L’ordine di rimozione dell'amianto incombe anche sul mero detentore del bene

    Se è vero, che l'Amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria, la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile.

    Con tale motivazione il TAR Piemonte con sentenza n. 562 del 09 Maggio 2018 ha ritenuto  che l’ordine di rimozione dell'amianto, che impone un intervento di messa in sicurezza, sia stato correttamente rivolto al fallimento, quale soggetto detentore del bene, che ha l’obbligo di effettuare quelle opere ritenute necessarie per impedire il propagarsi del pericolo di inquinamento.

     

    Tags: AMB - amianto

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