Cass. Pen. sez. I - Sent. 02/052019 n. 18221 - Alterazione del tachigrafo

Cass. Pen. sez. I - Sent. 2 maggio 2019, n. 18221

Alterazione del tachigrafo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Antonella Patrizia MAZZEI
Rel. Consigliere: Carlo RENOLDI
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ritenuto in fatto

1. Tratto a giudizio davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri per il reato di cui all'art. 437 cod. pen., per avere alterato il funzionamento del tachigrafo digitale installato sull'autocarro XXX, in tal modo rimuovendo cautele stabilite contro gli infortuni sul lavoro, con sentenza in data 23/5/2018 A. A. era stato assolto "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", dovendo nella specie configurarsi unicamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 179 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada).
Secondo quanto accertato nel corso dell'istruttoria, invero, l'imputato aveva installato quattro magneti in prossimità della scatola del cambio dell'autocarro che conduceva, i quali impedivano la trasmissione dei dati all'unità centrale del tachigrafo digitale installato a bordo del mezzo, facendo sì che il veicolo risultasse fermo anche quando era in movimento. Secondo le spontanee ammissioni dello stesso A. A., le calamite erano state apposte a causa dell'impellente necessità di rientrare a casa per motivi familiari, anche a costo dì aggirare le disposizioni sui tempi di recupero e di riposo degli autotrasportatori.
Secondo il primo Giudice, doveva ritenersi che, in una ipotesi siffatta, rimanesse integrato l'illecito amministrativo previsto dall'art. 179 del Codice della strada, in quanto fattispecie speciale rispetto al delitto di cui all'art. 437 cod. pen., che punisce l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro.

2. Avverso la sentenza assolutoria ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta che, con diversa interpretazione, questa Suprema Corte abbia ritenuto che non sussista alcun rapporto di specialità tra la fattispecie prevista dall'art. 179 Cod. della Strada e quella di cui all'art. 437 cod. pen., stante la diversità dei beni giuridici tutelati e della struttura tra le due fattispecie. Una soluzione interpretativa, quella accolta dal ricorrente, che consentirebbe di soddisfare le esigenze di prevenzione, "in un settore particolarmente sensibile della pubblica incolumità".

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

2. Secondo un primo orientamento interpretativo, correttamente richiamato nel ricorso del Pubblico ministero, tra la disposizione di cui all'art. 179 cod. della strada - che punisce, con una sanzione amministrativa, colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso - e quella di cui all'art. 437 cod. pen. - che sanziona, invece, l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro - non sussisterebbe alcun rapporto di specialità, stante la diversità sia dei beni giuridici tutelati - rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale, la prima, e la sicurezza dei lavoratori, la seconda - sia della struttura delle due fattispecie, sotto l'aspetto tanto oggettivo, quanto soggettivo (Sez. 1, n. 47211 del 25/5/2016, Vercesi, Rv. 268892; Sez. 1, n. 34107 del 29/3/2017, Trandafir, non massimata).

3. Osserva, nondimeno, il Collegio che tale indirizzo esegetico è stato successivamente superato da altra preferibile opzione interpretativa, secondo la quale il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ciò in quanto è stato ritenuto sussistente un rapporto di specialità tra tale illecito amministrativo e il delitto di cui all'art. 437 cod. pen., il quale punisce l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro (Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, dep. 2018, Gallini, Rv. 272364).
Detta impostazione è pienamente condivisa da questo Collegio, dovendo rilevarsi che, effettivamente, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 437 cod. pen. presenta una maggiore "ampiezza" rispetto a quella prevista dall'art. 179 del Codice della strada, dal momento che, mentre la prima, individua, tra i soggetti attivi, tutti coloro in capo ai quali incomba l'obbligo di prevenire - tramite impianti, apparecchi o segnali - disastri o infortuni sul lavoro, la seconda ha come destinatario unicamente il conducente del mezzo di trasporto; e che anche l'ambito delle condotte tipiche è assai più esteso rispetto a quello della fattispecie amministrativa, concernente, come detto, la sola messa in circolazione di un veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso.
Inoltre, deve osservarsi che il delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. è posto a tutela della pubblica incolumità con riferimento all'ambiente di lavoro, imponendo l'adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni, sicché la fattispecie in questione appare chiaramente finalizzata a regolamentare le attività di impresa. Ne consegue che, in ogni caso in cui l'alterazione del cronotachigrafo sia stata direttamente eseguita dal conducente del mezzo per ragioni non riconducibili all'esercizio dell'attività di impresa: dovrà ritenersi integrata la fattispecie di illecito amministrativo di cui all'art. 179 del Codice della strada, con conseguente esclusione, secondo quanto previsto dall'art. 9 legge n. 689 del 1981, dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 437 cod. pen. Viceversa, ove la violazione sia stata commessa, direttamente dai datore di lavoro, o comunque su sua disposizione, e in ogni caso per ragioni attinenti allo svolgimento dell'attività di impresa, appare del tutto coerente con la ratio del delitto previsto dall'art. 437 cod. pen. configurare tale fattispecie incriminatrice (così Sez. 1, n. 2200 del 12/9/2017, Gallini, citata).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 9 aprile 2019.

Il Presidente: MAZZEI
Il Consigliere estensore: RENOLDI

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2019.

Tags: art.179 cds, tachigrafo

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