DPR 495/92 - Art. 258 - (Art. 100 Cod. Str.) Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    Art. 258 (Art. 100 Codice della strada) Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici (8) e di riconoscimento

    1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici (1) (8) e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999 (4), le dimensioni e la collocazione (2) dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:

    a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360 mm x 110 mm (4), collocate sul lato anteriore dei veicoli (Figura III.4/a);

    b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli e loro rimorchi (12):

    1) formato A: 520 mm x 110 mm (4), collocate sul lato posteriore dei veicoli e loro rimorchi (12) (Figura III.4/b);

    2) formato B: 297 mm x 214 mm (4), collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli e loro rimorchi (12) il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (Figura III.4/c);

    (3) c) targhe ripetitrici per carrelli appendice (13) (5):

    1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (Figura III.4/l);

    2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (Figura III.4/m);

    d) targhe di immatricolazione (14) dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; (9) targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici per carrelli appendice (13): 340 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (Figure (15) III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, (16) III.4/u) (2);

    e) targhe di immatricolazione (6), delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi (2); (10) (11) targhe EE per motoveicoli: 165 mm x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (Figure III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v) (2);

    e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm X 177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e) (7).

    __________

    (1) Parola aggiunta dall'art. 153 DPR 16.9.1996 n. 610.

    (2) Parole così sostituite dall'art. 153 DPR 16.9.1996 n. 610.

    (3) Lettera così sostituita dall'art. 153 DPR 16.9.1996 n. 610.

    (4) Parole così sostituite dall'art. 2 DPR 4.9.1998 n. 335.

    (5) Con l'art. 2 DPR 4.9.1998 n. 335 sono soppresse le seguenti parole: ", esclusi quelli con targa EE".

    (6) Con l'art. 2 DPR. 4.9.1998 n. 335 sono soppresse le seguenti parole: "dei motoveicoli".

    (7) Lettera aggiunta dall'art. 2 DPR 4.9.1998 n. 335.

    (8) Con DPR 24.11.2001 n. 474 che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle targhe di prova sono state soppresse le seguenti parole: ", di prova".

    (9) Con DPR 24.11.2001 n. 474 che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle targhe di prova sono state soppresse le seguenti parole: "targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi;".

    (10) Con DPR 24.11.2001 n. 474 che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle targhe di prova sono state soppresse le seguenti parole: "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici;".

    (11) Relativamente alle targhe di prova, il comma 1 art. 2 del medesimo DPR 24.11.2001 n. 474 prevede:

    "1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell’articolo 1, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

    (12) Parole aggiunte dal DPR 28.9.2012 n. 198.

    (13) Parole così sostituite dal DPR 28.9.2012 n. 198.

    (14) Con DPR 28.9.2012 n. 198 sono state soppresse le seguenti parole: "dei rimorchi degli autoveicoli, ".

    (15) Con DPR 28.9.2012 n. 198 sono state soppresse le seguenti parole: " III.4/d,".

    (16) Con DPR 28.9.2012 n. 198 sono state soppresse le seguenti parole: "III.4/t,".

    Tags: art.100 cds, reg cds - titolo 3

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