Modificata la disciplina del regime di procedibilità per alcuni reati previsti da Codice penale

    Con il decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, pubblicato nella G.U. n. 95 del 24.4.2018, viene prevista in generale la procedibilità a querela della persona offesa, limitando la procedibilità d'ufficio solo alle ipotesi più gravi, per i seguenti reati:

    • Minaccia,
    • Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale,
    • Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche,
    • Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche,
    • Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,
    • Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,
    • Truffa,
    • Frode informatica,
    • Appropriazione indebita.

    Per i reati che sono divenuti perseguibili a querela a seguito del decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

     

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