C.p. - Art. 674 - Getto pericoloso di cose

Codice Penale

Art. 674 - Getto pericoloso di cose.

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

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Cfr. Tribunale di Rovigo, decreto di archiviazione 1 giugno 2007, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 7 febbraio 2008, n. 6097, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 1 ottobre 2008, n. 37282, Cassazione penale, sez. I, sentenza 25 settembre 2008, n. 36737 e Cassazione Civile, sez. II, sentenza 10 novembre 2009, n. 23807

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