Limiti nell'individuazione fotografica tramite social network
Con la sentenza 32648/2018 la V Sezione penale della Corte di Cassazione specifica che, ferma restando l'utilizzabilità e la sufficienza intrinseca della prova costituita dal riconoscimento fotografico compiuto in sede di indagini, al fine di rendere nullo il riconoscimento effettuato, peraltro con la massima certezza, si dovrebbe dimostrare, argomentando che la fotografia, estrapolata dal 'profilo Facebook' ed utilizzata dalle persone offese per individuare il reo, costituisca il frutto di un'illecita manipolazione da parte di altri e non rappresenti pertanto le sembianze della persona indicata.
Da ciò appare ovviamente opportuno, durante le indagini di P.G., in qualsiasi tipo di acquisizione tramite web, eseguire un'impronta digitale dei files trattati, al fine di escluderne o di evidenziarne eventuali manipolazioni successive agli accertamenti eseguiti dalla Polizia Giudiziaria.
Cass. Pen. sez. V - Sent. 16/07/2018 n. 32648