DPR 495/92 - Art. 249 - (Art. 97 Cod. Str.) Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 249 (Art. 97 del codice della strada) Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprietà dei ciclomotori (1)

1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 225 del codice. L’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione.

2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all’articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento della sezione “ciclomotori” dell’Archivio nazionale dei veicoli.

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(1) Articolo così sostituito dal DPR 6.3.2006, n. 153.

 

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