DPR 495/92 - Art. 220 (Artt. 64 e 69 del codice della strada) Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Capo II

Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Art. 220 (Artt. 64 e 69 del codice della strada) Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

1. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del freno deve essere situata, di regola, sulla parte esterna di una delle stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono da freno del veicolo.

2. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote con cerchioni in ferro è uguale a quello dei veicoli a due ruote e deve essere impiantato in modo da agire almeno sulle due ruote posteriori del veicolo.

3. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due ruote gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle due ruote e solidali con le stesse. Ai detti tamburi metallici viene applicato il meccanismo di frenatura che può consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo ovvero in un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo. I ceppi, situati all'interno del tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie interna del tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta il nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo e frena la ruota.

4. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote gommate è lo stesso di quello dei veicoli a due ruote gommate. E' necessario che almeno le due ruote posteriori siano munite di detto dispositivo di frenatura. I carri agricoli possono essere muniti di freni azionati mediante leva collocata sotto il pianale, a sua volta manovrata con apposita leva di comando, purché sia assicurata l'efficacia della frenatura.

5. Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura consistente in uno o più arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni. L'uso di questi dispositivi di frenatura è consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale.

Tags: reg cds - titolo 3, art.64 cds, art.69 cds

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