Qualificazione di una sostanza o un oggetto quale rifiuto

    La qualificazione di una sostanza o un oggetto quale rifiuto consegue a dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsene, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettive ed indipendentemente da una eventuale riutilizzazione economica, potendosi tali dati ricavare anche dalla natura della sostanza o dell’oggetto, dalla sua origine, dalle condizioni, dalla conseguente necessità di successive attività di gestione e da ogni altro elemento idoneo a ricondurlo nell’ambito della definizione datane dall’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152\06.

    Cass. pen. sez. III - Sent. 13/09/2018 n. 40687

     

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