DPR 495/92 - Art. 108 - (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso di precedenza.

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    108. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso di precedenza.

    1. I segnali di PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA (fig. II.38) e di PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.39) devono essere installati nel tratto prossimo all'immissione sulla strada con precedenza fuori dei centri abitati, e dentro i centri abitati alle intersezioni con strade aventi limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1 del codice ovvero quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza o di disciplina della circolazione.

    2. In luogo dei segnali di cui al comma 1 possono essere posti segnali di preavviso di intersezione, integrati con i segnali di precedenza nei quali è riportata la configurazione topografica dell'intersezione.

    3. La distanza tra il segnale di preavviso e la striscia di arresto è inserita nel pannello integrativo modello II.1 posto sopra il segnale stesso.

    4. Sulle strade di cui al comma 1, allorché esistano altre intersezioni tra il segnale di preavviso di precedenza e l'intersezione, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione, integrato con il pannello modello II.1 indicante la relativa distanza.

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.39 cds

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