Cass. civ. sez. VI - Ord. 22/11/2018 n. 30325 - Autovelox: se il provvedimento prefettizio prevede anche il senso di marcia, sono illegittimi gli accertamenti effettuati nel senso opposto

Cass. civ. sez. VI - Ord. 22 novembre 2018, n. 30325

Autovelox: se il provvedimento prefettizio prevede anche il senso di marcia, sono illegittimi gli accertamenti effettuati nel senso opposto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Pasquale D'ASCOLA
Rel. Consigliere: Antonino SCALISI
ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Fatti di causa e ragioni della decisione

A. A., con ricorso del 02/08/2013, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n. 5126/13/AV, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Macchia d'Isernia, per violazione dell'art. 142/8 del C.d.S.
Il Comune di Macchia di Isernia si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza disattendeva la richiesta di prova testimoniale articolata dall'Ente Comunale e, con sentenza n. 79 del 2013, accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.
Avverso questa sentenza, interponeva appello il Comune di Macchia di Isernia, ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e, chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.
Si costituiva A. A., chiedendo il rigetto del gravame.
Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 192 del 2017 rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia era illegittima l'apposizione dell'autovelox sul lato destro della carreggiata (della SS n. 85 Venafrana nella direzione di marcia Isernia-Venafro, ossia da Isernia in direzione Venafro della SS n. 85 Venafrana), anziché sul lato sinistro, come, invece, autorizzato dall'Ente proprietario della strada.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Macchia di Isernia con ricorso affidato a due motivi. A. A. ha resistito con controricorso.
1.= Il Comune di Macchia di Isernia lamenta:
a) con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 245 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, sia il Giudice di Pace che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale, tempestivamente, richiesta senza alcuna motivazione;
b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nonché ed in relazione all'art. 4 del Dl n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002 e dell'art. 2 del DM 15 agosto 2007, nonché in relazione al Dlgs n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere illegittimo il posizionamento dell'apparecchiatura sul lato destro, anziché sull'alto sinistro dir. di marcia Isernia-Venafro, non tenendo presente che l'art. 4 del Dl n. 121 del 202 convertito con legge n. 168 del 2002 conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità, senza che sia specificato il senso di marcia. Nel caso specifico poi il Prefetto aveva autorizzato l'installazione di due manufatti prefabbricati contenenti strumenti fissi per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito lungo il tratto di strada Statale n. 85 Venafrana ricadente nel Comune di Macchia di Isernia e precisamente al km 36+777 lato sinistro direzione di marcia Venafro e km 37+434 lato destro direzione di marcia Isernia.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potessero essere rigettati, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio.
Rileva il collegio che il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c.
1.1.= In via preliminare va rigettata l'eccezione formulata da parte controcorrente di nullità della procura ad litem perché non risulterebbe che il Sindaco fosse stato autorizzato al rilascio della procura.
Va qui osservato che dall'esame degli articoli 35 e 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi trasfusi negli articoli 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si ricava il principio secondo cui competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il sindaco, non essendo più necessaria l'autorizzazione della Giunta Municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente (Cass. SS.UU. 10 maggio 2001, n. 186; 10 dicembre 2002, n. 17550), con la conseguenza che la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno di autorizzazione della giunta o dei dirigente competente ratione materiae (C.d.S., sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. civ. sez. I, 17 maggio 2007, n. 11516), ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005, n. 12868)".
1.2.= Il primo motivo è inammissibile sia perché il Tribunale ha motivato il rigetto della richiesta della prova testimoniale e, comunque, perché generico, posto che il ricorrente nel denunciare la mancata ammissione della prova testimoniale tempestivamente richiesta non indica il contenuto della dedotta prova e soprattutto non indica in che modo il capitolato della prova testimoniale, se espletato, avrebbe comportato una decisione, sicuramente, diversa da quella impugnata.
1.3.= Il secondo motivo è infondato perché, come lo stesso ricorrente riconosce, l'apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia ma veniva realizzato per un solo senso di marcia apponendo il prefabbricato di rilevazione in una carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione.
Ora, pur riconoscendo la possibilità che un rilevatore della velocità, posto in un senso di marcia, possa rilevare la velocità degli autoveicoli provenienti dal senso di marcia opposto, tuttavia, la rilevazione della velocità degli autoveicoli provenienti nel senso di marcia opposto a quello ove esiste il rilevatore non sarebbe legittima perché lo strumento di rilevazione non sarebbe stato (e non avrebbe potuto essere) segnalato adeguatamente dato che la segnaletica di avviso non potrebbe indicare l'esistenza di uno strumento di rilevazione della velocità in un altro senso di marcia.
Senza dire che il senso di marcia è identificativo di una strada che non può essere indicata unitariamente con la strada di senso contraria, e dunque ogni strada nella sua autonomia deve mantenere la segnaletica che la riguarda senza poter riportare indicazioni che riguardano altra strada sia pure identificata con il senso di marcia contrario.
Il Comune di Macchia di Isernia, insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell'autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta.
La sentenza impugnata, pertanto, non merita la censura che le è stata rivolta, anzi correttamente afferma che "(....) l'autovelox in questione è (illegittimamente) posto sul lato destro della careggiata nella direzione di marcia Isernia-Venafro. Il che determina l'illegittimità derivata dall'impugnato verbale di contestazione essendovi (...) un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata tra l'atto autorizzato dall'A.N.A.S. illegittimamente seguito ed il verbale di accertamento de quo (....)".
Pertanto, qualora - come verificatosi nella fattispecie - il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia (che nel caso in esame avrebbe dovuto essere posizionato nella direzione Venafro-Isernia) ed, invece, l'accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che - difettando a monte l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo - il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all'art. 142 c.d.s. debba ritenersi affetto da "illegittimità derivata", come statuito dal Tribunale di Isernia con la sentenza qui impugnata (senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell'autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo).
E del resto questo principio si ricava da quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 10206/2013), in base al quale, in tema di violazioni del codice della strada, se è pur vero che il più volte richiamato art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso sottoposto all'esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in 600,00 euro di cui 100,00 euro per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali pari al 15% dei compensi ed accessori nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 13, cc. 1 quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile Seconda di questa Corte di Cassazione il 15 maggio 2018.

Il Presidente: D'ASCOLA
Il Consigliere estensore: SCALISI

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018.

 

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