardo alla ritenuta irragionevole mancata previsione di un regime di estinzione per le sanzioni amministrativa accessorie, applicate con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., analogo al regime della pena inflitta ai sensi dell'ad. 444 cod. proc. pen., soggetta all'estinzione di cui all'ad. 445, comma 2, cod. proc. pen., la Corte costituzionale, con ordinanza del 27 gennaio 1999 n. 25, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost, per l'irragionevole mancata previsione d'un regime di "caducabilità" della sanzione amministrativa, analogo al regime della pena inflitta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., soggetta all'estinzione di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., e, rilevando che il rapporto di accessorietà rispetto alla pena inflitta, escludeva che il giudice penale potesse applicare la sanzione amministrativa senza limiti di tempo, secondo quanto prospettato dal remittente, come previsto dagli artt. 221 e 224 CdS, e che la diversa natura della sanzione amministrativa rispetto alla pena giustificava la diversità di disciplina legislativa (v. ordinanze n. 184 del 1997 e n. 420 del 1987).
7.- Sotto altro profilo, come ha correttamente rilevato il Tribunale di Modena, la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, la competenza del Prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge.
L'art 221 comma 2, CdS prevede espressamente che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato (o per difetto di una condizione di procedibilità). In caso di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte dell'imputato, il Prefetto infatti, ai sensi dell'art. 224, comma 3, CdS, procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, della sospensione o della revoca della patente, e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili.
In forza dell'esplicita lettera della disposizione in esame appare evidente che spetta al Prefetto, nell'esercizio della funzione amministrativa attribuitagli dalla legge, verificare se nel caso concreto ricorrano i presupposti di legge per applicare una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada e, in caso positivo, procedere all'applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida, senza essere in ciò vincolato dalla statuizione del giudice di merito (Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv. 273088 - 01; Sez. 4, n. 5049 del 11/11/2010, Beretta, Rv. 249518 - 01).
Consegue, che il provvedimento impugnato ha correttamente disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
8.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 4 aprile 2019.

Il Presidente: LAPALORCIA
Il Consigliere estensore: GAI

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2019.

 

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