C.p. - Art. 727 - Abbandono di animali

    Codice penale

    Art. 727 - Abbandono di animali.

    Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

    Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (1).

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    (1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 22 novembre 1993, n. 473 e poi dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189.

    Vedi, anche, la L. 7 febbraio 1992, n. 150, sulla disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e sulla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

    Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 189 del 2004 era il seguente: «727. Maltrattamento di animali. - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 5.164.

    La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

    Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

    Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da euro 1.032 a euro 5.164. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

    Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi».

    Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 473 del 1993 era il seguente: «727. Maltrattamenti di animali. - Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccesive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a 3.000.000.

    Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

    La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.

    Nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratta di un contravventore abituale o professionale».

    Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 20-27 luglio 1995, n. 411 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35 - Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 10 Cost.

    Tags: art.727 cp, cp

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